Circolare 26 settembre 2018 - Impiego degli esperti di cui all'art. 80 c4 l. 354/1975

26 settembre 2018


DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione generale del personale e delle risorse

Prot.m_dg.DAP. 26/09/2018.0298864.U

CIRCOLARE N. 3679/6129

Ai Signori Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria
Ai Signori Direttori Generali

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Al Signor Vice Capo del Dipartimento
All’Ufficio del Capo del Dipartimento Ufficio I - Segreteria generale

 

Oggetto: Impiego degli esperti di cui all'art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

  1. Con riferimento all’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ed al decreto ministeriale 23 febbraio 2018 con cui è stato adottato il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia, questa Direzione generale, in osservanza di quanto previsto in particolare dall’art. 2, comma 3, dello stesso regolamento e dall’art. 2 del citato Codice, intende procedere all’integrazione del fac-simile di accordo individuale adottato con circolare 11 giugno 2013 n. 3645/6095, modificato con ministeriale 26 giugno 2013 n. 227750.

Pertanto, il citato accordo è modificato con l’introduzione della previsione dell’art. 8 di cui all’allegato fac-simile.

  1. Resta fermo che i professionisti attualmente operanti all’interno delle strutture penitenziarie, in virtù di accordi privi della clausola contrattuale di nuova introduzione, sono ugualmente tenuti all’osservanza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento, con le conseguenze da esso previste in caso di inosservanza.

Devono, altresì, essere rispettate le disposizioni dettate dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 che, all’art. 15, disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

  1. Si coglie l’occasione per fornire chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti relativi al rapporto convenzionale con i professionisti in argomento e segnalati dalle direzioni.

3.1 Ore mensili conferibili.

Si ribadisce il numero massimo di 64 ore di vacazioni mensili conferibili ad ogni singolo professionista. Tale limite è riferito al rapporto con il singolo professionista e non all’ambito territoriale in cui lo stesso presta la propria opera professionale. Pertanto, ciascun professionista potrà sottoscrivere più convezioni, anche in diversi ambiti regionali, fino al raggiungimento del limite massimo individuale delle 64 ore. Sarà cura della Direzione dell’istituto che procede al conferimento dell’incarico acquisire preventivamente dal professionista una dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alle eventuali ore già svolte presso altri istituti penitenziari. In tal senso è stato modificato il testo dell’art. 3, comma 1, del fac-simile di accordo individuale.

3.2 Situazioni di incompatibilità.

Le situazioni di incompatibilità sono già state regolamentate sia dal paragrafo 8 della citata circolare 11 giugno 2013, n. 3645/6095, sia dall’art. 7 dell’accordo individuale allegato alla medesima circolare. Per la corretta individuazione delle situazioni di incompatibilità occorre procedere ad una lettura coordinata ed organica delle disposizioni. Infatti, il paragrafo 8 citato riguarda situazioni esistenti presso la struttura penitenziaria in cui il professionista è chiamato a svolgere la propria attività (es. volontari, mediatori culturali, personale sanitario del Ssn, …), che, non potendo essere disconosciute dalla direzione dell’istituto, non consentono alla stessa di procedere al conferimento dell’incarico professionale.

Di contro, l’art. 7 dell’accordo individuale allegato alla circolare richiama situazioni giuridiche più ampie, non obbligatoriamente riferibili alla singola struttura penitenziaria e, pertanto, non conoscibili dalla direzione, per le quali si rende necessario acquisire dal professionista un’esplicita dichiarazione.

3.3 Esperti criminologi. Titoli di studio.

In attuazione dell’autonomia universitaria ed alla luce dell’istituzione di nuovi corsi di laurea magistrale in scienze criminologiche, diversamente denominati dalle varie Università, si ritiene opportuno per il futuro che i bandi di selezione prevedano tra i requisiti, per i candidati criminologi, il possesso dei seguenti titoli: “Laurea (magistrale) in scienze criminologiche ovvero altra laurea (magistrale o vecchio ordinamento) e corso di specializzazione o master di II livello in criminologia”.

  1. A decorrere dalla comunicazione della presente circolare, per la stipula delle nuove convenzioni con i professionisti, dovrà essere adottato il fac-simile di accordo individuale allegato, recante le modifiche sopra descritte.

La presente circolare integra la circolare 11 giugno 2013 n. 3645/6095 come modificata con ministeriale 26 giugno 2013 n. 227750

I Signori Provveditori procureranno opportuna esecuzione di quanto previsto dalla presente circolare informandone gli istituti e gli uffici interessati.

Il Capo del Dipartimento
Francesco Basentini


Allegati