Nota 12 luglio 2006 - Pagamenti delle spese di giustizia. Art. 21 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 recante "misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi"

12 luglio 2006

Prot. n. m_dg.DAG.12/07/2006.74250

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali
Loro sedi

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
Roma

E P.C.
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio XIV -
Ispettorato Generale di Bilancio
Via XX Settembre - Roma

Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - Sede

Poste Italiane spa
Divisione Bancoposta
Direz. Operazioni Grandi Clienti - Ufficio Conto Terzi
Viale Europa 175, Roma


Con l'art. 21 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 recante "misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi" al comma 1 è stato previsto che "per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali".
Con il comma 2 è stato, inoltre, disposto che "al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato".
Le predette disposizioni contenute nel citato decreto legge entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 153, del 4 luglio 2006.
Ciò posto, si pregano le SS.VV. di portare a conoscenza di tutti gli uffici giudiziari presenti nel distretto di competenza che saranno fornite nel più breve tempo possibile le istruzioni per procedere ai pagamenti per spese di giustizia,non essendo più ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali ed essendo previsto nel contempo che al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.
Pertanto, con l'entrata in vigore della richiamata disposizione legislativa, non è ammesso il ricorso alle anticipazioni da parte degli uffici postali per i pagamenti disposti (modelli di pagamento) a partire dalla data del 4 luglio 2006 e relativi sia alle indennità da corrispondere alla magistratura onoraria che trovano imputazione sul cap. 1362 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari&"e sia alle spese di giustizia che trovano imputazione sul cap. 1360 "spese di giustizia &", ad eccezione, per questi ultimi, dei pagamenti relativi ad atti di notifiche concernenti procedimenti penali. Soltanto per quest'ultima tipologia di pagamenti afferenti le spese di giustizia è, quindi, possibile continuare ad utilizzare il sistema delle anticipazioni postali apponendo nella causale del modello di pagamento in maniera chiara la dicitura che la spesa è da riferirsi ad "atti di notifiche attinenti procedimenti penali".
Il sistema delle anticipazioni postali è da ritenersi inoltre in essere per i pagamenti aventi oggetto gli emolumenti stipendiali da corrispondere agli ufficiali giudiziari in quanto la relativa spesa gravante sul cap. 1423 non rientra tra le spese di giustizia di cui al DPR 115/02.
Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda i modelli di pagamento emessi prima della data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto questi possono essere presentati e ammessi al pagamento da parte degli uffici postali anche dopo tale data. I modelli di pagamento emessi a partire dal 4 luglio c.a. dovranno invece essere restituiti agli uffici giudiziari emittenti. A tal proposito si invitano tutti gli uffici giudiziari che hanno trasmesso per il pagamento modelli con data di emissione coincidente o successiva al 4 luglio c.a. di provvedere al ritiro dei medesimi presso i competenti uffici postali.
Dovranno, invece, continuare le attività di rimborso del funzionario delegato per le spese di giustizia dei pagamenti anticipati da Poste Italiane spa. Per il corretto e celere svolgimento della suddetta attività si ribadisce, ancora una volta, la necessità che gli uffici giudiziari provvedano alla trasmissione immediata di tutta la documentazione necessaria al predetto funzionario delegato per eseguire i rimborsi e i versamenti afferenti le spese di giustizia pagate negli esercizi pregressi, nonché quelle che sono state pagate nell'esercizio in corso, in modo da consentire l'utilizzo delle risorse che sono state appositamente stanziate per tali finalità.
Inoltre, fino a che verranno impartite nuove disposizioni per poter effettuare tutti i pagamenti per spese di giustizia si ravvisa la necessità che i funzionari delegati per le spese di giustizia, nominati, al momento, presso le Corti di Appello e le Procure Generali, si adoperino per assicurare la corresponsione dei compensi costituenti basi stipendiali ai magistrati onorari e agli ufficiali giudiziari. Ci si riferisce ai compensi spettanti alla magistratura onoraria (cap. 1362) e alle spese relative agli ufficiali giudiziari da questi anticipate per gli atti di notifiche attinenti procedimenti in materia civile il cui onere è a carico dell'erario (cap. 1360). Tali spese potranno essere pagate, previa liquidazione delle medesime da parte dei competenti uffici giudiziari e degli uffici NEP, traendo gli ordinativi sui fondi disponibili, in conto competenza (cap. 1362 e 1360), presso il funzionario delegato, limitatamente alle spese urgenti non altrimenti procrastinabili. Per il pagamento di tutte le altre spese si ribadisce che verranno fornite opportune istruzioni nel più breve tempo possibile.
Con l'occasione si segnala ai Sigg. Presidenti di Corte di Appello che con il comma 5 del citato art. 21 è stato aggiunto, tra l'altro, all'art. 16 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/02), il comma 1-bis il quale dispone che "in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'art. 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti".
Si raccomandano le SS.VV. di portare a conoscenza di tutti gli uffici giudiziari che effettuano pagamenti per spese di giustizia, compresi gli uffici NEP, quanto sopra rappresentato.
Poste Italiane s.p.a. che legge per conoscenza, è pregata di far conoscere le predette determinazioni, che sono state condivise dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a tutti gli uffici postali che eseguono pagamenti in anticipazione ordinati dagli uffici giudiziari.

Roma, 12 luglio 2006

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa