Nota 8 luglio 2002 - Quesiti posti dagli uffici del giudice di pace relativamente al compenso da riconoscersi in ordine ad alcune attività di competenza dei giudici di pace in materia penale.

8 luglio 2002

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto numerosi uffici del giudice di pace hanno chiesto di conoscere se possono essere retribuiti taluni provvedimenti emanati dai giudici di pace nell'esercizio delle funzioni penali.
In merito si osserva quanto segue.
L'art. 11, comma 2, della legge n. 374/91 e succ. mod. prevede che ai magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudici di pace sia corrisposta "un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche non dibattimentale e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo".
Orbene, deve ritenersi che, nella laconicità delle espressioni utilizzate, il legislatore abbia utilizzato il termine "processo" in senso atecnico, intendendo in realtà fare riferimento non solo ai processi, bensì ai procedimenti definiti.
Sulla base di tale interpretazione verranno di seguito esaminate le richieste di riconoscimento delle indennità in relazione ai provvedimenti che i giudici di pace possono emettere nell'ambito della competenza penale loro attribuita con il D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

  1. Art. 9 legge cit. - Riunione e separazione dei processi.
    Attesa la nuova formulazione dell'art. 11, comma 2, L. n. 374/91, che prevede il riconoscimento del diritto all'indennità "per ogni processo assegnato e comunque definito" - laddove la precedente formulazione prevedeva il riconoscimento del diritto all'indennità per "ogni sentenza" che definiva il processo - deve ritenersi che possa essere riconosciuto il diritto a più indennità qualora con un'unica sentenza si definiscano più processi riuniti.
    Non può essere riconosciuta l'indennità di L. 110.000 per il provvedimento di riunione o di separazione, in quanto lo stesso non definisce alcuno dei processi riuniti o separati.

     
  2. Art. 17 legge cit. - Decreto di archiviazione o di rinvio al P.M. per ulteriori indagini.
    Deve essere riconosciuta l'indennità per l'emissione del decreto di archiviazione in quanto può reputarsi che lo stesso definisca il procedimento.
    Non può essere riconosciuta l'indennità di udienza in quanto l'archiviazione avviene con decreto e senza che sia prevista udienza (neppure) in camera di consiglio.
    Si reputa che neppure può essere riconosciuta l'indennità per il provvedimento di rinvio degli atti al P.M. perché svolga ulteriori indagini, in quanto esso non definisce il processo.
    Neppure può essere riconosciuta l'indennità per l'udienza, dato che il rinvio degli atti al P.M. perché svolga ulteriori indagini avviene con decreto, e senza che sia prevista la celebrazione di alcuna udienza (neppure) in camera di consiglio.
     
  3. Art. 18 legge cit. - Assunzione di prove non rinviabili
    In tale ipotesi deve essere riconosciuta l'indennità di udienza posto che l'assunzione delle prove non rinviabili deve avvenire osservando le forme previste per il dibattimento.
    Non può essere liquidata alcuna indennità per il provvedimento che dispone l'ammissione delle prove, posto che esso non definisce il processo.
     
  4. Art. 19 legge cit. - Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini
    1. Sequestro preventivo e conservativo: non può essere riconosciuta alcuna indennità, perché i provvedimenti in questione non sono emessi in udienza e neppure definiscono il processo.
    2. Richiesta archiviazione: non può corrispondersi nessuna indennità, poiché l'attività del giudice di pace si riduce in questo caso alla mera ricezione dell'istanza, senza che occorra la celebrazione di un'udienza.
    3. Opposizione al decreto del P.M. che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta: deve essere pagata l'indennità di udienza, posto che il giudice deve provvedere nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p. Non può essere liquidata l'indennità per i provvedimenti emessi che non definiscono il processo.
    4. Richiesta di sequestro ai sensi dell'art. 368 c.p.p.: non può essere riconosciuta alcuna indennità, poiché non è prevista la celebrazione di udienza ed il provvedimento non definisce il processo.
    5. Richiesta riapertura indagini: non può essere riconosciuta alcuna indennità, poiché non è prevista udienza ed il provvedimento richiesto non definisce il processo.
    6. Autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero altre forme di telecomunicazioni: non può essere riconosciuta alcuna indennità, poiché non è prevista alcuna udienza ed il provvedimento non definisce il processo.
    7. Provvedimenti successivi alle operazioni di intercettazione riguardanti l'esecuzione delle operazioni e la conservazione della documentazione: deve essere pagata l'indennità di udienza nell'ipotesi in cui il giudice provvede a norma dell'art. 268, comma 6 e ss. c.p.p. Non può essere riconosciuta l'indennità per i provvedimenti emessi, poiché gli stessi non definiscono il processo.
       
  5. Art. 26 legge cit. - Ricorso immediato al giudice di pace - Provvedimenti del giudice di pace fuori udienza:
    1. Ricorso inammissibile o manifestamente infondato: in tale ipotesi il giudice di pace trasmette gli atti al P.M. per l'ulteriore corso del procedimento. Non può essere riconosciuta alcuna indennità perché non è prevista udienza e il provvedimento non definisce il processo.
    2. Ricorso che rientra nella competenza per materia o per territorio di altro giudice: in tale ipotesi può essere riconosciuta l'indennità per l'ordinanza di incompetenza che definisce il processo davanti al giudice di pace.
       
  6. Art. 29, comma 5 legge cit. - Redazione processo verbale di conciliazione.
    In tale ipotesi non può essere riconosciuta l'indennità per la redazione del processo verbale attestante la remissione della querela o la rinuncia al ricorso di cui all'art. 21 legge cit. e la relativa accettazione, poiché a tali atti non segue la definizione del giudizio.
    Deve essere riconosciuta l'indennità per la sentenza ex art. 531 c.p.p. che viene emanata a seguito della intervenuta conciliazione. In tale ipotesi spetta anche l'indennità di udienza posto che la conciliazione avviene in udienza.
     
  7. Art. 34, comma 2 legge cit. - Decreto di archiviazione per la particolare tenuità del fatto.
    In tale ipotesi spetta l'indennità per il provvedimento di archiviazione che definisce il procedimento. Poiché tale accertamento può ben essere compiuto documentalmente non spetta al giudice di pace l'indennità di udienza. Nella pratica, però, potrebbe accadere che il giudice di pace abbia la necessità di convocare la persona offesa per sentirla, al fine di accertare il suo interesse alla prosecuzione del procedimento. Neppure questa attività, tuttavia, allo stato può comportare la corresponsione dell'indennità d'udienza.
     
  8. Art. 41, commi 1 e 2 legge cit. - Decreto e ordinanza nel procedimento di esecuzione.
    Deve essere riconosciuta l'indennità per i provvedimenti emessi che definiscono il procedimento esecutivo (artt. 666, commi 2 e 4. 667, comma 4, etc. c.p.p.) nonché l'indennità di udienza quando il giudice deve provvedere in camera di consiglio.
     
  9. Art. 44 legge cit. - Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.
    Deve essere pagata l'indennità per il provvedimento emesso che definisce il procedimento e l'indennità di udienza quando il giudice di pace deve provvedere in camera di consiglio (art. 41, comma 1, legge cit.). Nulla può essere pagato per il provvedimento provvisorio adottato con decreto in caso di urgenza e revocabile nelle successive fasi del procedimento. Tale provvedimento non è, infatti, definitivo e neppure viene adottato a seguito di udienza, come invece previsto per la decisione adottata in via ordinaria, secondo il disposto di cui all'art. 41, comma 1 legge cit.

Si raccomanda alle SS.LL. di voler trasmettere la presente nota a tutti gli uffici interessati.

Si ringrazia.

Roma, 8 luglio 2002

 IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele