Nota 13 dicembre 2005 - Recupero delle spese prenotate a debito o anticipate dall'erario nei procedimenti giurisdizionali in cui è parte l'amministrazione pubblica, art.158-159 T.U. 30.5.2002, n.115

13 dicembre 2005

Prot. n. m_dg.DAG.13/12/2005.48234.U

A tutti i Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

e p.c. al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento per le Politiche Fiscali
Ufficio Amministrazione delle Risorse
Area II - Reparto VII
Roma


Come noto, ai sensi dell'art. 158 e 159 T.U. 30.5.2002 n. 115 e secondo quanto precisato da questo Dipartimento con la Circolare del 26 giugno 2003 n. 9, il recupero delle spese di giustizia viene curato dalle amministrazioni pubbliche parti del processo.

Nell'ambito di tale riscossione, si stanno risolvendo i disguidi che si sono verificati con alcune amministrazioni che hanno interpretato in modo difforme da questo Ministero, la normativa introdotta dal Testo Unico delle spese di giustizia.

In particolare, recenti intese con l'Amministrazione finanziaria, hanno definitivamente eliminato qualsiasi dubbio interpretativo e la stessa Amministrazione si è resa disponibile a ricevere i fogli delle notizie erroneamente restituiti agli uffici giudiziari.

Si evidenzia, tuttavia, che nei giudizi iscritti antecedentemente alla riforma introdotta dal D.Lgs 300/99 (cfr. artt. 56 e 57), in luogo del Ministero dell'economia sono subentrate le Agenzie Fiscali.

Si chiede, pertanto, al fine di evitare ritardi nel recupero delle imposte prenotate a debito, la massima collaborazione degli uffici giudiziari per un corretto inoltro della documentazione relativa alla riscossione delle spese di giustizia a tali Agenzie ovvero all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, 13 dicembre 2005

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele