Circolare 22 maggio 2006 - Art.33 Codice penale militare di pace: ''Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune.'' Degradazione. Possibilità di applicazione della pena accessoria militare da parte del Giudice ordinario

22 maggio 2006

Prot. n. m_dg.DAG.22/05/2006.0055387.U

Al Sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Al Sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
ROMA

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
ROMA

e p.c.

Al Ministero della Difesa
Direzione Generale per il personale Militare
ROMA
 
Si richiama la attenzione delle SS.LL. sulla disciplina della pena militare accessoria della degradazione conseguente alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune, come prevista dall'art.33 C.p.m.p.

A tale proposito, la Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha segnalato una serie di casi, relativi a procedimenti penali nei confronti di militari celebrati avanti al Giudice ordinario, nei quali all'esito del processo, pur in presenza di una sentenza di condanna e di tutti i presupposti per l'applicazione della pena militare accessoria della degradazione, non risulta applicata tale pena militare accessoria, essendo ritenuta di competenza della autorità giudiziaria militare. Ciò si è verificato sia nella fase della cognizione, sia nella fase della esecuzione. Si tratta di casi che riguardano delitti comuni particolarmente gravi, e di elevato allarme sociale, che vanno dall'omicidio volontario alla associazione per delinquere di stampo mafioso. In tutti questi casi, la mancata applicazione della pena accessoria militare della degradazione comporta un vulnus per il prestigio delle Forze Armate, alle quali il militare continua ad appartenere nonostante la condanna inflitta per tali gravi delitti.

Dall'esame della disciplina della degradazione nel Codice penale militare di pace sembra potersi dedurre, in forza del combinato disposto degli artt.411 CPMP e 662 comma 1 CPP, che l'esecuzione della degradazione, intesa come insieme degli adempimenti esecutivi necessari per ottenere gli effetti previsti dall'art.28 CPMP, spetti sempre all'autorità militare competente. Sia nel caso in cui si tratti di degradazione che accede ad un reato militare, sia nel caso in cui si tratti di degradazione che accede ad un reato comune.

Diversa è la questione per quanto riguarda la individuazione della autorità giudiziaria competente ad ordinare la degradazione.

Per quanto riguarda la degradazione conseguente a reati militari (art.28 CPMP), la competenza è da ritenersi riservata alla autorità giudiziaria militare.

Per quanto riguarda la degradazione conseguente a reati comuni (art.33 CPMP), la competenza deve invece ritenersi della autorità giudiziaria ordinaria. Infatti, secondo il principio generale espresso dall'art.15 CPMP, il giudice ordinario resta competente a conoscere dei reati comuni commessi dai militari anche nel corso del servizio.

Nel caso in cui vi sia connessione (art.12 CPP) tra reati comuni e reati militari, sembra potersi ritenere che trovi applicazione il disposto dell'art.13 comma 2 CPP.

Ne consegue che l'autorità giudiziaria ordinaria sembrerebbe tenuta ad applicare al militare, sottoposto a procedimento per un reato comune, la pena accessoria della degradazione, così come prevista dall'art.33 CPMP.

E' da ritenersi pertanto che qualora il giudice di primo grado non abbia disposto la degradazione ex art.33 CPMP, essa possa essere applicata ex officio dal giudice di secondo grado.

Nell'ipotesi in cui nella sentenza di condanna, di primo o di secondo grado, non sia stata disposta la pena accessoria della degradazione, la stessa dovrebbe essere applicata dal Giudice dell'esecuzione a norma dell'art.183 disp.att. c.p.p.

Non sembra, invero, dubitabile che la degradazione ex art.33 CPMP costituisca una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata.

Per quanto riguarda la procedura da adottare per la applicazione della degradazione in sede di esecuzione, l'art.183 disp.att. CPP, applicabile in forza dell'art.402 CPMP, prevede che il Pubblico Ministero a quo debba richiederne l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Del resto, la competenza del giudice dell'esecuzione in materia di pene accessorie è stabilita anche dall'art.676 CPP.

I Sigg. Presidenti delle Corti di Appello e i Sigg. Procuratori Generali, sono pregati di portare il contenuto della stessa a conoscenza di tutte le autorità giudiziarie del distretto interessate.
 

Roma, 22 maggio 2006
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano

IL CAPO DIPARTIMENTO
Augusta Iannini

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