Nota , 1 marzo 2004 - Prenotazione a debito imposta di registro.

1 marzo 2004

A tutti i Signori Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI


Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, alla luce delle novità introdotte dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, sono sorti dei dubbi in merito alla permanenza in capo agli uffici giudiziari dell'obbligo di riscossione delle spese per la registrazione delle sentenze che condannano al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato (art. 59 lett. d) D.P.R. n. 131/86).
Tanto posto, stante il permanente contrasto con gli uffici finanziari, si è provveduto a richiedere un parere al Consiglio di Stato, che si è espresso con il provvedimento n. 4900/03 del 11 dicembre 2003.
In particolare, il Supremo Consesso Amministrativo, dopo aver illustrato le posizioni del Ministero dell'Economia e di questo Dicastero, ha ritenuto che: "Non appare, infatti, fondata l'obiezione sollevata dal Ministero della Giustizia in ordine alla circostanza che le disposizioni del predetto articolo 208 del Testo Unico sarebbero preordinate a disciplinare esclusivamente la competenza degli uffici giudiziari per ciò che concerne il recupero delle spese processuali.

Proprio le disposizioni della Parte VII del Testo Unico, riguardanti le "riscossioni", e in ispecie quelle contenute nel titolo I, recante le disposizioni generali, portano a concludere che, in realtà, le riscossioni di cui si tratta non si riferiscono soltanto alle ipotesi di recupero delle spese processuali in senso stretto, tra cui quelle relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma si riferiscono pure al complesso delle spese in qualche modo "connesse" al processo, come quelle relative alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative ed anche, per quanto riguarda il processo penale, alle spese di mantenimento dei detenuti.
In quest'ottica, il mancato esplicito riferimento ad un caso particolare dell'imposta di registro prenotata a debito non sembra possa assumere valore determinante, ai fini di escludere la competenza degli uffici giudiziari, soccorrendo in proposito l'attribuzione a tali uffici del compito della riscossione in base al già ricordato articolo 208 del Testo Unico, che si pone come norma di chiusura, essendo sempre applicabile "se non diversamente stabilito in modo espresso".

Né rilievo significativo può attribuirsi, in senso contrario, alla circostanza che, per le altre ipotesi di registrazione a debito, di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 131 del 1986, e precisamente quelle di cui alle lettere a), b) e c) il nuovo Testo Unico abbia, in effetti, precisato che resta ferma la competenza degli uffici giudiziari, a differenza di quanto avvenuto per l'ipotesi prevista alla lettera d), di cui ora si discute, poiché tale omissione può essere opportunamente superata, in una visione unitaria e coerente delle varie ipotesi di registrazioni a debito, proprio in applicazione della norma di chiusura surricordata, tenuto specialmente conto delle finalità di razionalizzazione del sistema delle spese di giustizia poste a base del Testo Unico.
In tal modo, restando immutato l'assetto delle competenze che si è ormai da tempo consolidato, si eviterebbero, inoltre, gli inconvenienti di ordine organizzativo ed economico di cui fa cenno il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

D'altronde, va opportunamente aggiunto, appare improntato a criteri di maggiore equità il principio che - come segnalato nella relazione ministeriale - caratterizza la riscossione a cura degli uffici giudiziari, secondo cui la riscossione stessa avviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ossia quando risultano definite le posizioni delle parti interessate, mentre la esazione a cura degli uffici finanziari deve avvenire, indiscriminatamente, nel termine fisso di tre anni dalla prenotazione a debito, e quindi anche prima dell'avvenuta definizione dei rapporti tra i contendenti.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, pur in presenza di problemi la cui soluzione presenta, comunque, margini di opinabilità, il Consiglio di Stato è dell'avviso che sul quesito prospettato dal Ministero della Giustizia, in ordine al recupero dell'imposta di registro di cui si tratta, possa concludersi nel senso che la relativa attività deve essere espletata direttamente dagli uffici giudiziari
".

Si invitano, pertanto, le SS.VV. a voler comunicare agli uffici del distretto la presente risoluzione al fine di prestarvi attuazione.

Si ringrazia.

Roma, 1 marzo 2004

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele