Nota 2 novembre 2006 - Giudice di Pace. Indennità per la definizione di processi (art. 11, co. 2 L. 21.11.1991, n. 374, modificato dall'art. 24 bis D.L. 24 novembre 2000, n. 341), momento della liquidazione

2 novembre 2006

Prot. n. m_dg.DAG.02/11/2006.114419.U

Ai Sigg. Presidenti di Corte di Appello
LORO SEDI

e, p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
ROMA

L'Ispettorato Generale ha segnalato che in sede di verifica ispettiva agli Uffici del Giudice di Pace è stato accertato che alcuni magistrati onorari hanno ottenuto il pagamento della indennità "per i processi definiti o cancellati dal ruolo" con riferimento al momento in cui è stato letto il dispositivo o decisa la causa, prassi che ha provocato molti e sensibili ritardi per l'evidente disinteresse alla redazione della sentenza.

Al riguardo, nel far presente che con circolare di questo Dipartimento del 15 marzo 2006 "Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia" (punto 4.2) è stato precisato che la corresponsione dell'indennità di cui in oggetto "è condizionata all'esaurimento del procedimento", definito (con sentenza o con verbale di conciliazione) o cancellato dal ruolo, si ritiene di dover ulteriormente chiarire che il processo non può considerarsi "definito" fino a quando non viene depositato il provvedimento che lo conclude (sia esso sentenza, ordinanza o decreto) con la conseguenza che l'indennità non può essere liquidata prima del deposito del provvedimento, momento nel quale deve intendersi maturato il diritto al compenso.

Le SS. VV. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli Uffici del Giudice di pace del distretto.

Roma, 2 novembre 2006

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa