Nota 22 ottobre 2003 - Iscrizione dei giornali e dei periodici nel c.d. registro della stampa. Artt. 5 e 6 legge n. 47/48

22 ottobre 2003

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello
LORO SEDI

 

OGGETTO: Iscrizione dei giornali e dei periodici nel c.d. registro della stampa. Artt. 5 e 6 legge n. 47/48.

 

Numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se debba essere pagato o meno il contributo unificato per le iscrizioni dei giornali e dei periodici nel registro di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (c.d. registro della stampa) e per le annotazioni di cui al successivo art. 6.

In merito si osserva quanto segue:
Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (Sentenza n. 9288 del 19/11/94) hanno ritenuto che la funzione di controllo attribuita al Presidente del Tribunale sulla regolarità dei documenti presentati per le iscrizioni e le annotazioni nell'indicato registro ha natura amministrativa e non giurisdizionale essendo unicamente diretta ad accertare se sussistano o meno i presupposti necessari all'esecuzione della formalità.

L'art. 9 del testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR 115/02) stabilisce che il contributo unificato è dovuto "per ciascun grado del giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo&".

Pertanto, attesa la natura amministrativa del procedimento in questione, questo Generale Ufficio ritiene non dovuto il contributo unificato per le iscrizioni e le annotazioni nel registro di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Infatti, con la circolare n. 3 del 13 maggio 2002 il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha precisato che il contributo previsto per i procedimenti amministrativi riguarda solo quelli che si svolgono dinanzi al T.A.R. e al Consiglio di Stato e non può, dunque, essere riferito ai procedimenti di carattere amministrativo di competenza degli uffici giudiziari ordinari.

Si ritiene, tuttavia, dovuta l'imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative.

Tanto si dispone per la corretta applicazione della normativa in materia di contributo unificato.
 

Roma, 22 ottobre 2003

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele