Nota 6 maggio 2003 - Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - opposizioni ai decreti di pagamento, ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 - natura giuridica e pagamento del contributo unificato

6 maggio 2003

A tutti i Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI
 
Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si osserva quanto segue.
Gli articoli 99 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) disciplinano, rispettivamente, il procedimento di ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale e l'opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che, comunque, abbiano prestato la propria attività nell'interesse del procedimento.
Come noto, la tipologia del ricorso è, in entrambi i casi, quella speciale prevista per gli onorari di avvocato (art. 29 e ss. L. n. 794/42) e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica (art. 99, comma 2, T.U.).
Ciò premesso, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se tali procedimenti debbano o meno essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del Testo Unico sulle spese di giustizia.
Al quesito deve rispondersi positivamente.
Invero, la natura del giudizio di opposizione alla liquidazione degli onorari è pacificamente individuata tra quelli della volontaria giurisdizione.
Tale procedimento, che è richiamato quale modello dalla normativa oggetto di esame, è del tutto autonomo rispetto al giudizio che ha originato la pretesa; tale autonomia impedisce, quindi, di poterlo assimilare alle altre ipotesi di strumentalità che il Testo Unico contempla come motivo di esenzione dal pagamento del contributo unificato (cfr., ad esempio, l'art. 10, comma 5, T.U.).
Né, in contrario, può dedursi quanto stabilito nella sentenza, emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, n. 25 del 6 dicembre 1999, con la quale è stata individuata la competenza del giudice penale a conoscere del procedimento di ricorso avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale pronuncia, infatti, dà espressamente atto dell'autonomia del procedimento ex art. 29 della legge n. 794 del 1942 rispetto a quello principale, limitandosi ad argomentare l'accessorietà del medesimo ai soli fini del riparto della giurisdizione tra il giudice civile e quello penale. Ciò, tra l'altro, è confermato anche dal fatto che il giudice penale, nel decidere, deve comunque applicare il rito camerale previsto dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942 e non già quello peculiare del processo penale, disciplinato dagli artt. 127 c.p.p.
Il procedimento in questione, in definitiva, come già detto, è del tutto distinto da quello di merito che lo ha occasionato e segue regole di impugnazione e di definizione del tutto autonome rispetto al procedimento originario. Tale autonomia, evidentemente, deve riflettersi anche ai fini della previsione del pagamento del contributo unificato.
Conclusivamente, deve ritenersi che nelle ipotesi di ricorso avverso il rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per i procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento previsti dall'art. 170 del citato Testo Unico sulle spese di giustizia sia dovuto il pagamento del contributo unificato, previsto dall'art. 13, lett. a) del medesimo Testo Unico, pari ad euro 62.
Si segnala, in ultimo, che entrambi i ricorsi in questione devono essere iscritti nel "ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio" (art. 13, n. 18, D.M. n. 264 del 27 marzo 2000).
Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.
 
Roma, 6 maggio 2003
 
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele