Nota 9 novembre 2004 - Pagamenti per spese di giustizia effettuati dai concessionari

9 novembre 2004

Prot. n. 1/11938/44/U-04

A tutti i Signori Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

A tutti i Procuratori Generali
LORO SEDI

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
Roma


Nell'ambito di alcuni distretti di Corte di Appello è stata sollevata la problematica circa la legittimazione dei concessionari ad effettuare pagamenti per spese di giustizia nelle more della definizione del decreto di cui all'art. 188 (compensi ai concessionari) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, DPR 115/02.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rende noto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - con la nota n. 0107956 del 14 settembre 2004 indirizzata alla Corte di Appello di Torino, ha affermato che "l'attività dei concessionari nei pagamenti delle spese di giustizia è attualmente sospesa, in quanto condizionata all'emanazione del decreto ministeriale che fissa i relativi compensi".

Con la stessa nota è stato inoltre fatto presente che "gli ordinativi per la regolazione contabile dei pagamenti eseguiti dal concessionario vengono emessi dal funzionario delegato (per ciascun prospetto riepilogativo riferito a ciascun ufficio emittente i modelli di pagamento) a favore del concessionario stesso, con il vincolo della commutazione in quietanza di entrata, intestata al medesimo concessionario con imputazione ai capitoli e articoli di entrata cui sarebbero affluite le somme utilizzate per i pagamenti in esame".

Tali disposizioni sono, tra l'altro, contenute nella circolare n. 53 del 15 dicembre 2003 del predetto Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.


Roma, 9 novembre 2004


IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele