Nota 26 ottobre 2005 - Registrazione delle ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione pronunciate ex art. 314 c.p.p.

26 ottobre 2005

Prot. n. m_dg.DAG.30490.U

Ai Sigg. Presidenti di Corte di Appello
Loro sedi

e P.C. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
 

E' stato chiesto di conoscere se le ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione pronunciate ex art. 314 c.p.p., debbano essere assoggettate a registrazione e, in caso affermativo, quali siano le modalità operative per l'esecuzione della formalità.

Con riferimento alla problematica sopra esposta si rende noto che, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con la risoluzione in data 11 luglio 2005, n. 86 ha precisato quanto segue.

In merito al trattamento fiscale da applicare alle ordinanze in questione la citata Agenzia ,quale organo preposto all'interpretazione delle norme tributarie, ha chiarito che le medesime rientrano tra gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso per effetto del combinato disposto degli artt. 37 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR n. 131/86 e dell'art. 8, comma 1, lett. b) della tariffa, parte prima allegata al medesimo Testo Unico. Tali ordinanze sono, infatti, riconducibili agli "atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio (&) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili&" (art. 37). Più precisamente si tratta di atti "recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura" per i quali l'articolo 8, comma 1, lett. b), Tariffa parte prima, stabilisce l'imposta nella misura del tre per cento.

In ordine alle modalità operative di registrazione la medesima Agenzia ha altresì precisato che le suddette ordinanze rientrano tra "i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato" per i quali è prevista la registrazione a debito ex art. 59, comma 1, lettera a) del DPR 131/86.

Infine, per quanto concerne le modalità di recupero delle spese prenotate a debito trova applicazione l'art. 158, comma 3, del DPR 115/02.

Quanto sopra esposto è riferibile anche alle ordinanze di riparazione dell'errore giudiziario, ex art. 643 c.p.p.

Per la corretta applicazione del trattamento tributario delle ordinanze in questione le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici interessati.
 
 
Roma, 26 ottobre 2005
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele