Nota 14 luglio 2005 - Formulazione quesiti D.P. R. 115/2002. Contributo unificato

14 luglio 2005

Prot. n. m_dg.DAG.14/07/2005.1543

Al Sig. Presidente Corte di Appello di Milano
(rif. 10034/Q/04 del 29.9.2004)

All'Ufficio del Giudice di Pace
Cantù
(rif. 394/05 del 10.3.2005)

e, p.c.,
Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
Roma
(rif. 106/Q/05-3760 del 13.6.2005)


Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, è stato chiesto di conoscere se nell'ipotesi di domanda riconvenzionale, proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, il contributo unificato debba essere versato per intero in relazione allo scaglione determinato dalla domanda riconvenzionale, ovvero debba essere ridotto alla metà in riferimento al trattamento speciale riservato dalla legge al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
E' stato, inoltre, chiesto di conoscere se la disposizione prevista dall'art. 13, comma 6, D.P.R. 115/2002 debba essere applicata a tutti i processi compresi quelli davanti al giudice di pace.
Quanto al primo quesito si rappresenta quanto segue.
L'art. 13, comma 3, D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 stabilisce che "il contributo unificato è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo". Nulla è previsto per il caso specifico della domanda riconvenzionale proposta insieme con l'opposizione.
Tanto posto, questa Direzione Generale è dell'avviso che il beneficio della riduzione a metà del contributo unificato, applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non possa essere esteso anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.
Deve, infatti, differenziarsi l'ipotesi in cui l'opponente si limita a chiedere la revoca della ingiunzione da quella in cui il medesimo introduce un'autonoma domanda riconvenzionale che modifichi il valore della domanda e, di conseguenza, quello del contributo unificato. Si rileva, infatti, che il legislatore, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ha stabilito la riduzione a metà del contributo nella evidente considerazione che a tale contributo si somma quello già versato dal ricorrente in sede di ricorso per decreto ingiuntivo. La somma dei due "mezzi contributi" comporta per l'erario la riscossione del medesimo contributo che sarebbe dovuto ove la causa fosse introdotta con ordinario atto di citazione anziché con ricorso per decreto ingiuntivo.
Passando poi all'esame del secondo quesito, deve osservarsi, come già evidenziato nella circolare di questa Direzione Generale del 29 settembre 2003, che la disposizione prevista dall'art. 13, comma 6, D.P.R. 115/2002 ha certamente natura sanzionatoria. Di conseguenza, la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge per tutte le cause in cui manchi la dichiarazione di valore di cui all'art. 14 T.U., indipendentemente dal loro valore e dall'autorità giudiziaria competente nella specie.

Roma, 14 luglio 2005

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele

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