Nota 23 febbraio 2007 - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio ai sensi degli articoli 116 e 117 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Attivitá di recupero del credito

23 febbraio 2007

Prot. n. m_dg.DAG.27/02/2007.25211.U

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori Generali
LORO SEDI

e p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
ROMA

Sono pervenuti numerosi quesiti in merito agli adempimenti richiesti alle cancellerie successivamente alla liquidazione delle spese e degli onorari del difensore ai sensi degli artt. 116 e 117 del DPR 30 maggio 2002, n. 115: in particolare sono stati chiesti chiarimenti circa il momento di attivazione del recupero di tali spese, ovvero se lo stesso sia condizionato o meno dalla definizione del giudizio con sentenza di condanna irrevocabile.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Come noto, nel caso in cui il difensore d'ufficio dimostri di aver esperito inutilmente la procedura per il recupero dei crediti professionali, l'onorario e le spese spettanti al medesimo sono liquidati con decreto del magistrato nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.116 del TU. Analogamente si procede nel caso di liquidazione dei compensi al difensore di ufficio di persona irreperibile (art.117 stesso decreto). Tuttavia, mentre la liquidazione al difensore di ufficio è subordinata all'infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita, nel caso di persona irreperibile il difensore è comunque pagato.

L'Erario ha diritto di ripetere le somme pagate al difensore d'ufficio, con l'unico limite dell'avvenuta ammissione dell'indagato, dell'imputato o del condannato al patrocinio a spese dello Stato (art. 116, comma 2), in qualsiasi momento anteriore al recupero della somma. La norma richiamata costituisce infatti un'eccezione al disposto dell'art.109, che prevede che l'ammissione produca effetti dal momento della presentazione della domanda: nei casi disciplinati dall'art. 116 invece l'ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi, sia pure limitatamente alle sole spese ed onorari del difensore.

Condizione per il recupero dei compensi pagati al difensore di persona irreperibile è, invece, la successiva reperibilità della persona assistita (art. 117, comma 2).

Il diritto dello Stato di ripetere le somme liquidate ai sensi dei citati articoli 116 e 117 può essere esercitato dal momento dell'avvenuto pagamento della somma liquidata ed il titolo è dato dallo stesso decreto di pagamento, prescindendo dall'esito del giudizio di merito, trattandosi di speciali previsioni normative prive di ogni riferimento a tale circostanza.

Pertanto, in tali casi, la cancelleria dovrà immediatamente attivare l'azione di recupero.

A tal fine annoterà la spesa su uno specifico foglio delle notizie (distinto da quello principale del processo, che rimarrà nel fascicolo processuale) e successivamente al pagamento della somma liquidata lo trasmetterà all'Ufficio Recupero Crediti, insieme a copia del decreto di pagamento per il recupero della spesa stessa: copia conforme del foglio delle notizie, firmata per ricevuta da un addetto dell'Ufficio Recupero Crediti, andrà conservata nel sottofascicolo delle spese di giustizia.

L'Ufficio Recupero Crediti procederà al recupero di dette somme secondo le regole generali della riscossione previste dal DPR 115/2002, salvo quanto di seguito precisato.

Nei casi di liquidazione di spese e compensi al difensore d'ufficio ex art. 116, qualora il debitore chieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la partita di credito andrà annullata per insussistenza ai sensi dell'art. 220 T.U.

Per quanto riguarda i crediti di cui all'art.117, prima di procedere alla notifica dell'invito al pagamento ex art. 143 c.p.c. ed al conseguente annullamento della partita di credito ex art. 219 stesso decreto, l'Ufficio Recupero Crediti dovrà accertare la persistenza della condizione di irreperibilità del debitore, assumendo le consuete informazioni dalle competenti amministrazioni. Naturalmente, in caso di sopravvenuta reperibilità del debitore, sarà attivata nei suoi confronti la procedura di riscossione.

Per i crediti di cui all'art.117, in caso di definizione del giudizio con sentenza di condanna a pena pecuniaria e detentiva, si suggerisce di richiamare nel registro modello 3/SG, nello spazio riservato alle "altre annotazioni", il numero della partita di credito concernente le spese processuali e la pena pecuniaria del procedimento definito con sentenza di condanna anche a pena detentiva, e parimenti andrà annotata su quest'ultima partita di credito il numero di quella relativa alle spese ed onorari del difensore. Tali richiami sono funzionali al recupero integrale dei crediti erariali nel caso di loro reviviscenza ex art. 235 TU, quando pervenga all'Ufficio una comunicazione di reperibilità del debitore da parte del Pubblico Ministero: in questi casi, l'iscrizione a ruolo riguarderà anche le somme liquidate ex art. 117.

Infine, si precisa che dovrà essere attivata la procedura di riscossione anche dei compensi già pagati ai difensori di ufficio dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 2001, n.60. Con tale normativa è stato sostituito l'art.32 delle norme di attuazione del c.p.p., che disciplinava il pagamento ed il successivo recupero dei crediti professionali vantati dai difensori nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti (art.17 della legge), ed è stato inserito l'art.32 bis delle norme attuazione stesso codice, che, invece, regolava il pagamento dei compensi al difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile ed il successivo recupero (art.18 della legge). La disciplina di entrambi gli articoli citati è stata interamente recepita e trasfusa negli articoli 116 e 117 del Testo unico sulle spese di giustizia.

Roma, 23 febbraio 2007

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa