Circolare 22 febbraio 2021 - Conversione della pena pecuniaria inesigibile- Estinzione della pena pecuniaria per avvenuta espiazione - Chiusura delle partite di credito

22 febbraio 2021

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Gistizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sigg. Procuratori della Repubblica presso le Corti di appello

e, p.c.

Al sig. Capo del Gabinetto

Al sig. Capo dell’Ispettorato Generale

Alla sig.ra Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Ad Equitalia Giustizia S.p. A.

Oggetto: Conversione della pena pecuniaria inesigibile- Estinzione della pena pecuniaria per avvenuta espiazione - Chiusura delle partite di credito

Sono pervenuti a questa Direzione generale alcuni quesiti con cui sono state segnalate dagli uffici difficoltà nella chiusura delle partite di credito nei casi di conversione della pena pecuniaria disposta dal magistrato di sorveglianza.

Secondo la prospettazione degli uffici, gli adempimenti finalizzati alla chiusura delle partite di credito delle pene pecuniarie convertite ed espiate dovrebbero essere eseguiti dal giudice dell’esecuzione penale e dall’ufficio del P.M. competente per l’esecuzione della pena e non dagli uffici di sorveglianza, diversamente da quanto affermato dalla Direzione generale della giustizia civile con la nota prot. DAG n. 173529.U dell’11 settembre 2019, secondo la quale “la chiusura delle partite di credito per le quali l’ufficio di sorveglianza ha emesso un’ordinanza di conversione della pena pecuniaria può avvenire solo all’esito dell’effettiva estinzione della pena per espiazione comunicata dalla magistratura di sorveglianza all’esito della relativa procedura.”

Con nota prot. IGE n.654.U del 21 gennaio 2021 l’Ispettorato generale, “attesa la rilevanza dell’argomento”, ha chiesto a questa Direzione, che medio tempore ha già riscontrato i quesiti pervenuti da alcuni uffici, di diramare una circolare recante direttive di carattere generale per tutti gli uffici giudiziari.

Al fine di uniformare il comportamento degli uffici si forniscono dunque le indicazioni che seguono circa la procedura per la chiusura delle partite di credito relative a pene pecuniarie convertite in sanzioni sostitutive regolarmente espiate.

Secondo quanto disposto dagli artt. 102 e 103 della legge n. 689 del 1981 (recante Modifiche al sistema penale), nel caso in cui sia accertata l’impossibilità di esazione della pena pecuniaria, anche di una sola rata, il giudice converte la pena in libertà controllata ovvero, su richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo.

Il relativo procedimento rientra nelle competenze del magistrato di sorveglianza (sul punto si veda sentenza della Corte Costituzionale del 18.06.2003 n. 212, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 237, 238 e 299 del Testo Unico Spese di Giustizia d.l. 30.05.2002 n. 115), secondo le disposizioni degli artt. 660 e 678 c.p.p.

A seguito dell’adozione da parte del magistrato di sorveglianza dell’ordinanza di conversione della pena pecuniaria non eseguita, la pena potrà considerarsi estinta o quando è stata regolarmente espiata la sanzione sostitutiva nel rispetto delle modalità determinate dal magistrato di sorveglianza (art.660, 4 comma, c.p.p.), come attestato dal verbale delle Forze dell’Ordine che comunicano al giudice la fine della misura prescritta, ovvero con il pagamento in ogni momento -in tutto o in parte- della somma di denaro stabilita come condanna, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata eventualmente scontata o del lavoro sostitutivo, ove prestato (art.102, u.c., legge n. 689/1981).

L’adozione di un formale provvedimento giurisdizionale di estinzione della pena pecuniaria convertita da parte del magistrato di sorveglianza resta una valutazione rimessa agli organi competenti, non spettando a questa Direzione generale alcuna ingerenza nell’esercizio dell’attività giurisdizionale.

Resta ferma la necessità che la cancelleria dell’ufficio di sorveglianza, in quanto ufficio competente a conoscere tutta la procedura in esame, che va dalla conversione della pena pecuniaria in sanzione sostitutiva, ove concessa in caso di accertata insolvibilità del debitore, fino all’avvenuta esecuzione della misura prevista dal magistrato, comunichi all’ufficio recupero crediti l’avvenuta espiazione della sanzione sostitutiva, affinché quest’ultimo possa procedere alla chiusura della partita di credito sospesa (ai sensi dell’art. 238-bis, comma 5, del d.P.R del 30 maggio 2002, n. 115 “L’articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.”).

Solo a seguito di tale comunicazione l’ufficio recupero crediti, per il tramite di Equitalia Giustizia S.p.A., sarà in grado di comunicare al concessionario e alla competente Ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico (art. 227-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, che sul punto richiama l’art.214 T.U. cit.).

Orbene, in considerazione di quanto esposto, deve concludersi (secondo quanto già indicato da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 163992.U del 16 ottobre 2020 e nota prot. DAG n. 201237.U del 10 dicembre 2020) che la chiusura delle partite di credito per le quali il magistrato di sorveglianza ha emesso un’ordinanza di conversione della pena pecuniaria possa avvenire solo all’esito della comunicazione dell’espiazione della pena all’ufficio recupero crediti da parte della cancelleria del tribunale di sorveglianza.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 22 febbraio 2021

Il direttore generale
Giovanni Mimmo