Nota 13 dicembre 2006 - Pagamenti delle spese di giustizia - art. 21 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 recante ''misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi''

13 dicembre 2006

Prot. n. m_dg.DAG.13/12/2006.0132195.U

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori Generali
LORO SEDI

e P.C.

Al Sig. Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Al Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio XIV
Via XX Settembre - Roma

 
Com'è noto, con l'art. 21 del decreto legge n. 223/06, convertito con modificazioni con la legge n. 248/06, sono state introdotte nuove modalità di pagamento delle spese di giustizia secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato, in luogo del sistema basato sulle anticipazioni da parte degli uffici postali.

Il sistema delle anticipazioni postali, per espressa previsione del legislatore, resta in vigore solamente per le spese relative ad atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'Erario.

Per le anzidette spese, quindi, gli uffici NEP e gli uffici del Giudice di pace relativamente all'attività di notifica svolta dai messi, possono continuare ad avvalersi dell'anticipazione postale traendo il minor numero di modelli di pagamento in modo da contenerne i relativi costi.

Tutte le altre spese di giustizia devono essere pagate attraverso l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte in favore dei funzionari delegati.
In seguito all'entrata in vigore delle nuove modalità di pagamento, in data 12 e 28 luglio c.a., sono state impartite le istruzioni per consentire la corresponsione delle indennità spettanti ai magistrati onorari (cap. 1362) e della generalità delle spese di giustizia (cap. 1360).

Tanto premesso, si portano a conoscenza degli uffici giudiziari i provvedimenti che sono stati fino ad ora adottati ai fini della razionalizzazione dei pagamenti delle spese di giustizia.
 

  1. COMPENSI SPETTANTI ALLA MAGISTRATURA ONORARIA (CAP. 1362).
    Come già anticipato, sono in corso di definizione le procedure di spesa che consentiranno di retribuire i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici onorari aggregati ed i vice procuratori onorari, attraverso ruoli di spesa fissi amministrati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, le cui modalità verranno rese note non appena saranno ultimate le operazioni d'impianto dell'anagrafica dei magistrati onorari in servizio.
    Ad ogni modo, le competenze maturate nell'esercizio 2006 dovranno essere comunque corrisposte tramite i funzionari delegati che fino ad ora hanno eseguito detti pagamenti.
    I compensi spettanti ai giudici popolari ed agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minorenni, nonché agli esperti dei tribunali di sorveglianza, trovando imputazione tra la generalità delle spese di giustizia, dovranno essere pagati secondo le modalità che verranno di seguito indicate per i pagamenti afferenti il cap. 1360. 
     
  2. SPESE DI GIUSTIZIA (CAP. 1360)
    Per il pagamento della generalità delle spese di giustizia si informa che questa Direzione Generale con provvedimento in data 17 novembre 2006, che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero, n° 1, del 15 gennaio 2007, ha ritenuto opportuno individuare ulteriori funzionari delegati presso taluni distretti e più specificatamente presso i seguenti Tribunali e le corrispondenti Procure della Repubblica: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.
    I funzionari delegati sono stati individuati ai sensi del D.P.R. 115/02 nel Dirigente del Tribunale e nel Dirigente della Procura della Repubblica a favore dei quali, a partire dal prossimo esercizio finanziario, verranno disposte le aperture di credito per provvedere ai pagamenti delle spese di giustizia secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.
    Dal prossimo esercizio finanziario, i funzionari delegati nominati con il citato provvedimento eseguiranno i pagamenti delle spese di giustizia del proprio ufficio, delle sezioni distaccate del Tribunale e dei giudici di pace compresi nel circondario mediante l'emissione di ordini di pagamento (mod. 31 C.G.) a valere sulle aperture di credito che verranno disposte da questa Amministrazione.
    I funzionari delegati già nominati presso le Corti di Appello e le Procure Generali provvederanno invece al pagamento delle spese di giustizia per tutti gli altri uffici del distretto e continueranno ad eseguire le operazioni di rimborso delle somme fin qui anticipate dagli uffici postali, nonché di quelle che verranno anticipate ex art. 21 del decreto legge n. 223/06.
    Presso gli uffici in cui si è provveduto alle nuove nomine occorre provvedere a taluni adempimenti prescritti dalla contabilità generale dello Stato tra i quali si evidenzia:
    • tenuta dei registri contabili (mod. 26 C.G.);
    • comunicazioni concernenti gli adempimenti da effettuarsi con la competente Tesoreria Provinciale dello Stato;
    • emissione dell'ordinativo di pagamento e dell'avviso di pagamento;
    • rendicontazione semestrale;
    • operazioni di chiusura dell'esercizio.
    Gli Uffici di Corte di Appello e di Procura Generale nel cui distretto sono stati nominati i nuovi funzionari delegati sono invitati sin d'ora a fornire ai nuovi uffici interessati al pagamento delle spese di giustizia l'ausilio necessario allo svolgimento dei relativi adempimenti contabili.  
     
  3. ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
    Preliminarmente occorre richiamare l'attenzione degli uffici giudiziari sul particolare iter procedurale che caratterizza le spese di giustizia rispetto a quello di tutte le altre spese amministrate da funzionari delegati, per le quali un unico agente provvede alla liquidazione, all'ordinazione ed al pagamento.
    In materia di spese di giustizia, infatti, il soggetto che liquida la spesa, e che, quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto che esegue il pagamento. L'art. 165 del T.U. dispone, infatti, che la liquidazione della spesa è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato che provvede con decreto di pagamento. Inoltre, l'art. 172 T.U. dispone che i magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'Erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.
    Premesso ciò, gli uffici giudiziari continueranno ad istruire le pratiche relative ai pagamenti e provvederanno alla relativa liquidazione della spesa ai sensi del DPR 115/02, nonché alle annotazioni previste nei registri prescritti dal citato Testo Unico.
    Al riguardo si rammenta che nel registro delle spese pagate dall'Erario (mod. 1/A/SG) deve essere annotato l'ordine/decreto di pagamento. Il modello di pagamento rappresenta invece soltanto il titolo di ordinazione della spesa sulla base del quale deve essere eseguito il pagamento da parte del soggetto abilitato alla erogazione del denaro.
    Pertanto, il modello di pagamento di cui all'art. 177 del Testo Unico sulle spese di giustizia non dovrà più essere emesso, ad eccezione dei residuali pagamenti disposti per le spese di notifica sopra specificate per le quali il legislatore ha ritenuto di conservare il sistema delle anticipazioni postali. Il provvedimento di liquidazione verrà quindi trasmesso, insieme alla documentazione probatoria della spesa, al competente funzionario delegato osservando le istruzioni impartite da questa Amministrazione con la nota prot. n. 28968 del 28 luglio 2006.
    In particolare gli uffici giudiziari, oltre ad indicare la somma lorda, provvederanno a specificare le eventuali ritenute e la somma netta da corrispondere al beneficiario, nonché l'Irap nel caso in cui trattasi di compensi corrisposti a titolo di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Si segnala, infine, l'opportunità di riepilogare in un apposito elenco le liquidazioni di spesa trasmesse per il pagamento al funzionario delegato, avendo cura di indicare anche eventuali ritenute operate.
    In relazione poi alla qualificazione fiscale dei compensi corrisposti e ai conseguenti adempimenti relativi alla compilazione del modello 770 e rilascio del C.U.D. si ritiene che i medesimi possano continuare ad essere curati dagli uffici giudiziari che hanno disposto il pagamento. 
     
  4. ADEMPIMENTI DEI FUNZIONARI DELEGATI
    I funzionari delegati ricevuta la documentazione ed eseguiti i necessari riscontri provvederanno all'emissione dell'ordinativo di pagamento (Mod. 31 C.G.) sulla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato ed invieranno al beneficiario il prescritto avviso di pagamento.
    Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione anche all'ufficio giudiziario che ha liquidato la spesa il cui ordine/decreto è stato, comunque, annotato nel registro delle spese pagate. A tal fine il funzionario delegato potrà valutare di provvedere restituendo l'anzidetto elenco riepilogativo dei pagamenti disposti dall'ufficio giudiziario con l'indicazione dell'importo corrisposto e delle ritenute operate.
    I funzionari delegati provvederanno, altresì, al versamento delle ritenute relative ai titoli che sono stati ammessi al pagamento.
    Per il pagamento ai testimoni di somme che non superano l'importo di euro 10,33 o di somme di esigua entità per le quali non è possibile l'ordinazione mediante emissione dell'ordinativo di pagamento il funzionario delegato potrà provvedere attraverso prelevamenti in contanti mediante l'emissione di buoni (Mod. 31-Bis C.G.) secondo le norme previste in materia.
    E' il caso di osservare che i pagamenti in contanti possono essere effettuati solo nelle accennate circostanze dal momento che essi rappresentano un mezzo di spesa sussidiario rispetto agli ordinari pagamenti a mezzo ordinativo (Mod. 31 C.G.) e che, pertanto, i prelevamenti dovranno essere ponderati in relazione alle esigenze occorrenti.
    La gestione delle somme con prelevamento in contanti dovrà risultare da un registro di cassa ove dovranno essere riportate in ordine cronologico le operazioni relative ai prelevamenti e ai pagamenti eseguiti in modo da risultare in ogni momento la giacenza di cassa.

 


Ai fini della programmazione dell'emissione delle aperture di credito gli Uffici di Corte di Appello e di Procura Generale avranno cura di comunicare il fabbisogno dei fondi in relazione alle esigenze degli uffici del distretto. Nei distretti in cui sono stati nominati i funzionari delegati circondariali gli uffici distrettuali provvederanno altresì a comunicare anche l'ammontare del fabbisogno formulato dagli uffici di Tribunale e di Procura, in modo da coordinare le emissioni delle aperture di credito tenendo conto delle esigenze degli uffici dell'intero distretto.

E' opportuno sottolineare che con il nuovo sistema di pagamento è ormai prevista una stretta correlazione tra le somme stanziate in bilancio e i pagamenti da eseguirsi; pertanto è opportuno che le richieste fondi vengano formulate in modo attento e ponderato in relazione alle effettive esigenze che si manifesteranno nel corso dell'anno al fine di evitare che presso taluni distretti possano essere assegnate risorse eccedenti rispetto all'effettivo fabbisogno.

Si indicano di seguito le modalità da osservare in modo che questa Amministrazione possa procedere all'assegnazione delle risorse disponibili.
Entro il 5 gennaio 2007 gli uffici di Corte di Appello e di procura Generale avranno cura di comunicare, per il cap. 1360 e 1362, le somme necessarie per far fronte all'ulteriore fabbisogno dell'esercizio 2006, tenendo conto delle somme già assegnate ed eventualmente non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio finanziario (mod. 62 C.G.).
I dati dovranno essere comunicati distinguendo le somme occorrenti al funzionario delegato nominato presso gli uffici distrettuali da quelle necessarie al funzionario delegato nominato presso gli uffici di Tribunale o di Procura.

Ulteriori ed eventuali esigenze non programmabili potranno essere comunque rappresentate tempestivamente non appena in possesso della relativa documentazione di spesa.

Ai fini dell'accertamento della spesa sostenuta per fini di giustizia si avrà poi cura di quantificare presso tutti gli uffici del distretto la spesa complessiva relativa all'esercizio 2006 (cap. 1360 e 1362), nonché di indicare eventuali pignoramenti cui sono state esposte le somme accreditate ai funzionari delegati.

Entro la stessa data dovrà essere formulato per il capitolo 1360 il fabbisogno occorrente per il primo quadrimestre dell'esercizio 2007, tenendo comunque conto della spesa sostenuta nello stesso periodo dell'anno precedente.

Per quanto riguarda il cap. 1362, al momento, non si ritiene necessaria alcuna previsione di spesa in quanto, come sopra specificato, per le competenze che matureranno dal prossimo esercizio si sta prevedendo il pagamento con procedure amministrate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si raccomanda di inviare i dati richiesti al numero di fax 06/68897523 tramite gli uffici di Corte di Appello e di Procura Generale i quali potranno avvalersi dello schema allegato alla presente

Roma, 13 dicembre 2006

 

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa