Circolare 21 maggio 2021 - Avvio dell’operatività dal 1° giugno 2021 della Procura europea ai sensi regolamento (UE) 2017/1939 e del d. lgs. 9/2021 – Ruolo e necessità organizzative e logistiche per i Procuratori europei delegati – Prime indicazioni

21 maggio 2021

m_dg.DOG.21/05/2021.0108882.U

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Il Capo Dipartimento

Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi delle Procure della Repubblica
presso i Tribunali
e, p.c
Al Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti presso le Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
nonché p.c.
Al Sig. Capo di Gabinetto della Sig.ra Ministra
Alla Sig.ra Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
Al Sig. Capo di Segreteria della Sig.ra Ministra

 

OGGETTO: avvio dell’operatività dal 1° giugno 2021 della Procura europea ai sensi regolamento (UE) 2017/1939 e del decreto legislativo 29 gennaio 2021, n. 9 – Ruolo e necessità organizzative e logistiche per i Procuratori europei delegati – Prime indicazioni.

  1. Premessa: il contesto e il quadro di riferimento normativo.

Come noto, il decreto legislativo 29 gennaio 2021, n. 9, adeguando la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, ha delineato i criteri e le modalità di attuazione, nell’ambito della cooperazione rafforzata, dell’istituzione della Procura europea (d’ora innanzi anche EPPO).

Il Ministero è da tempo impegnato nel dare attuazione al decreto legislativo 29 gennaio 2021, n. 9, predisponendo le attività di tipo operativo necessarie al fine del migliore avvio dei servizi collegati alla Procura europea ed in specie all’entrata in servizio dei Procuratori Europei Delegato (d’ora innanzi PED), ovvero dei magistrati inquirenti che svolgono le indagini, esercitano l’azione penale e le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali interni fino alla pronuncia della sentenza definitiva,  relativamente a tutti i reati commessi a far data dal 20 novembre 2017 richiamati dalla Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF), che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Si ricorda come la Procura europea, e per essa i PED, assumerà prossimamente i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal Regolamento (UE) 2017/1939 – ai sensi dell’art. 120 del Regolamento e nei termini indicati dalla missiva inviata dal Procuratore capo europeo ai commissari europei per la giustizia, per il bilancio e l'amministrazione – e che pertanto entro tale data occorrerà garantire effettività e piena operatività all’azione dei PED.

Prima di affrontare le questioni inerenti alle ricadute strettamente operative di interesse per gli uffici destinatari della presente, appare opportuno offrire un breve quadro di riferimento della normativa, europea ed interna, che ha istituito e regolato la Procura europea, con particolare riguardo a quelle disposizioni che hanno una ricaduta diretta sulla creazione ed organizzazione delle strutture territoriali di supporto all’attività dei PED e sulle conseguenti questioni logistiche.

  1. Il Regolamento UE 1939 del 2017.

Come è noto, la fonte eurounitaria che ha istituito e regolato la Procura europea è costituita dal Regolamento UE n. 1939 del 2017, adottato il 12 ottobre 2017 ed entrato in vigore il 20 novembre successivo. Già nel TFUE (Trattato sul funzionamento  dell’Unione Europea), all’art. 86, par. 1, un regolamento adottato dal Consiglio d’Europa, si prevede l’istituzione di un ufficio di Procura sovranazionale, laddove recita: “Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, il Consiglio,  deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all’unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo”.

Proprio dalla previsione appena indicata discende una delle caratteristiche essenziali della Procura europea, che è bene sia tenuta presente anche per le ricadute organizzative, ossia la competenza per materia, che riguarda – come espresso dall’art. 4 del Regolamento – i soli reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

In questo ambito, la Procura europea, attraverso le sue articolazioni nazionali (i PED) svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, in tutte le fasi  processuali.

Va sin d’ora segnalato (per i possibili profili di interferenza) che le indagini e le azioni penali dell’EPPO trovano la loro disciplina nel Regolamento n. 1939 del 2017, mentre il diritto interno dei singoli Stati si applica solo per aspetti che nel Regolamento non siano trattati, ed in caso di conflitto prevale comunque la disciplina eurounitaria (cfr. art. 5 par. 3 del Regolamento).

Inoltre il Regolamento prevede che: “le autorità nazionali competenti assistono attivamente e prestano sostegno alle indagini e alle azioni penali dell’EPPO (…)” (cfr. art. 5 par. 6 del Regolamento).

Una ulteriore peculiarità di EPPO, che evidentemente incide sul funzionamento delle strutture decentrate, è la composizione della Procura Europea, che, è individuata come organo dell’Unione indivisibile operante come ufficio unico, ed al tempo stesso centrale (Ufficio centrale – sede di EPPO, formato da collegio, camere permanenti, procuratore capo europeo, sostituti di quest’ultimo, procuratori europei e direttore amministrativo) e decentrata (Procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri).

La disciplina dell’articolazione decentrata – che si richiama per la sua centralità rispetto agli obiettivi di questa circolare – è contenuta nell’art. 13 del Regolamento:

  1. “I procuratori europei delegati agiscono per conto dell’EPPO nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio, in aggiunta e fatti salvi i poteri specifici e lo status conferiti loro e alle condizioni stabilite dal presente regolamento. I procuratori europei delegati sono responsabili delle indagini e azioni penali da essi stessi avviate, ad essi assegnate o da essi rilevate avvalendosi del diritto di avocazione. I procuratori europei delegati seguono le indicazioni e istruzioni della camera permanente incaricata del caso nonché le istruzioni del procuratore europeo incaricato della supervisione. I procuratori europei delegati sono altresì responsabili di portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l’imputazione, partecipare all’assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale.
  2. In ciascuno Stato membro sono presenti due o più procuratori europei delegati. Il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, approva il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati all’interno di ciascuno Stato membro.
  3. I procuratori europei delegati possono espletare anche le funzioni di pubblici ministeri nazionali, a condizione che ciò non impedisca loro di assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Essi informano il procuratore europeo incaricato della supervisione in merito a tali funzioni. Qualora in un qualsiasi momento un procuratore europeo delegato non possa svolgere le sue funzioni di procuratore europeo delegato in ragione dell’esercizio delle funzioni di procuratore nazionale, ne informa il procuratore europeo incaricato della supervisione, il quale si consulta con la procura nazionale competente per stabilire se debbano prevalere le funzioni di cui al presente regolamento. Il procuratore europeo può proporre alla camera permanente di riassegnare il caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro o svolgere l’indagine egli stesso a norma dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4”.

Un’altra figura di riferimento, prevista dal Regolamento per la struttura centrale ma naturalmente destinata a rapportarsi con le strutture decentrate, è quella del direttore amministrativo [1].
Altrettanto significativa appare poi la disciplina contenuta nel capo VIII del Regolamento, relativa al trattamento e protezione dei dati personali. Si tratta di norme che in gran parte riproducono e dettagliano, con specifico riferimento ai dati trattati per le finalità operative di EPPO ed ai dati amministrativi, i principi eurounitari in materia di privacy. Mentre il trattamento dei dati amministrativi è disciplinato attraverso un richiamo al Regolamento 45 del 2001 (che riguarda la protezione dei dati trattati da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione), una disciplina specifica viene dettata relativamente ai dati “operativi”. Questi ultimi sono trattati per le finalità relative allo svolgimento delle indagini e dell’azione penale della Procura europea e per lo scambio di informazioni con le autorità degli Stati membri o dell’UE e per la cooperazione con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Viene rimessa alla Commissione l’individuazione delle categorie di dati personali operativi e di interessati i cui dati personali possono essere trattati.
 

Il capo IX del Regolamento è di importanza essenziale e contiene le norme finanziarie e  quelle relative al personale.

Le disposizioni relative al bilancio di EPPO (in particolare l’art. 91 del Regolamento) contengono la nozione di spese della Procura europea, di spese operative e pertinenti, e disciplinano le spese relative alle indagini, che in linea di principio sono poste a carico degli Stati membri, salvo si tratti di spese di carattere eccezionale per le quali, con apposita procedura, può essere chiesto, anche sotto forma di rimborso, l’accollo parziale in capo a EPPO.

Quanto alle risorse e al personale, viene posto dall’art. 96 par. 6 il principio per cui le autorità nazionali competenti dotano i PED delle risorse e attrezzature necessarie per l’esercizio delle loro funzioni e ne assicurano la perfetta integrazione presso le procure nazionali.

Necessariamente da ricordare anche quanto previsto in tema di traduzione funzionale all’attività di EPPO: a livello nazionale viene previsto che siano i PED a decidere in merito alle modalità di traduzione ai fini delle indagini, in conformità del diritto nazionale applicabile.

Viene poi posto un principio generale di riservatezza per coloro i quali, anche a livello nazionale, partecipano allo svolgimento delle funzioni della Procura europea, con un richiamo alla legge nazionale applicabile.

Da ultimo, appare utile rilevare che il Regolamento individua il regime di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, per i danni cagionati da EPPO: quanto al regime di responsabilità extracontrattuale, il principio per cui EPPO risarcisce secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri viene esteso anche ai danni causati per colpa di un procuratore europeo delegato (PED) nell’esercizio delle sue funzioni.

  1. Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9.

Tale fonte, come già indicato, ha provveduto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE appena esaminato.

Di rilievo, soprattutto, le previsioni contenute nell’art. 10 del decreto ed in particolare la procedura per l’individuazione delle unità di personale amministrativo da assegnare alle sedi di servizio dei PED, nonché le interlocuzioni fra le Procure individuate quali sedi dei PED e il Ministero della giustizia in merito alla adozione delle misure necessarie ad assicurare la disponibilità, da parte di tali uffici, di locali e di beni strumentali idonei a consentire ai procuratori europei delegati l’esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento in condizioni di eguaglianza rispetto ai pubblici ministeri nazionali, come già visto precedentemente.

Viene anche previsto – normativamente – che detta integrazione fra PED e Procuratori nazionali, nonché la concreta adozione di altre misure organizzative siano compiti dei Dirigenti delle Procure individuate quali sedi PED.

Il decreto legislativo, poi, contiene la clausola di invarianza finanziaria, con l’eccezione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto medesimo, per il quale è prevista una copertura finanziaria di € 533.848 annui (a decorrere dal 2021) che riguarda le missioni nazionali con la previsione di uno specifico stanziamento di bilancio sul cap. 1451 – piano gestionale 42 – avente la seguente denominazione “spese per il trattamento di missione nazionale da attribuire ai procuratori europei delegati Eppo”, come indicato e ricostruito analiticamente nella Relazione tecnica.

  1. Altre fonti rilevanti.

Il Regolamento interno della Procura europea, adottato ai sensi dell’art. 21 del Regolamento UE n. 1939 del 2017, introduce alcune disposizioni operative che debbono esser tenute presenti nelle sedi decentrate ove siedono i PED.

Senza pretesa di esaustività, si ricorda, quanto al regime linguistico, la previsione per cui la lingua di lavoro delle attività operative e amministrative, ossia l’inglese, debba essere utilizzata in tutti gli atti, le decisioni e i documenti prodotti da EPPO e nelle comunicazioni fra i vari PED dislocati nei diversi Stati membri ovvero in quelle fra PED e uffici centrali.

Va ulteriormente evidenziato che degli atti di indagine compiuti e dell’andamento generale del caso deve essere redatta anche in forma sintetica una traduzione in lingua inglese, in modo da consentire all’ufficio centrale di svolgere i propri compiti.

  1. Le iniziative intraprese dal Ministero ai fini dell’operatività delle sedi e del lavoro dei Procuratori europei delegati.

Stante il quadro di riferimento sopra descritto, i primi interventi di apprestamento logistici del Ministero sono stati orientati allo studio e raccolta dei dati statistici sui procedimenti di competenza della Procura Europea, nonché all’elaborazione di proposte relative al contingente nazionale dei PED ed alla loro distribuzione funzionale e territoriale.

In tale contesto è stato avviato, presso gli uffici requirenti di primo grado, un monitoraggio sui procedimenti pendenti per i reati richiamati dalla Direttiva PIF nel quinquennio 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2020, apparendo fondamentale disporre di un’attendibile stima del possibile carico di lavoro della neoistituita Procura europea per la determinazione della dotazione nazionale e della ripartizione territoriale dei PED ai fini dell’accordo previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 9/2021 e del  conseguente decreto ministeriale di individuazione delle sedi di servizio e della determinazione della pianta organica.

Sono stati offerti tali elementi conoscitivi unitamente alle conseguenti riflessioni di carattere organizzativo e sistemico finalizzate alla individuazione della stima dei procedimenti di competenza della Procura europea, confluite nella nota della Sig.ra Ministra del 9 marzo 2021 di trasmissione al Consiglio superiore della Magistratura, per il prescritto parere, della “proposta di accordo con il Procuratore Capo Europeo, previsto dell’art. 13, paragrafo 2, del Regolamento UE 2017/1939, per la determinazione del numero e della distribuzione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati”.

Si ricorda nello specifico che la proposta determina in 20 unità, allo stato, il contingente complessivo dei PED, da ripartire tra 9 sedi di servizio in funzione del rispettivo ambito di operatività territoriale, pur in presenza di una competenza che è, testualmente, nazionale; ciascuna sede di servizio prevede la presenza di almeno due magistrati (mentre tre unità sono previste per le due sedi di maggiori dimensioni) per esigenze di massima efficienza dell’ufficio, ed ha un ambito di operatività esteso a due o più distretti di Corte di appello (pur a fronte della competenza nazionale), come da prospetto che segue

Il Consiglio superiore della magistratura con il parere reso nella seduta del 23 marzo 2021, sulla base delle informazioni disponibili nell’attuale fase di avvio delle attività della Procura europea, ha ritenuto condivisibile la proposta ministeriale del 9 marzo 2021 nella parte in cui individua il contingente nazionale dei Procuratori europei delegati e le relative sedi di servizio.

All’esito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2021 (Serie generale - n.79) dell’Accordo tra la Ministra della giustizia ed il Procuratore Capo europeo previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 9/2021, è stato pertanto emanato il decreto ministeriale 15 aprile 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 20 aprile 2021, n. 94) che ha determinato il contingente nazionale ed individuato le sedi di servizio dei PED, in conformità alle previsioni dell’accordo (ut supra), demandando ad un separato ed emanando decreto la rideterminazione nel complesso delle piante organiche. Nello specifico, con nota del 10 maggio 2021 la Sig.ra Ministra della giustizia ha trasmesso al Consiglio superiore della magistratura, per il prescritto parere, la proposta avente ad oggetto la revisione delle piante organiche degli uffici requirenti di merito connessa alla determinazione la pianta organica dei PED, dovendo intervenire in riduzione sulle piante organiche di 12 procure della Repubblica stante l’invarianza della dotazione nazionale dei magistrati.

Nel descrivere le ricadute applicative e organizzative derivanti dall’attuazione del legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, si devono quindi considerare alcune principali peculiarità collegate alla normativa sulla Procura sopra richiamata:

  1. Il Regolamento, così come il decreto legislativo di riferimento, hanno voluto una indipendenza ed autonomia di EPPO e dei Procuratori europei delegati di carattere giurisdizionale;
  2. La competenza della Procura europea “nazionale” ha carattere territoriale unitario anche sul suolo nazionale, mentre le “sedi” di destinazione determinano solo una mera ripartizione organizzativa che non si riverbera sulla competenza;
  3. Il decreto legislativo n. 9/2021 quanto all’aspetto organizzativo delle strutture e del personale delle sedi PED, invece, non crea una autonomia rispetto al resto dell’ufficio individuato come sede PED, rimettendo alle normali competenze del Ministero, del Capo dell’ufficio e del dirigente amministrativo la gestione delle risorse umane e materiali dedicate ai PED (articolo 10 del decreto legislativo n. 9/2021).
  4. In merito al livello dei servizi di supporto organizzativo si richiede un determinato livello, prevedendo che sia assicurata “in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori pubblici ministeri nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo”;
  5. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 9/2021 introduce una revisione e modifica dei sistemi informativi per la “comunicazione e iscrizione di notizie di reato di competenza della Procura europea”, registro e sistemi a cui si affianca il sistema informatico della

Procura europea per gestire informazioni e dati nell’ambito della cooperazione rafforzata (“Sistema automatico di gestione dei fascicoli” previsto e delineato dagli articoli 44 e seguenti del Regolamento (UE) 2017/ del Consiglio del 12 ottobre 2017).

Ciò premesso, la presente circolare è volta ad offrire una prima ricognizione delle principali questioni di carattere organizzativo su cui gli uffici giudiziari dovranno confrontarsi, avvertendo che seguiranno note di maggiore dettaglio da parte delle competenti articolazioni dipartimentali.

Vengono di seguito enucleati e analizzati alcuni dei principali aspetti, molti dei quali peraltro emersi in un ciclo di incontri che il Dipartimento ha condotto con le Procure della repubblica individuate come sede di destinazione dei PED.

  1. Personale di magistratura: i Procuratori europei delegati, ruolo e gestione.

E’ opportuna una ricognizione in merito al ruolo dei PED e al loro statuto giuridico.

  1. Lo status giuridico dei PED.

Trattandosi di un “inedito” nel panorama ordinamentale attuale, appare necessario offrire un breve quadro di sintesi in ordine allo status giuridico dei Procuratori europei delegati.

In primo luogo, giova evidenziare che la nomina dei PED avviene a cura del collegio della Procura europea, su proposta del Procuratore capo europeo e sulla scorta di una designazione ad opera delle autorità degli Stati membri, autorità che, per quanto attiene all’Italia, è stata individuata (dal già citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9) nel Consiglio superiore della magistratura.

Tale fonte ha anche disciplinato le modalità di confezionamento dell’accordo previsto dal Regolamento fra la Procuratrice Capo europeo e le autorità degli Stati membri, relativo al numero ed alla ripartizione funzionale e territoriale dei PED all’interno dello Stato.

Nell’accordo in questione, siglato attraverso uno scambio di lettere fra la Ministra della giustizia e la Procuratrice Capo europea, non si è contemplata (come pure era consentito dall’art. 13  par. 3, del Regolamento) la possibilità che i PED svolgano anche le funzioni di pubblici ministeri nazionali, sicché il loro impiego presso le individuate sedi è full-time e non vi è stata necessità di disporre un esonero parziale dell’attività giudiziaria ordinaria.

I PED, una volta nominati, sono trasferiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura presso le rispettive sedi di assegnazione, delibera cui segue il D.M. di tramutamento.

Essi, ai sensi dell’art. 17 della fonte eurounitaria, “sono membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati”.
Ed infatti, occorre sottolineare che, a differenza del Procuratore europeo nazionale, che è collocato fuori ruolo, i PED restano magistrati nel ruolo organico della magistratura nazionale e, secondo gli accordi intercorsi con l’organismo internazionale, operano full-time per la Procura europea.

Da un punto di vista funzionale, l’art. 13 del Regolamento prevede che i PED svolgano attività giurisdizionale attiva, per conto di EPPO, nei rispettivi Stati membri. I PED, infatti, secondo la norma richiamata, dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, possono esercitare l’azione penale, formulare l’imputazione, disporre il rinvio a giudizio e partecipare alle udienze anche nella fase dell’istruttoria dibattimentale.

I PED, dal momento della nomina, svolgono, nella repressione dei reati di loro competenza (cioè i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea), funzioni giurisdizionali del tutto omologhe a quelle dei procuratori nazionali.

Non di meno, i PED sono assunti come consiglieri speciali, cioè a dire come soggetti che collaborano, anche per periodi determinati, con le istituzioni dell’Unione.

Ciò determina che il loro status trovi una multiforme disciplina, interna ed europea.

Ed infatti, da un lato sono sottoposti alle ordinarie valutazioni di professionalità ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. A tal proposito, come dispone l’art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è prevista la trasmissione – da parte di EPPO ed in favore del CSM – di un rapporto informativo sull’attività del PED, di copia dei precedenti rapporti di valutazione, di notizie relative a eventuali riassegnazioni dei casi, di un aggiornamento delle informazioni relative ai procedimenti  disciplinari avviati o definiti nei confronti dei PED.

Dall’altro, proprio la materia disciplinare relativa ai PED risente della particolarità dello statuto dei Procuratori delegati: vige infatti un regime concorrente di titolarità dell’azione disciplinare, europeo e interno, con un sistema di coordinamento dettagliato compiutamente dagli artt. 6, 12 e 13 del decreto legislativo n. 9 del 2021.

Ed ancora, correlata all’assunzione dei PED quali consiglieri speciali dell’Unione, la disciplina del rapporto con l’organismo internazionale trova una ulteriore fonte nella decisione del Collegio della Procura europea del 29 settembre 2020 “che stabilisce le norma relative alle condizioni di impiego per i Procuratori europei delegati”.

Basti in questa sede ricordare che ai PED sono applicabili, quali consiglieri speciali, alcune delle disposizioni dello Statuto dei funzionari europei - Regolamento n. 31 (CEE.), n. 11 (CEEA), del Consiglio, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica – in particolare gli articoli 1 quater, 1 quinquies, 11, 11 bis, 12, 12 bis, 16, primo comma, gli articoli 17, 17 bis, 19, 22, 22 bis e 22 ter, l'articolo 23 e l'articolo 25, secondo comma, dello statuto, relativi ai doveri e diritti del funzionario, nonché gli articoli 90 e 91, relativi ai mezzi di ricorso.

La declinazione concreta e specifica di tali previsioni è realizzata dalla citata decisione del Collegio della Procura europea, che introduce norme relative a diritti e doveri dei PED, carriera e prestazioni, trattamento economico e previdenziale, ferie e congedi, provvedimenti disciplinari.

Merita, sotto questo profilo, di essere richiamata la disciplina in merito a ferie e congedi, contenuta negli artt. 9 e 10 della decisione del Collegio.

In ordine alle ferie, si prevede che

“1. I diritti dei procuratori europei delegati in materia di ferie annuali sono quelli disciplinati dalle norme e dai regolamenti nazionali applicabili ai procuratori che lavorano nei servizi nazionali di cui restano membri.

2. I procuratori europei delegati beneficiano delle norme nazionali in materia di festività pubbliche applicabili ai procuratori che lavorano nei servizi nazionali di cui restano membri.

3. Tenuto conto delle esigenze di continuità del servizio, le richieste di ferie sono approvate dal procuratore capo europeo, che può delegare questo compito al procuratore europeo incaricato della supervisione.”

Quanto ai congedi per malattia:

“1. I diritti dei procuratori europei delegati in materia di congedo di malattia sono quelli stabiliti dalle norme nazionali.

2. Mentre il procuratore europeo delegato è in congedo per malattia, l'EPPO corrisponde i diritti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, alle stesse condizioni previste dalla normativa nazionale, a meno che tali diritti non siano coperti dal regime nazionale di assicurazione malattia”.

Anche in materia di congedi di maternità, paternità e parentali, la decisione del Collegio opera un richiamo alle norme nazionali in materia.

Risente poi delle particolarità dello status giuridico dei PED, la previsione contenuta nell’art. 9 comma 3 del decreto legislativo n. 9 del 2021, a mente del quale: “I procuratori europei delegati, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, non sono soggetti ai poteri di direzione attribuiti ai procuratori della Repubblica dall’articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dagli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, né all’attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106. Non si applicano gli articoli 53, 371-bis, 372, 412, 413 e 421- bis, commi 1, secondo periodo, e 2, del codice di procedura penale.”

La panoramica relativa allo status giuridico dei PED non sarebbe completa se non si operasse anche un richiamo alla possibilità di prossima istituzione (attraverso la confezione di ulteriori accordi fra la Ministra della giustizia e la Procuratrice europea, che al momento sono in via di elaborazione) dei PED presso la Procura generale della Corte di cassazione, previsti in numero di due unità [2].

In questa caso è demandato all’Accordo integrativo di stabilire se la funzione presso EPPO sia svolta in via esclusiva (come per i PED delle 9 sedi territoriali) o par-time, con operatività in tale seconda ipotesi – sotto il profilo della retribuzione – del meccanismo previsto dall’art. 22 della già citata decisione del Collegio, che prevede che l’autorità nazionale (nella specie il Ministero della giustizia) rimborsi a EPPO (che eroga il trattamento retributivo, come si vedrà subito sotto) la quota parte di retribuzione del PED relativa al lavoro svolto quale procuratore nazionale.

  1. Lo status economico dei PED territoriali.

Merita un cenno anche il trattamento economico riservato ai PED. L’art. 7 del decreto legislativo n. 9/2021 prevede che, dalla decorrenza degli effetti del contratto sottoscritto dai Procuratori europei delegati con EPPO, cessi nei loro confronti il trattamento economico erogato dal Ministero della giustizia. La stessa disposizione, peraltro, prevede anche che il servizio prestato quali PED sia computato ai fini della progressione economica per anzianità di servizio e agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Ciò posto, la decisione del Collegio di EPPO, già descritta al paragrafo che precede, individua una retribuzione mensile base per livelli e progressioni, con correttivi e supplementi in ragione della necessaria equiparazione al livello retributivo corrispondente alla funzione quale procuratore nazionale.

  1. Personale amministrativo di supporto ai Procuratori Europei Delegati assegnazione, gestione e formazione.

Come accennato sopra, al di fuori dei profili giurisdizionali, per i quali vi è completa e piena autonomia dei Procuratori europei delegati, per quanto concerne invece ogni aspetto della gestione organizzativa dell’ufficio in cui operano i PED le competenze rimangono al Capo dell’ufficio e al dirigente amministrativo con le conseguenze anche in merito a responsabilità e doveri.

Prioritariamente permane quindi anche la doverosità del Ministero della giustizia in merito al coordinamento e alla gestione del personale, alle assunzioni, e come si vedrà all’apprestamento e fornitura dei servizi informatici e materiali.

L’articolo 96, comma 6 del Regolamento sopra citato prevede che “le autorità nazionali competenti agevolano l’esercizio delle funzioni dei procuratori europei delegati ai sensi del presente regolamento e si astengono da qualsiasi azione o politica che possa incidere negativamente sulla loro carriera o sul loro status nel sistema giudiziario nazionale. In particolare, le autorità nazionali competenti dotano i procuratori europei delegati delle risorse e attrezzature necessarie per l’esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento, e assicurano che siano pienamente integrati nelle rispettive procure nazionali”.

Conseguentemente, è stato previsto dalle fonti nazionali che “previa determinazione del numero, della qualifica professionale, delle specifiche competenze anche linguistiche e dei requisiti di anzianità e curricolari richiesti, il Ministero della giustizia individua, a mezzo di interpello nazionale riservato al personale di ruolo dell'Amministrazione giudiziaria, le unità di personale amministrativo da assegnarsi alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati. […] I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. […] I dirigenti delle procure della Repubblica individuate quali sedi dei procuratori europei delegati adottano i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli delle unità di personale amministrativo, dei locali e dei beni strumentali di cui al comma 2, assicurando in ogni caso
l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori pubblici ministeri nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo” (articolo 10, commi 2 e 3, decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9).

In tale quadro, la scelta del Ministero della giustizia è stata quella di bandire un apposito interpello per mobilità al fine di dotare le sedi destinate al servizio operativo dei PED, personale che il Ministero ha configurato come aggiuntivo, ovvero al di fuori della  pianta organica delle sedi di destinazione. Ciò sia per non gravare eccessivamente sugli uffici di destinazione, sia per dotare, quanto più possibile, i servizi di segreteria dei PED di personale qualificato, quanto a conoscenza delle lingue e alle logiche dei servizi di procura o dei servizi del penale.

La Direzione generale del personale e della formazione ha pertanto disposto, con provvedimento del 26 aprile 2021, un interpello nazionale rivolto al personale di ruolo dell’Autorità giudiziaria appartenente ai profili professionali di direttore, funzionario giudiziario, cancelliere esperto, assistente giudiziario, per l’assegnazione agli uffici che sono sedi di servizio dei PED, ai sensi dell’art. 10, secondo comma, d.lgs. n. 9/2021.

L’interpello è finalizzato a garantire la presenza, presso ciascuna sede, di 1 unità appartenente alla terza area professionale, 2 unità per ciascun PED appartenenti alla seconda area funzionale con qualifica di cancelliere esperto o assistente giudiziario (4 per le sedi con due PED mentre 6 unità sono previste per le due sedi di maggiori dimensioni), 1 unità della seconda area funzionale con profilo di operatore giudiziario.

Per quanto attiene alle professionalità non contemplate nell’organigramma della struttura decentrata (autisti, tecnici informatici, et similia) si ritiene che – anche in ossequio a quanto indicato dal citato articolo 10 comma 3 del decreto legislativo n. 9/2021 – spetti alle Procure sede PED offrire fattiva collaborazione rispetto alle esigenze via via manifestate dal PED ovvero dal referente della struttura eventualmente adibendo altro personale, specie di profili operativi di seconda area in base alle necessità.

I termini per la presentazione delle candidature sono spirati il 7 maggio 2021 e in data 20 maggio 2021 sono state individuate tutte le persone destinate alle strutture di supporto dei PED con PDG del direttore generale del personale.

Tale iniziativa consentirà la presa di possesso del personale amministrativo nei termini necessari all’avvio previsto prossimamente.

Quanto ai profili gestori del personale amministrativo assegnato alle sedi PED – richiamata la generale disposizione recata dal DM 12 febbraio 2002, all’art. 1, comma 1, lettera g), che attribuisce al Capo dell’ufficio la qualifica di datore di lavoro – essi competono, sotto ogni profilo rilevante, al dirigente amministrativo della Procura della Repubblica che è sede PED.

In tale contesto appare di indubbia utilità, anche in un’ottica di completa ottemperanza ai sopra citati obblighi di legge, prevedere la figura del referente della struttura decentrata, fra le unità di terza area, quale punto di raccordo fra la struttura autonoma PED e il Dirigente della Procura. Si tratta di unità (formalmente in carico alla Procura) che svolgono funzioni istruttorie e di raccordo rispetto ad un numero importante di incombenti di tipo burocratico: ferie, permessi, aspettative etc. del personale che opera presso PED, da riferire – con un proprio parere – alla dirigenza della Procura, che provvederà in conformità (tenuto anche conto del fatto che può essere proprio il referente della struttura colui il quale conosce le esigenze specifiche della attività portata avanti dai PED ed è dunque in grado di formulare – in ordine alle varie richieste - un parere calibrato su tali esigenze).

Il personale amministrativo dislocato presso i PED, invece, seguirà un percorso formativo appositamente stabilito e finanziato dal Ministero.

Specificamente, la Direzione generale del personale e della formazione, in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura e con la Scuola Superiore della magistratura, ha predisposto una serie di attività intese a sviluppare le conoscenze e competenze specialistiche del personale che deve garantire l’operatività delle nuove articolazioni inquirenti.

Il calendario del primo ciclo di formazione parte il 27 maggio, una apposita circolare della Direzione personale indicherà calendario completo modalità e temi del programma formativo.

Qui si anticipa come una parte di tale formazione riguarderà anche i dirigenti amministrativi degli uffici coinvolti, per i profili organizzativi e ordinamentali implicati.

Pertanto, oltre a percorsi comuni di formazione ed informazione, sarà disponibile sull’apposita piattaforma e-learning il materiale normativo, regolamentare, oltre che propriamente didattico dedicato all’approfondimento degli aspetti processuali legati alla particolare giurisdizione sovranazionale. Lo spazio formativo potrà essere consultato dal personale amministrativo assegnato alle strutture, oltre che dal personale magistratuale interessato.

  1. I locali destinati ai Procuratori europei delegati: gestione, vigilanza, DVR, servizi comuni e ruolo della conferenza permanente.

Il Dipartimento è impegnato nel reperire idonei ambienti di lavoro dedicati ai PED ed al personale amministrativo addetto, e l’attività di sopralluogo e di verifica degli spazi e delle necessità operative svolta dalla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie si ritiene possa concludersi positivamente ed in tempi contenuti.

Si ricorda qui come la gestione degli ambienti di lavoro segue la disciplina ordinaria. Pertanto al Procuratore della Repubblica spettano i compiti di gestione delle risorse strumentali, per quel che qui rileva, anche prospettando alla Conferenza permanente di cui al D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, gli interventi di manutenzione e in generale di natura edile che riguardano i locali che ospitano i PED.

Analogamente, compete al Procuratore della Repubblica – quale datore di lavoro – lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, tra cui le determinazioni inerenti al Documento di Valutazione del rischio (DVR) in  ollaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e la partecipazione attiva dei RLS.

Di contro, i compiti in materia di sicurezza saranno svolti dal Procuratore generale competente, che si occuperà quindi degli aspetti inerenti alla vigilanza (dai metal detector ai contratti con l’impresa di vigilanza, ecc.).

In merito al ruolo delle conferenze permanenti sui locali destinati ai PED si rileva quindi come trattandosi in tutto e per tutto di locali dell’ufficio di Procura individuato come sede per i PED, e quindi ogni questione relativa alle spese di funzionamento e alla  gestione e sicurezza andrà ivi riportata secondo quanto dispone il D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133.

La configurazione organizzativa delle sedi PED, come servizio inserito nell’ambito dell’ufficio di Procura di destinazione, permette anche la possibilità di includerlo in alcuni servizi comuni che ormai molti uffici hanno istituito (ufficio U.R.P., rilascio copie ecc.). Certamente tale inserimento è più semplice nelle sedi in cui i locali destinati ai PED si trovino nello stessi stabile della sede della Procura, ma nulla esclude l’istituzione anche dove tali locali siano separati.

  1. Le spese di missione e di funzionamento.

Ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 9/2021 nonché del Regolamento (UE) 2017/1939, le spese di funzionamento non espressamente a carico della struttura EPPO devono essere interamente sostenute dai singoli Stati.

Ne consegue che le spese di carattere logistico e di funzionamento a supporto dell’attività dei PED provvede lo Stato membro – e quindi in prima istanza la procura della Repubblica che è sede dei PED – nell’ambito della gestione ordinaria e degli ordinari stanziamenti di bilancio, non apparendo necessaria, in linea generale, una gestione e/o rendicontazione specifica e separata.

L’unica eccezione recata dal d.lgs. n. 9/2021, per la quale è prevista specifica copertura finanziaria di € 533.848,00 annui, riguarda le missioni all’interno del territorio nazionale per le quali è previsto uno specifico stanziamento di bilancio sul cap. 1451 piano gestionale 42 avente la denominazione “spese per il trattamento di missione nazionale da attribuire ai procuratori europei delegati eppo”. In questo caso, le corrispondenti procure generali, alle quali il Ministero assegna le risorse per le missioni sul capitolo/piano gestionale 1451/4, riceveranno uno specifico accreditamento per pagare le missioni nazionali dei PED.

L’aspetto relativo alle spese di giustizia travalica, invece, le competenze di questo Dipartimento, e saranno meglio dettagliate dal Dipartimento per gli affari di giustizia.

Quanto al trattamento di missione spettante ai PED secondo la vigente disciplina nazionale, come si è visto il d.lgs. n. 9/2021 introduce una eccezione al principio di invarianza ed è previsto uno specifico stanziamento di bilancio; alla relativa gestione provvederà la Procura generale corrispondente alla Procura sede PED, sulla base delle indicazioni che saranno fornite con apposita circolare della Direzione generale del bilancio e della contabilità.

  1. Tutele e protezioni, uso di autovetture ordinarie e blindate.

Per i magistrati che, assunta la funzione di PED, erano sottoposti a tutela o altra forma di protezione, si richiama in primo luogo la competenza dell’UCIS (Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale) in ordine alla decisione circa l’an ed il quomodo della protezione dell’incolumità del magistrato, che permane evidentemente anche dopo che vi sia stato il trasferimento presso la sede PED e che risponde agli ordinari criteri che presiedono alle decisioni in tale ambito.

Le dotazioni materiali seguono, invece, i criteri ordinari: se il magistrato sottoposto a protezione con uso di autovettura blindata proviene da una Direzione Distrettuale Antimafia, e la vettura è dunque in carico a tale articolazione, si dovrebbe escludere la cessazione ex abrupto della possibilità dell’uso di tale mezzo, e sarà opportuno che l’autovettura sia assegnata alla Procura generale che ricomprende la Procura sede PED, perché le relative spese (manutenzione, carburante, ecc.) possano essere sostenute dalla Direzione generale delle risorse tramite la Procura generale competente.

Nell’ipotesi in cui, invece, il magistrato che assume le funzioni di PED non proviene dalla DDA, la vettura continuerà a essere in carico alla Procura generale, salvo che il PM cambi distretto, in tale caso dovendo il mezzo essere assegnato alla relativa Procura generale.

Per quanto riguarda l’uso di autovetture per i PED non soggette a tutela, esso segue l’ordinario regime.

Sul punto seguirà una nota esplicativa delle competenti direzioni generali.

  1. Il sistema informatico ed i registri dedicati.

Di assoluto rilievo è poi il tema delle dotazioni informatiche ed degli adempimenti di natura telematica che sono demandati dal Regolamento e dal decreto legislativo all’amministrazione.

La Direzione generale per i servizi informativi automatizzati sta provvedendo con un triplice obiettivo.
In primo luogo, sta provvedendo, ove occorra, ai cablaggi delle sedi immobiliari che saranno destinate ad ospitare i procuratori europei delegati, nonché a dotare le stesse del collegamento alla Rete unico giustizia (R.U.G.).
In secondo luogo, sono state attivate le attività necessarie a dotare di personal computer, scanner e stampanti, i procuratori europei delegati ed il personale amministrativo deputato all’assistenza degli stessi.

Quanto ai sistemi applicativi e ai software in uso per i PED e il loro personale di supporto, si segnala come le segreterie dei procuratori europei delegati, in ciascuna delle nove sedi individuate, saranno dotate di specifiche caselle di posta elettronica ordinaria e certificata e di tutti i servizi amministrativi ordinari necessari (protocollo ecc.).

Si è poi provveduto a realizzare le piattaforme ed i registri telematici previsti espressamente dalla disciplina nazionale (all’articolo 14 del decreto legislativo n. 9 del 2021), nonché quelli da ritenersi necessari alla luce dei principi espressi dal Regolamento, di modo che ciascun singolo PED sia posto nelle condizioni di poter operare con i medesimi strumenti assicurati dal Ministero ad ogni magistrato del pubblico ministero nazionale.

Quanto al primo aspetto, la realizzazione dell’infrastruttura digitale contemplata dall’articolo 14, comma 3, del menzionato decreto legislativo si è dimostrata di una certa complessità: si è trattato, infatti, di realizzare un registro separatamente disponibile per ciascuna procura della Repubblica italiana e, contemporaneamente, visibile sul piano nazionale dai PED. Si tratta, infatti, non solo di un registro ove provvedere alla “annotazione” contemplata dal predetto comma 3, ma anche di un canale comunicativo digitale tra ogni singola procura e tutti i procuratori europei delegati attraverso il quale potranno essere scambiate tutte le informazioni previste dal corpo normativo composto da regolamento e decreto legislativo (dalla comunicazione di avvenuta iscrizione per il compimento di atti urgenti, alla comunicazione da parte della Procura Europea dell’intenzione di procedere o, al contrario, alla comunicazione dell’assenza di interesse a procedere sulla singola notizia di reato).

Dal punto di vista del Procuratore della Repubblica, il registro in parola prevederà un sistema di allert per il caso in cui la Procura Europea non ritenesse di comunicare alcuna determinazione entro il termine di trenta giorni dall’annotazione della notizia di reato: ove la Procura Europea non comunicasse alcunché, la scadenza del termine predetto, infatti, comporterà in capo alla procura nazionale la reviviscenza dell’obbligo di iscrizione della notizia di reato nei registri di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale.

La necessità di assicurare ai PED il medesimo strumentario disponibile ai magistrati requirenti nazionali ha imposto che il portale delle notizie di reato preveda una specifica caratterizzazione della notizia di reato che dovesse avere ad oggetto un reato lesivo degli interessi finanziari dell’Unione europea (con conseguente attribuzione della stessa alla procura europea), con contemporanea comunicazione della medesima notizia alla procura nazionale circondariale (che provvederà alle annotazioni di cui si è fatto cenno in precedenza).

Una volta esercitata la potestà di EPPO di procedere, i PED cui è assegnato il procedimento dovranno provvedere ad iscrivere ed a operare sugli ordinari registri previsti dall’articolo 335 del codice di procedura penale. Tali registri, tuttavia, si interfacciano con il sistema informativo della cognizione penale (SICP) che, ordinariamente previsto con base dati di livello distrettuale per gli uffici nazionali, assumerà una base dati di livello nazionale in coerenza con il carattere proprio della “competenza” di ciascun procuratore europeo delegato.

Sarà poi messo a disposizione un sistema documentale per la gestione telematica da parte delle segreterie dei fascicoli dei PED.

Ovviamente i registri, i sistema documentale, per i PED e quelli delle Procure nazionali sono concepiti come separati e non comunicanti.

La scelta operata, pur in doverosa coerenza con le indicazioni normative, è stata quella di operare per mettere a disposizione dei procuratori europei delegati e del personale amministrativo assegnato un ambiente di lavoro digitale loro familiare: nonostante la complessità dell’architettura necessaria per la costituzione di una base dati nazionale, il singolo utente si troverà ad operare su un sistema del tutto sovrapponibile come logiche e struttura a quello in uso presso un qualsiasi ufficio di procura della Repubblica. Tale scelta consentirà poi la piena integrazione con il PPT sia per gli avvocati sia per le trasmissioni innanzi al Tribunale.

Il Portale del processo penale telematico, sarà però reso disponibile, per i depositi ammessi dalla legislazione nazionale, anche per i procedimenti EPPO assegnati ai procuratori europei delegati, non appena sarà adottato, con specifico riguardo a tali peculiari uffici requirenti, il decreto ministeriale previsto dall’articolo 221, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Come accennato in precedenza, i sistemi nazionali andranno ad affiancarsi al “sistema automatico di gestione dei fascicoli” proprio ed esclusivo di EPPO, previsto e disciplinato nel corpo del regolamento istitutivo della Procura europea al Capo VII.
Si tratta di un sistema ( articoli 44 e 45) volto a “a) prestare sostegno alla gestione delle indagini e delle azioni penali promosse dall’EPPO, in particolare tramite la gestione dei flussi di lavoro interni relativi alle informazioni e il sostegno alle attività investigative nei casi transfrontalieri; b) garantire un accesso sicuro alle informazioni sulle indagini e le azioni penali presso l’ufficio centrale e ai procuratori europei delegati; c) consentire il controllo incrociato delle informazioni e l’estrazione di dati per le analisi operative e a scopi statistici; d) agevolare il controllo per garantire che il trattamento dei dati personali operativi sia lecito e conforme alle disposizioni pertinenti del presente regolamento.”

“Il sistema automatico di gestione dei fascicoli contiene: a) un registro delle informazioni ottenute dall’EPPO ai sensi dell’articolo 24, nonché eventuali decisioni relative a tali informazioni; b) un indice di tutti i fascicoli; c) tutte le informazioni dei fascicoli archiviate in forma elettronica nel sistema automatico di gestione dei fascicoli ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3”.

“Il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell’EPPO include tutte le informazioni e le prove del fascicolo che possono essere archiviate in forma elettronica, al fine di permettere all’ufficio centrale di esercitare le proprie funzioni a norma del presente regolamento. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso garantisce che il contenuto delle informazioni presenti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli rispecchi in ogni momento il fascicolo, in particolare che i dati personali operativi contenuti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli siano cancellati o rettificati quando tali dati sono stati cancellati o rettificati nel fascicolo corrispondente”.

Con apposita circolare della Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati  saranno rese maggiori e specifiche indicazioni in merito agli applicativi e all’uso degli strumenti informatici dedicati.
Un’ apposita sessione del corso di formazione sopra menzionato sarà dedicata all’uso dei sistemi informatici qui descritti sommariamente.

  1. Conclusioni.

Tutto ciò premesso, la presente costituisce una prima indicazione in ordine all’avvio dei servizi di carattere organizzativo a supporto del lavoro dei Procuratori Europei Delegati, da attivarsi a partire dal 1° giugno prossimo.

Le evidenziate indicazioni guideranno inoltre le valutazioni, anche di carattere tecnicoattuativo, che saranno rese, con successive circolari, dalle Direzioni generali di questo Dipartimento per i profili di competenza, con l’intento di affrontare – ed apprestare soluzioni – alle eventuali problematiche applicative che gli uffici riscontreranno nella fase di primo avvio dell’attività della Procura Europea.

Sugli ulteriori ambiti inerenti ai servizi di segreteria ed ai quesiti che potranno sorgere circa sull’applicazione concreta delle norme agli stessi, restano ferme le competenze del Dipartimento per gli affari di giustizia.

Con apposite circolari delle Direzioni generali competenti di questo Dipartimento saranno invece meglio specificati i temi prospettati nella presente circolare.

Il Dipartimento assicura in ogni caso, tramite i propri uffici, la costante interlocuzione per ogni necessità operativa che dovesse sorgere.

Con spirito di leale collaborazione si pregano gli uffici in indirizzo di curare la massima diffusione della presente circolare a tutto il personale interessato, a partire dai PED nominati e dal personale amministrativo assegnato ai servizi PED.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 21 maggio 2021

Il Capo del Dipartimento
Barbara Fabbrini
 

nota 1 - I compiti del direttore amministrativo, assunto come agente temporaneo di EPPO, sono elencati dall’art. 19 del Regolamento: gestisce la struttura a fini amministrativi e di bilancio e la rappresenta ed è responsabile della azione amministrativa della struttura, attuando fra l’altro le decisioni adottate dal procuratore capo europeo e dal collegio.
Egli, inoltre, fornisce il necessario sostegno amministrativo per facilitare attività operativa dell’EPPO.

 

nota 2 - In tal senso si veda la proposta formulata ai sensi dell’art. 4, secondo comma, del d.lgs. n. 9/2021 dalla Ministra della Giustizia nella parte in cui prevede che “in applicazione delle previsioni di cui all’art. 13 par. 2 del Regolamento, che consentono una distribuzione funzionale dei PED, si intende formulare a breve una proposta di accordo integrativo teso alla designazione di ulteriori 2 Ped da incardinare presso la Procura generale della corte di cassazione, corredata da una specifica disciplina organizzativa. Tale accordo integrativo si rende necessario alla luce delle esclusive funzioni di legittimità attribuite dall’ordinamento interno alla corte di cassazione le quali, a loro volta, presuppongono una specifica qualificazione dei PED incaricati delle funzioni requirenti di legittimità”.