Nota 29 luglio 2005 - Criteri e modalità relativi alla reiscrizione a ruolo dei crediti inesigibili

29 luglio 2005

Prot. n. m_dg.DAG.01/08/2005.5034

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
ROMA

A tutti i Sigg. presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

E p.c. All'Ispettorato Generale
SEDE

Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 18 maggio 2005, emanato ai sensi dell'art. 231 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 171 del 25 luglio c.a., sono stati individuati i criteri per la reiscrizione a ruolo dei crediti discaricati a seguito della comunicazione di inesigibilità del concessionario.

Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito al menzionato decreto, anche con riferimento alla richiesta di discarico trasmessa dal concessionario.

Il criterio per l'eventuale reiscrizione a ruolo dei crediti, discaricati a seguito delle comunicazioni di inesigibilità trasmesse dal concessionario successivamente all'infruttuoso esperimento delle procedure di riscossione coattiva (art. 18 D. Lgs 112/1999), riveste carattere di eccezionalità. Infatti, come noto, al fine di rispondere ad una esigenza di economicità ed efficacia dell'azione di recupero, e più in generale, dell'intera attività amministrativa, il Testo Unico ha abrogato la Tavola Alfabetica e gli adempimenti connessi, pur prevedendo, in via eccezionale, la riattivazione dell'azione di recupero, nonostante un primo infruttuoso tentativo concluso con il discarico.

L'art. 1 del decreto dirigenziale in commento ha individuato, come unico criterio eccezionale per la reiscrizione a ruolo del credito già discaricato per inesigibilità, il pagamento di una diversa partita di credito da parte del medesimo debitore, avvenuto successivamente al discarico. La reiscrizione può essere effettuata a condizione che il credito non risulti prescritto o comunque legalmente estinto.

L'avvenuto pagamento della diversa partita di credito, che naturalmente presuppone la sopravvenuta reperibilità e presumibile solvibilità del debitore, può essere rilevato dall'ufficio per i pagamenti dei crediti di giustizia iscritti nel proprio registro; ciò, attraverso un sistema di controllo delle partite di credito già eliminate dal "Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito".

Si precisa che il Testo Unico non prevede alcun adempimento finalizzato all'interruzione della prescrizione dei crediti da parte degli uffici successivamente all'eliminazione della partita di credito.

La scelta compiuta ha, quindi, tenuto prevalentemente conto delle attuali limitate possibilità tecniche a disposizione degli uffici per individuare la reperibilità o le eventuali nuove fonti patrimoniali o reddituali del debitore.

Gli uffici che non hanno il registro recupero crediti informatizzato dovranno curare la tenuta di una rubrica alfabetica delle partite di credito eliminate a seguito di discarico, indispensabile per effettuare i controlli per l'applicazione del decreto in commento. A tal proposito potrà essere adottata la rubrica, in formato access, che sarà pubblicata quanto prima sul sito www.giustizia.it.

Per quanto riguarda l'art. 2 del decreto in commento, si precisa, con particolare riferimento al comma 2, che per credito originario deve intendersi l'intero credito eliminato, comprensivo delle spese e degli interessi, cui dovranno aggiungersi, come indicato nel decreto, anche le eventuali spese delle procedure esecutive di cui il concessionario abbia chiesto il rimborso (art. 17 comma 6 D.Lgs. 112/99) secondo gli importi indicati nella tabella allegata al
Decreto 21 novembre 2000 del Ministero delle Finanze. Ove il credito da reiscrivere sia relativo a sentenza penale parzialmente appellata, l'ufficio riscossioni dovrà verificare che il credito non sia stato già riscosso da altro ufficio giudiziario. Si richiamano a tale proposito le disposizioni della circolare n. 9/2003 paragrafo 9) lett. A.

L'attivazione della procedura di reiscrizione a ruolo determina l'iscrizione di una nuova partita di credito per la sola fase della riscossione coattiva (con esclusione quindi dell'invito al pagamento). La data di esecutività del nuovo ruolo esattoriale dovrà essere annotata, per rendere evidente la vicenda del credito, nel riquadro "reiscrizione a ruolo del credito" anziché nel riquadro "Iscrizione a ruolo". Le partite di credito, originarie e successive, dovranno essere reciprocamente richiamate nel campo annotazioni del medesimo riquadro "reiscrizione a ruolo".

Nell'ipotesi in cui la reiscrizione riguardi un credito discaricato per più debitori solidali, ove, successivamente alla reiscrizione, si verifichino i presupposti di cui al presente decreto anche in capo ad altri condebitori, l'attività di riscossione nei loro confronti sarà intrapresa solo successivamente alla definizione della procedura esecutiva in corso a carico del primo debitore, per quanto non ancora riscosso. Il nominativo dei condebitori solidali sarà pertanto aggiunto alla stessa partita di credito reiscritta.

Si ritiene opportuno, infine, richiamare l'attenzione degli uffici del recupero crediti sulle previsioni normative inerenti gli adempimenti connessi con la procedura di discarico, di cui agli art. 19 e 20 del D. Lgs 112/99, nonché sulle circolari del Ministero delle Finanze del 27 novembre 2000 n. 215 e dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2001 n. 98, che, oltre ad evidenziare taluni principi ispiratori dell'attività di recupero dei concessionari, contestualmente, chiariscono gli adempimenti circa i controlli formali e di merito sull'attività svolta dal concessionario.

Roma, 29 luglio 2005 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele