Nota 13 marzo 2003 - Trattamento dei giudici di pace nel periodo di tirocinio

13 marzo 2003

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, questa Direzione Generale, in relazione ad alcuni quesiti che sono stati posti dagli uffici giudiziari, ha emanato la nota prot. n. 1/8436/44(U) del 7 ottobre 2002, nella quale si è affermato che il tirocinio svolto dai giudici di pace dopo la nomina non può essere retribuito con l'indennità prevista dall'art. 4 bis , comma 8 L. n. 374/91 e succ. mod.

Successivamente all'emanazione di tale nota taluni uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito alla spettanza o meno della predetta indennità per il tirocinio in relazione a due distinte categorie di giudici di pace.

In primo luogo, è stato chiesto di conoscere se l'indennità in questione spetti ai giudici di pace nominati ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge n. 468 del 24 novembre 1999, recante modifiche alla legge n. 374/91, istitutiva dei giudici di pace.

Per tali giudici, infatti, è stato previsto un tirocinio della durata di mesi sei successivo alla nomina, all'esito del quale i magistrati assumono il possesso dell'ufficio (art. 23, comma 2, legge cit.).

In merito, si rileva che a tali giudici può essere corrisposta l'indennità per il tirocinio. Invero, l'art. 23, comma 2 legge cit. espressamente stabilisce che, ai magistrati nominati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, si applichino in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 4 bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ. mod.

La previsione della corresponsione di un'indennità per il tirocinio dopo la nomina appare, in tale ipotesi, compatibile con quanto previsto dall'art. 23 legge cit., nella considerazione che a tali giudici, fino a quando non assumono il possesso dell'ufficio, non spettano altre indennità.

In secondo luogo, è stato chiesto di conoscere se l'indennità per il tirocinio spetti anche ai giudici di pace già in carica alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 (Disposizioni sulla competenza penale dei giudici di pace, entrato in vigore il 2 gennaio 2002), per i quali, a norma dell'art. 21, comma 4, della legge n. 468/99, i consigli giudiziari organizzano un congruo periodo di tirocinio soltanto nella materiale penale, da rendere compatibile con il normale lavoro d'ufficio " applicando le disposizioni di cui all'art. 4 bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'art. 2 della presente legge, in quanto applicabili ".

In merito a tale ultima ipotesi deve rispondersi negativamente.

Invero, si osserva che, al momento dello svolgimento del tirocinio, tali giudici percepivano l'indennità forfetaria pari a 500 mila delle vecchie lire, introdotta dalla legge n. 4 del 19 gennaio 2001. Tale ultima indennità, come noto, è conferita proprio " per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, di aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto".

Orbene, atteso il chiaro tenore letterale della norma, deve ritenersi che tale indennità abbia assorbito anche quella per lo svolgimento del tirocinio che i giudici di pace, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 hanno dovuto, comunque, obbligatoriamente svolgere. Ciò anche in considerazione del fatto che l'indennità prevista per lo svolgimento del tirocinio ex art. 4 bis legge cit. ha la funzione di compensare, in qualche misura, l'attività espletata dal magistrato onorario, il quale prima dell'effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali non percepisce alcun compenso.

Si prega, pertanto, gli uffici di voler procedere al recupero della suddetta indennità nell'ipotesi in cui la stessa sia stata liquidata in modo difforme da quanto previsto nella presente nota.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici interessati.

Si ringrazia.


Roma, 13 marzo 2003