Circolare 26 giugno 2013 - Impiego degli esperti art. 80 c4 l. 354/1975

26 giugno 2013


DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione generale del personale e della formazione

Prot.GDAP n.0227750 - 2013

Ai Signori Provveditori Regionali
dell’Amministrazione Penitenziaria

Ai Signori Direttori Generali

Al Signor Direttore dell’istituto
Superiore di Studi Penitenziari

e, p.c.  Al Signor Vice Capo del Dipartimento vicario

Al Signor Vice Capo del Dipartimento

Oggetto: Impiego degli esperti di cui all’art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Facendo seguito alla circolare dell’11 giugno 20133645/6095, si trasmette il fac-simile di accordo individuale che sostituisce quello precedentemente inviato atteso che per mero refuso l’art. 6 conteneva una durata quadriennale dell’accordo anziché annuale.

In tale senso è anche modificato l’ultimo periodo del paragrafo 9 della citata circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turrini Vita

Roma, 26 giugno 2013

 

fac-simile di accordo individuale

ACCORDO INDIVIDUALE PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ESPERTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI E NEGLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

tra

 

la direzione _________________________________________________________ (in seguito denominata direzione)  

e

il/la Dott./Dott.ssa _________________________________________________,

esperto in __________________________________ (in seguito denominato professionista).

Premesso

che l’articolo 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede che l’Amministrazione penitenziaria per interventi di trattamento diretti a soggetti sotto-posti a misure privative della liberta e a soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione può avvalersi, tra gli altri, di professionisti esperti in psicologia e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate;

che gli articoli 1, 27, 28, 29 e 132 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 dettano norme in materia di interventi sull’osservazione della personalità e sul programma individua-lizzato di trattamento;

che il D.P.C.M. primo aprile 2008 detta le modalità e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporto di lavoro, delle ri-sorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità peniten-ziaria;

che è necessario ridefinire l’ambito di competenza per l’espletamento delle attività di osservazione e di trattamento, nonché la durata dell’accordo e i diritti e doveri da esso scaturenti;

che l’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444  affida ai Provve-ditorati regionali la tenuta degli elenchi degli esperti ed il coordinamento degli inca-richi degli stessi nell’ambito degli Istituti;

che le disposizioni recate dagli articoli 80, comma 4, della legge n. 354/75 e 132 del D.P.R. 230/2000, qualificano l’attività svolta dagli esperti come libero-professionale;

che il professionista in epigrafe è regolarmente iscritto al relativo Albo professionale;

che il Provveditorato regionale per il/la___________________________________ ha emesso il provvedimento autorizzatorio n. ________________ del ________________, per la stipula del presente accordo;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

  1. Il professionista assume l’impegno di collaborare con la direzione nell’ambito dell’attività di osservazione e trattamento di cui all’art.1 e segg. della legge n. 354/75 e all’art. 27 e segg del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000.

Art. 2

Il professionista nell’espletamento delle attività di cui sopra è tenuto a:

  1. attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
  2. osservare le disposizioni dell’Ordinamento penitenziario e del Regolamento di esecuzione, nonché le direttive anche di carattere organizzativo dell’Amministrazione, le disposizioni del Regolamento interno dell’Istituto, e quelle che regolano gli Uffici di esecuzione penale esterna;
  3. svolgere la propria attività professionale nell’ambito della materia di competenza;
  4. fornire, per iscritto, le proprie valutazioni tecniche sui casi trattati, per la predisposizione della relazione di sintesi.

Art. 3

  1. Il professionista si impegna ad espletare le proprie prestazioni, in qualità di lavoratore autonomo per un numero di _______ore per ogni mese dell’anno solare, senza superare le otto ore giornaliere.
  2. Le attività dovranno essere svolte in orari scelti dal professionista, purchè com-patibili con le esigenze dell’istituto od ufficio e comunque non nei giorni festivi.

Art. 4

  1. Il professionista ha l’obbligo di comunicare con congruo anticipo, il proprio tem-poraneo impedimento ad espletare le attività di sua competenza, tale che non si configuri l’ipotesi di inadempimento di cui al successivo art. 6, comma 2, al fine di consentire alla direzione di provvedere ad una eventuale e/o necessaria sosti-tuzione.
  2. In tutte le ipotesi di interruzione al professionista non è dovuto alcun compenso.
  3. In caso di controversia circa i motivi dell’interruzione delle prestazioni, la dire-zione o il professionista ne danno notizia al Provveditorato regionale competente. 

Art. 5 

  1. Il compenso è stabilito in € 19,02 orari lordi per gli esperti che collaborano con gli istituti penitenziari di Favignana, Gorgona e Porto Azzurro e in € 17,63 orari lordi per tutti gli esperti che collaborano nelle rimanenti strutture penitenziarie.
  2. Il professionista presenterà mensilmente alla direzione la richiesta di liquidazio-ne delle competenze con l’indicazione delle attività svolte, nonché il giorno e le ore delle singole prestazioni effettuate. Qualora non sia possibile riscontrare l’orario effettuato dal professionista mediante il cartellino segnatempo, saranno verificati gli accessi in istituto od ufficio mediante i registri di portineria, ovvero, ove anche ciò non fosse possibile, è rimesso in capo all’autorità dirigente l’obbligo di attestare la veridicità e la congruità dell’orario dichiarato dal profes-sionista, anche in relazione ai risultati raggiunti.
    Alla richiesta di liquidazione delle competenze, dovrà essere allegata la parcella completa del numero di partita I.V.A., datata e firmata dal professionista, con le indicazioni delle coordinate IBAN bancarie o postali e del numero di conto cor-rente dove saranno accreditate le somme liquidate. La direzione stessa provvede, per quanto di competenza, alla liquidazione del compenso dovuto nel più breve tempo possibile.

Art. 6

  1. Il presente accordo ha la durata di un anno non rinnovabile per più di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione.
  2. L’incarico può essere rinunciato dal professionista, con un preavviso di trenta giorni, ovvero revocato dall’Amministrazione penitenziaria per inosservanza o inadempienza degli impegni assunti dal professionista medesimo o quando il suo comportamento sia tale da nuocere alla sicurezza, all’ordine o alla disciplina dell’istituto o dell’ufficio ed al regolare andamento del servizio. In tale caso il professionista sarà cancellato dall’elenco degli esperti.
  3. La revoca dall’incarico ha effetto dal momento di convalida da parte del Provve-ditorato regionale competente.
  4.  La rinuncia all’incarico da parte del professionista, adeguatamente motivata, nonché la revoca dall’incarico con effetto immediato da parte della direzione per la riduzione o la soppressione del servizio non comporta la cancellazione dall’elenco degli esperti.

Art. 7

  1. Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non far parte di collegi giudicanti, di non essere giudice di pace e di non essere dipendente del Ministero della Giustizia. Dichiara, inoltre, di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.

Art. 8

  1. Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e sostituisce integralmente ogni eventuale accordo precedentemente autorizzato con provvedimento del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria o del Provveditorato regionale.
  2. Per quanto concerne le materie non specificatamente previste e regolate dal pre-sente accordo, valgono le disposizioni di diritto comune.

data___________________

 

IL PROFESSIONISTA
Dr._____________________________

IL DIRETTORE
Dr._____________________________