Nota 10 giugno 2004 - Spese di giustizia - Versamento ritenuta 3% all'Istituto di Mutualità e di Previdenza fra i Magistrati

10 giugno 2004

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
ROMA

 
Con l'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR 115/02) numerosi funzionari delegati alla regolazione ed al rimborso delle spese di giustizia hanno chiesto chiarimenti in merito alla ritenuta del 3% operata sulle indennità di trasferta corrisposte ai magistrati ordinari e da versare in favore dell'Istituto di Mutualità e di Previdenza fra i Magistrati (INPMI).

In merito si osserva quanto segue.

Il R.D.L. 16 gennaio 1936, n. 113 ha disposto in favore dell'INPMI la ritenuta del 3% sulle indennità di trasferta, al netto di ogni imposta o tassa, corrisposte ai magistrati di carriera. Con le norme di attuazione del sopra citato R.D.L. contenute nel R.D. 4 giugno 1936, n. 112, nonché con le circolari n 4/1209/37 del 3/5/72, n. 3260/579/41 del 15/2/51 e n. 37 del 14/12/55 emanate dall'allora Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, era stato disposto che, ogni semestre, con la trasmissione del prospetto di verbale e di verifica delle spese di giustizia di cui all'art. 98 del Regio Decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, venissero inviati a questo Dicastero, per il successivo versamento in favore dell'INPMI, estratti dell'ex registro Modello 12, recanti l'indicazione delle ritenute operate sulle indennità di trasferta percepite dai magistrati ordinari.

Con l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR 115/02), l'adempimento relativo alla compilazione del verbale di verifica delle spese di giustizia previsto dall'art. 98 del citato Regio Decreto è da ritenersi, ormai, abrogato per effetto dall'art. 301 del citato T.U.

Permane, invece, tenuto anche conto della formulazione dell'art. 184 T.U. (versamento di ritenute ed imposte), l'obbligo di comunicare alla scrivente Direzione Generale, alla fine di ciascun semestre, l'importo della ritenuta del 3% operata sulle indennità di trasferta corrisposte ai magistrati di carriera ed imputate alle spese di giustizia. Questa Amministrazione, accertato l'ammontare delle ritenute operate, provvederà direttamente al versamento in favore dell'INPMI (R.D.L. 16 gennaio 1936, n. 113 e R.D. 4 giugno 1936, n. 1121).

A tal fine, entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza di ciascun semestre (10 gennaio - 10 luglio), ciascun ufficio giudiziario che ha operato ritenute INPMI, le deve comunicare al funzionario delegato alla gestione delle spese di giustizia di cui all'art. 186 T.U. mediante l'utilizzo dell'allegato prospetto riassuntivo dei dati contenuti nel registro delle spese pagate dall'erario (Mod. 1/A/SG).

Il funzionario delegato, entro i 10 giorni successivi, accertata la corrispondenza tra l'importo delle indennità di trasferta e delle ritenute operate, provvederà a comunicare alla scrivente Direzione Generale il riepilogo dei dati delle ritenute effettuate da tutti gli uffici del distretto attraverso l'utilizzo dell'allegato prospetto riassuntivo.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche se negativa.

Si ricorda, infine, che la suddetta ritenuta deve essere operata sulle indennità di trasferta corrisposte ai magistrati ordinari, con esclusione dei magistrati onorari.

Si ritengono validi eventuali versamenti già effettuati dai funzionari delegati alla gestione delle spese di giustizia. Al fine di evitare duplicazioni dei versamenti, si precisa, infine, che non devono essere trasmessi i dati relativi a ritenute che sono state eventualmente comunicate a questa Direzione Generale con la compilazione degli estratti del soppresso registro "modello 12" inviati in riferimento all'ormai abrogato adempimento di cui all'art. 98 del citato Regio Decreto.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici del distretto per gli adempimenti di competenza.
 
Roma, 10 giugno 2004
 
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele