Circolare 4 febbraio 2021 - riscossione del contributo unificato nel concordato preventivo. Rif. prot. DAG n. 95730.E del 10.05.2019, n.3904.U dell’11.01.2021 e n.16763.E del 26.01.2021
4 febbraio 2021
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Procuratori generali presso le Corti di appello
LORO SEDI
e, p.c.
Al Gabinetto del Ministro
All’Ufficio legislativo
(rif. nota prot. LEG 711.U del 26.01.2021)
All’Ispettorato generale
(rif. nota prot IGE 6425.U del 10.05.2019)
Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Oggetto: riscossione del contributo unificato nel concordato preventivo.
(Rif. prot. DAG n. 95730.E del 10.05.2019, n.3904.U dell’11.01.2021 e n.16763.E del 26.01.2021)
L’Ispettorato generale ha segnalato a questa Direzione generale che nel corso delle verifiche ispettive ha riscontrato che “non vi è omogeneità di comportamento tra i vari uffici giudiziari in tema di versamento del contributo unificato nelle diverse fasi che concorrono alla definizione della procedura di concordato preventivo”.
In particolare, l’Ispettorato ha chiesto di chiarire “se, nell’ambito della procedura di concordato preventivo sia dovuto o meno, e in quale misura, un ulteriore contributo unificato anche per la fase di omologa e per la fase attuativa del piano concordatario omologato”.
L’organo ispettivo ha ritenuto, quanto all’omologa del concordato preventivo, che “anche volendo parcellizzare le diverse fasi giurisdizionali della procedura (istanza, valutazione della sua ammissibilità/inammissibilità, approvazione, omologazione), esse sono comunque rette da un unico ricorso, quello introduttivo”; infatti, “con la presentazione della domanda di concordato preventivo - cui segue l’iscrizione a ruolo e il pagamento del contributo unificato in misura fissa – la parte istante intende conseguire l’obiettivo ultimo dell’omologazione del piano concordatario. Ed infatti la procedura, instaurata con l’istanza del debitore, una volta approvato il concordato (art. 177 L.F.), si chiude con la sua omologazione (art. 181 L.F.)”.
Per quanto riguarda invece il versamento del contributo unificato per la fase attuativa del concordato, l’Ispettorato ha evidenziato che “secondo l’orientamento dottrinario maggioritario formatosi, condiviso dalla giurisprudenza di merito (tribunale di Monza, 13 febbraio 2015), la attuale soppressione del vecchio art. 181 Co.3 dovrebbe indurre ad una riconduzione delle funzioni degli organi della procedura successive all’omologazione al mero controllo di un’attività esecutiva che resta affidata esclusivamente (salvo il caso di cessione di beni e salvo il caso di diverse indicazioni contenute nel piano omologato) al debitore che ha ormai riacquistato la sua piena capacità dispositiva patrimoniale e libertà di esercizio dell’attività imprenditoriale. Ciò ha portato a sostenere che le modifiche intervenute hanno definitivamente sposato la concezione negoziale del concordato preventivo, circoscrivendo l’ambito dei poteri degli organi della procedura e uniformandosi all’indirizzo giurisprudenziale che sostiene la logica di uno spossessamento “attenuato” dell’imprenditore, sui cui beni il commissario giudiziale e il liquidatore non possono esercitare un potere dispositivo che esorbiti non solo le previsioni del piano concordatario votato positivamente dai creditori e omologato dal Tribunale, ma anche le modalità di esecuzione del concordato definite nel provvedimento di omologazione. La qual cosa porta a dubitare della stessa natura giurisdizionale della fase di esecuzione, che sola potrebbe legittimare il versamento del contributo unificato.».
Questa Direzione generale, tenuto conto delle disposizioni già impartite agli uffici giudiziari dalla Direzione generale della giustizia civile con nota prot. 59390.U del 4 aprile 2016 e nel riscontrare sulla materia una contrapposta posizione sostenuta da diverse pronunce sia di merito che di legittimità (Cass. Sez. Un. N. 1521/13; Cass. n. 13083/13; Cass. n. 11423/14; Cass. Sez. Un. n. 27073/2016; Cass. Sez. Un. n. 7959/17; Cass. ord. n. 14444 del 9 giugno 2017; Cass. n. 31477 del 5 dicembre 2018 – “il procedimento finalizzato alla omologazione del concordato preventivo ha carattere contenzioso di guisa che il decreto che lo definisce, poiché decisorio ed idoneo al giudicato, è soggetto a reclamo dinanzi alla Corte di Appello la cui decisione è poi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione (Cass. S.u. n. 27073/2016). Invero, è ormai consolidata la tesi secondo cui, nonostante l'art. 180 L. F., con riferimento alla ipotesi di omologazione senza opposizioni, attribuisca al tribunale il compito di verificare <<la regolarità della procedura e l'esito della votazione>>, deve ritenersi che all'organo giurisdizionale spetti di verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato nonché di sindacare la fattibilità giuridica ed economica di quest'ultimo nei limiti in cui ciò può ritenersi consentito sia nella fase di preventiva valutazione di ammissibilità che nei segmenti processuali successivi (Cass. S.u. n. 1521/2013; Cass. 16830/2016)”.), ha ritenuto necessario, prima di fornire indicazioni operative agli uffici giudiziari, acquisire, tramite il Gabinetto del Ministro, il preventivo parere dell’Ufficio legislativo.
Con nota prot. LEG 711.U del 26.01.2021, l’Ufficio legislativo ha così fornito il proprio parere in merito alla debenza del contributo unificato per l’omologa del concordato preventivo e per la sua attuazione.
In tale parere viene richiamata la citata circolare DAG prot. 59390.U del 4 aprile 2016 nella quale si afferma che «secondo l'impianto del testo unico sulle spese di giustizia, è dovuto il versamento di un contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nella procedura concorsuale e nella volontaria giurisdizione (a condizione che si tratti di procedimenti aventi natura giurisdizionale, in quanto l'art. 3, comma 1, lettera "O", del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che, ai fini del testo unico sulle spese di giustizia, "processo" è "qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale” ) ...».
Partendo da tale premessa, l’Ufficio legislativo ha ritenuto di condividere la posizione dell’Ispettorato generale, secondo cui "non sembra possa dubitarsi della unitarietà del procedimento di concordato preventivo. Con la presentazione della domanda di concordato preventivo - cui segue la iscrizione a ruolo e il pagamento del contributo unificato in misura fissa - la parte istante intende conseguire l'obiettivo ultimo dell'omologazione del piano concordatario. Ed infatti la procedura, instaurata con l'istanza del debitore, una volta approvato il concordato (art. 177 L.F.), si chiude con la sua omologazione (art. 181 L.F.). Anche volendo <parcellizzare> le diverse fasi giurisdizionali della procedura (istanza, valutazione della sua ammissibilità/inammissibilità, approvazione, omologazione), esse sono comunque rette da un unico ricorso, quello introduttivo”.
Se è vero, infatti, come indicato da questa Direzione generale, che il comma 2 dell'art. 180 L.F. dispone che il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato debbano costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata e che la costituzione del debitore è necessaria perché solo a fronte della conferma della propria istanza il Tribunale potrà procedere alla omologa del concordato preventivo, l’Ufficio legislativo ritiene che “non è in alcun modo prevista una iscrizione a ruolo all'atto della loro costituzione. Né tale incombente è previsto nel registro informatico SIECIC che, invece, prevede, per la fase di omologa, la sola apertura di un sub procedimento”.
Di conseguenza, prosegue l’Ufficio, “in assenza di una iscrizione a ruolo, si ritiene non possa essere previsto il versamento di un nuovo e diverso contributo, se non contravvenendo al principio normativo fondamentale, posto alla base dell'applicazione del contributo unificato, che richiede un'iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio".
Analoghe considerazioni sono state svolte con riferimento all’attuazione del concordato preventivo, rispetto alla quale l’Ufficio legislativo ha mostrato di condividere l’impostazione prospettata dall’Ispettorato in forza della quale “alla chiusura della procedura di concordato preventivo - coincidente con la pubblicazione del decreto di omologazione - fa seguito l'apertura di una fase meramente esecutiva, rimessa al debitore, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale, la cui natura giurisdizionale (presupposto essenziale del contributo unificato) è del tutto controversa”.
Si è quindi ritenuto che “l'eventuale commistione di più fasi di diversa natura nell'ambito di una sequenza procedimentale complessa, non esclude affatto l'unitarietà della medesima; in sostanza, dunque, pur nell'ipotesi in cui debba attribuirsi natura contenziosa alla fase di omologazione del concordato, così come allo strumento di cui all'articolo 185, comma 5, della legge fallimentare, non può per ciò solo trarsi il sillogismo che dette fasi costituiscano procedimenti autonomi. Al contrario, invece, seguendo l'impostazione dell'Ispettorato, l'assenza di autonomia delle medesime deve desumersi dalla non necessità di una nuova iscrizione a ruolo, sicché la richiesta di un ulteriore contributo unificato contravverrebbe al principio normativo fondamentale che richiede un'iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio”.
In conclusione, quindi, l’Ufficio legislativo di questo Ministero ritiene che “in difetto di un intervento normativo di segno contrario (pure auspicato dalla Direzione generale degli affari interni), deve ritenersi che al quesito indicato in apertura <<se, nell'ambito della procedura di concordato preventivo sia dovuto o meno, e in quale misura, un ulteriore contributo unificato anche per la fase di omologa e per la fase attuativa del piano concordatario omologato>> debba darsi risposta negativa”.
Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.
Roma, 4 febbraio 2021
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo