Circolare 27 febbraio 2007 - Disposizioni in materia di pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie e di riscossione delle sanzioni pecuniarie da parte degli archivi notarili

27 febbraio 2007

Ai Capi degli Archivi
Notarili Distrettuali
LORO SEDI

Ai Capi delle Circoscrizioni
Ispettive degli Archivi Notarili
LORO SEDI

e p.c. All'Ufficio Centrale del Bilancio
Sezione Archivi Notarili
SEDE

 

Facendo seguito alla circolare n. 10 del 23 agosto 2006, con la quale sono state segnalate le principali modifiche apportate dal decreto legislativo n. 249 del 2006 ed esaminate, in particolar modo, le disposizioni che sono entrate in vigore dal 26 agosto 2006, si impartiscono istruzioni circa l'applicazione dell'art. 145-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, inserito nella legge notarile dall'art. 28 del d.lgs. n. 249/06, che entrerà in vigore il 1º giugno 2007 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 249/06).

L'art. 145-bis della legge notarile disciplina:

  1. l'estinzione degli illeciti disciplinari commessi dai notai, punibili con la sola sanzione pecuniaria, mediante il pagamento di una somma ridotta (commi 1 e 2);
  2. il pagamento delle sanzioni pecuniarie disciplinari a carico dei notai presso gli archivi notarili (comma 3).
  1. Il primo comma dell'art. 145-bis della legge notarile prevede che "in caso di infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria, il notaio, che non sia recidivo nella stessa infrazione, può prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione definitiva, pagando una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata, oltre le spese del procedimento".

    La norma ridisciplina quanto già previsto dall'art. 151, comma 2, della legge notarile, nel testo attualmente in vigore che verrà sostituito dal 1º giugno p.v. (artt. 37 e 55, comma 3, del d.lgs. n. 249/2006).

    La nuova norma conferma che tale modalità di estinzione dell'illecito disciplinare è riservata esclusivamente alle infrazioni punibili con la sola sanzione pecuniaria.

    La recidiva, che non consente tale modalità di estinzione dell'illecito, è stata ristretta, dall'art. 145 della legge notarile, al caso del notaio che "commette nuovamente la stessa infrazione", entro cinque anni dalla condanna; tale disposizione si applica anche ai fatti commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore (art. 54, comma 2, d.lgs. n. 279/2006).

    Il primo comma dell'art. 145-bis aumenta l'importo che deve essere versato dal notaio (da un quarto ad un terzo del massimo della sanzione edittale). Considerato che agli illeciti disciplinari resta applicabile la normativa vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione e che deve escludersi l'irretroattività di norme sopravvenute più sfavorevoli (art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 249/06), e che tali principi devono ritenersi validi sia per le norme incriminatici che per quelle modificative o estintive delle conseguenze sanzionatorie, per le infrazioni commesse anteriormente al 1º giugno 2007, continuerà ad essere dovuta una somma pari ad un quarto del massimo della sanzione prevista, in conformità a quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 151 della legge notarile, nel testo in vigore fino al 31 maggio 2007.

    Il comma 2 dell'art. 145-bis prevede, nell'ottica della semplificazione della procedura attualmente in vigore, che "l'estinzione degli illeciti disciplinari rilevati nelle ispezioni previste dagli articoli 128 e 132 è dichiarata, a richiesta del notaio, dal capo dell'archivio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto. Negli altri casi o quando sia stato comunque promosso il procedimento disciplinare, l'estinzione è dichiarata, a richiesta del notaio, dall'organo dinanzi al quale si procede".

    La competenza del capo dell'archivio notarile, secondo una interpretazione sistematica delle norme del nuovo articolato e conforme all'obiettivo di semplificazione dalle stesse perseguito, riguarda le infrazioni rilevate nelle ispezioni, ma anche quelle rilevate "nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo archivio dalla legge" (per tali infrazioni, come per quelle rilevate nel corso delle ispezioni, spetta al capo dell'archivio notarile l'iniziativa disciplinare, ai sensi art. 153, comma 1, lett c, nel testo che entrerà in vigore dal 1º giugno 2007, ai sensi degli artt. 39 e 55, comma 3, del d.lgs. n. 249/2006); per le restanti infrazioni, la competenza spetta alla Commissione di disciplina o all'organo giudiziario al quale il notaio rivolge la propria richiesta.

    Dalle predette disposizioni discende che per potersi dichiarare l'estinzione dell'illecito disciplinare devono sussistere le seguenti condizioni:

    Il notaio deve quindi presentare una richiesta, in bollo, nella quale è opportuno siano specificati i rilievi per i quali è chiesta l'estinzione dell'illecito mediante il versamento di una sanzione pecuniaria in misura ridotta e venga precisato che il notaio non è recidivo, ai sensi dell'art. 145 della legge notarile, per la stessa infrazione; alla istanza deve essere allegata la quietanza del pagamento della somma corrispondente.

    Il notaio, nei cinque anni precedenti alla commissione del fatto disciplinarmente rilevante, non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o con decisione ormai inoppugnabile per la violazione della stessa norma. A proposito dell'accertamento della recidiva, occorre ricordare che la recidiva non solo non rende ammissibile l'oblazione regolata dal citato art. 145-bis, ma in determinate ipotesi comporta un aggravamento della sanzione prevista, con la conseguenza di rendere applicabile una sanzione non pecuniaria e, quindi, non oblabile (artt. 138 e 142 della legge notarile). Nella rilevazione di tali fattispecie il capo dell'archivio notarile competente dovrà accertare la sussistenza o meno della recidiva specifica per promuovere correttamente il procedimento disciplinare (per il nuovo testo dell'art. 153, comma 3, della legge notarile, nella richiesta di procedimento l'organo che lo promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni).

    Non deve essere stato promosso il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali il notaio ha presentato istanza di oblazione. Il procedimento disciplinare deve considerarsi iniziato al momento del ricevimento da parte della Commissione di disciplina della richiesta di procedimento, ma una volta che la richiesta sia stata spedita il procedimento deve presumersi come promosso. Ne consegue che l'istanza del notaio non potrà essere accolta, per incompetenza, nel caso in cui il capo dell'archivio abbia già consegnato/spedito la richiesta di procedimento. Nel caso di richiesta di oblazione del notaio per infrazioni rilevate anteriormente al 1º giugno 2007, occorrerà assicurarsi che non sia stato già promosso il procedimento disciplinare da parte della Procura della Repubblica competente.

    La competenza a dichiarare l'estinzione dell'illecito disciplinare è del "capo dell'archivio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto", cioè del soggetto che ha la competenza al controllo dell'attività dei notai, di svolgere le ispezioni e di proporre il procedimento disciplinare per le infrazioni rilevate.

    Nel caso di trasferimento del notaio in una sede di altro distretto dopo la commissione dell'infrazione, la competenza deve ritenersi propria del capo dell'archivio notarile del distretto al quale il notaio risultava iscritto al momento della commessa infrazione, considerato che allo stesso spetta, per come già detto, il controllo dell'attività notarile e di promuovere il procedimento disciplinare e al cui archivio notarile devono essere pagate le sanzioni pecuniarie relative all'infrazioni rilevate, comprese quelle pagate in misura ridotta (art. 145-bis, comma 3, legge notarile). Nel caso di trasferimento del notaio, l'archivio notarile del distretto di provenienza trasmetterà all'archivio notarile del distretto in cui il notaio è stato trasferito, copia delle decisioni riguardanti il notaio trasferito.

    La dichiarazione dell'estinzione degli illeciti disciplinari o il rigetto della richiesta del notaio devono risultare per iscritto e devono indicare l'elencazione delle infrazioni cui afferiscono, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria (art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, legge che si applica ai procedimenti amministrativi disciplinati dal titolo VI della legge n. 89 del 1913, anche per l'espresso disposto dell'art. 160 della legge notarile, come sostituito dall'art. 49 del d.lgs. n. 249/2006). Tali atti devono essere comunicati al notaio, al procuratore della Repubblica e al presidente del consiglio notarile di cui all'art. 153, comma 1, lett. a e b, della legge notarile, nel testo previsto dall'art. 39 del d.lgs. n. 249/2006, e conservati dal capo dell'archivio notarile nel fascicolo del notaio. È opportuno che nel caso in cui il capo dell'archivio promuova l'azione disciplinare per altre infrazioni rilevate contestualmente a quelle dichiarate estinte, si alleghi la dichiarazione di estinzione alla richiesta di procedimento disciplinare. A maggior ragione appare opportuno allegare il rigetto della richiesta del notaio alla susseguente richiesta di procedimento.

    Al fine di disporre per l'1 giugno p.v. degli elementi per procedere tempestivamente all'esame delle richieste dei notai presentate ai sensi dell'art. 145-bis, e per promuovere in modo corretto, nei casi in cui la recidiva comporta una aggravamento della sanzione prevista, il procedimento disciplinare, si invitano le SS.LL. a voler richiedere, ove non ne dispongano, agli uffici competenti (consigli notarili, procure della Repubblica e organi giudiziari competenti) le decisioni di condanna emesse nei confronti dei notai del distretto di competenza, emesse o passate in giudicato nel periodo in cui le stesse hanno ancora valenza per l'applicazione delle norme sopra richiamate.

    • l'infrazione deve essere punibile con la sola sanzione pecuniaria;
    • il notaio non deve essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, nei cinque anni precedenti alla data in cui è stato commesso il fatto, per la stessa infrazione;
    • il notaio deve aver pagato l'importo previsto per l'oblazione e deve aver presentato apposita istanza;
    • il capo dell'archivio può dichiarare l'estinzione dell'illecito solo fino a quando non è stato avviato il procedimento disciplinare.
  2. In attesa del regolamento di attuazione, si forniscono alcune indicazioni circa il raccordo tra l'iniziativa del procedimento disciplinare, come regolata dall'art. 153 della legge notarile, nel testo previsto dall'art. 39 del d.lgs. n. 249/2006, e l'esercizio della facoltà riconosciuta al notaio dal primo comma dell'art. 145-bis.

    Al primo comma, lett. c), del nuovo art. 153, si attribuisce l'iniziativa del procedimento disciplinare "al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonché al conservatore incaricato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo".

    Al secondo comma dell'art. 153, è previsto che il procedimento deve essere promosso "senza indugio". Per assicurare uniformità di condizioni, si ritiene che, in linea di massima, la trasmissione della richiesta di procedimento disciplinare alla commissione di disciplina venga effettuata tra i dieci ed i quindici giorni successivi all'avvenuta sottoscrizione del verbale ispettivo o comunicazione al notaio dell'infrazione rilevata in sede di controllo; ciò al fine di consentire al notaio di esercitare il diritto di oblazione presso l'archivio notarile. Si procederà, invece, immediatamente qualora tra le infrazioni rilevate ve ne siano di così gravi da rendere indispensabile procedere un avvio immediato del procedimento disciplinare, mentre qualora sia utile acquisire ulteriori elementi, si procederà anche successivamente.

  3. Il terzo comma dell'art. 145-bis prevede che "le sanzioni pecuniarie sono pagate presso l'archivio notarile distrettuale competente per l'ispezione. L'archivio versa al consiglio notarile del proprio distretto, entro il mese successivo al pagamento, il settanta per cento delle somme riscosse".

    La norma si riferisce a tutte le sanzioni pecuniarie disciplinari, sia che vengano versate in forma ridotta per oblazione, sia che vengano versate in relazione a decisione di condanna.

    La competenza ad incassare spetta all'archivio notarile distrettuale competente per l'ispezione, quindi coincide con quello che ha il potere di effettuare i controlli sull'attività notarile in genere al momento della commissione dell'illecito, con le collegate funzioni di dichiarare estinti gli illeciti e promuovere il procedimento disciplinare; anche per le altre infrazioni, per le quali non sussistono le predette competenze del capo dell'archivio notarile, l'espressione non può che essere riferita all'archivio notarile in cui aveva sede il notaio quando è stato commesso l'illecito. In tal modo le somme riscosse verranno versate al consiglio notarile competente.

    Sono state apportate al bilancio dell'Amministrazione le modifiche necessarie per la riscossione delle predette somme e si stanno realizzando le modifiche all'applicativo SIGE.

    Maggiori informazioni verranno fornite quando verrà distribuita la nuova versione dell'applicativo SIGE, che verrà consegnato agli uffici prima dell'entrata in vigore delle nuove norme.

Roma, 27 febbraio 2007

IL DIRETTORE GENERALE