Nota 29 novembre 2006 - Corte Costituzionale, sent. 28.4.2006, n. 174 - fallimento incapiente, pagamento del compenso spettante al curatore a carico dell'Erario

29 novembre 2006

Prot. n. m_dg.DAG.30/11/2006.127080

Ai Sigg. Presidenti di Corte di Appello
LORO SEDI

e p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
ROMA

Al Sig. Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia
SEDE

OGGETTO: Corte Costituzionale, sentenza del 28.4.2006, n. 174; fallimento incapiente, pagamento del compenso spettante al curatore a carico dell'Erario

Con riferimento a quanto in oggetto si rileva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 174 del 28 aprile 2006, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 &quotT. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" nella parte in cui non era previsto che sono spese anticipate dall'Erario &quotle spese ed onorari" al curatore.
Per effetto di tale dichiarazione di incostituzionalità, ormai, è stata superata la questione controversa relativa al rimborso, a carico dell'Erario, delle spese sostenute e degli onorari spettanti al curatore nell'ipotesi di fallimento senza attivo.
Al riguardo, si osserva che le sentenze che dichiarano l'incostituzionalità di una legge dello Stato o che ne integrano il contenuto per renderlo aderente al dettato costituzionale (sentenze additive di accoglimento) hanno efficacia retroattiva (cfr. tra tutte sentenza Corte Cassazione n. 3745 del 14/3/2002) e, pertanto, producono effetti anche relativamente ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità, incontrando l'unico limite nei rapporti esauriti, ossia consolidati ed intangibili, quali la formazione del giudicato, ovvero la prescrizione o la decadenza ritualmente rilevate (cfr. Cass., Sez. Unite, sent. 14541del 19.11.2001, Rv. 550369).
Alla luce di tali considerazioni si ritiene che l'anticipazione da parte dello Stato delle spese ed onorari del curatore e quindi il relativo rimborso siano dovuti per i fallimenti ancora aperti alla data del deposito della sentenza della Corte Costituzionale, mentre non potrà essere corrisposta per i fallimenti dichiarati chiusi per insufficienza di attivo con decreto definitivo prima del deposito della sentenza della Corte ed in ogni caso quando non ci siano più situazioni contestabili in giudizio.
Si precisa, inoltre, che, anche su parere concorde dell'Ufficio Legislativo, gli uffici giudiziari dovranno provvedere al pagamento del compenso spettante al curatore, così come liquidato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.M. 28 7 1992, n. 570, &quotRegolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata", per intero o per quella parte che non trova capienza nell'attivo fallimentare.

Le SS. LL. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli Uffici del distretto.

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa