Circolare 23 agosto 2006 - Disposizioni in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai e adeguamento delle sanzioni pecuniarie che entrano in vigore dal 26 agosto 2006

23 agosto 2006

Circolare n. 10


Notarili Distrettuali
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SEDE

 

Sul Supplemento ordinario n. 184/L alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 è stato pubblicato il decreto legislativo 1º agosto 2006, n. 249, "Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'art.7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246", con il quale è stato rivisto l'ordinamento disciplinare dei notai mediante l'istituzione di una Commissione amministrativa regionale di disciplina, organo amministrativo di primo grado, composto da un magistrato e da notai; avverso le decisioni della Commissione è ammesso reclamo alla corte d'appello e contro le sentenze della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione.

Con il citato decreto legislativo si è provveduto anche al riordino delle sanzioni e all'aumento di quelle pecuniarie, alla modifica della disciplina della prescrizione dell'azione disciplinare e della recidiva e a disciplinare il potere di iniziativa del procedimento disciplinare, attribuendolo al procuratore della Repubblica, al consiglio notarile e, per le infrazioni da esso rilevate, al capo dell'archivio notarile.

L'art. 55 del decreto prevede tre termini diversi per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni:

  1. per il primo comma, entrano in vigore il 26 agosto 2006 gli articoli che intervengono in particolar modo nella materia delle sanzioni disciplinari (artt. 19 - limitatamente all'art. 135, comma 4º, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50, 51, 52 - commi 2 e 4 -, 53 e 54);
  2. per il secondo comma, entrano in vigore dal 1º gennaio 2007 gli articoli che disciplinano l'istituzione e la nomina dei componenti della Commissione ( artt. 32, 33, 34, 35 e 36);
  3. per il terzo comma, entrano in vigore il 1º giugno 2007 le restanti disposizioni, in cui tra l'altro è contenuta la disciplina del nuovo procedimento disciplinare (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 - limitatamente all'art. 135, commi 1, 2, 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato - 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52, commi 1, 3 e 5).

La disciplina transitoria (in particolare il primo e secondo comma dell'art. 54 del decreto), prevede che:

  • le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1º giugno 2007;
  • per i fatti commessi anteriormente al 26 agosto 2006, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50, 51 (in altri termini, si sancisce l'irretroattività delle norme più sfavorevoli e la retroattività delle più favorevoli).

Si segnalano le principali modifiche apportate alla disciplina vigente dalle disposizioni che entrano in vigore dal 26 agosto 2006.

L'art. 19 del decreto legislativo sostituisce l'art. 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; il quarto comma del nuovo articolo introduce un temperamento all'attuale sistema sanzionatorio, prevedendo che, "se in occasione della formazione di un stesso atto, il notaio contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse".

L'art. 20, che sostituisce l'art. 136 della legge notarile (che disciplina le sanzioni della censura e dell'avvertimento), introduce la specificazione della residualità della sanzione dell'avvertimento, che "si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura".

L'art. 21 sostituisce l'art. 137 della legge notarile, aggiornando la misura delle sanzioni pecuniarie. È stato modificato il terzo comma dell'art. 137 della legge notarile, che prevedeva l'applicazione di una sanzione pecuniaria al notaio che violasse il divieto di rilasciare copie, certificati o estratti durante la sospensione o l'inabilitazione; la nuova disposizione, facendo riferimento ai casi previsti dall'attuale art. 43 della legge notarile (sospensione, inabilitazione e interdizione temporanea), estende la sanzione anche al divieto previsto nel caso di interdizione temporanea. È opportuno segnalare che l'art. 6 del decreto legislativo ha sostituito l'art. 43 della legge notarile, ma le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1º giugno 2007.

L'art. 22, che sostituisce l'art. 138 della legge notarile (illeciti sanzionati con la sospensione), prevede come specifica fattispecie sanzionabile il caso del notaio "che impedisce o ritarda le ispezioni ordinarie e straordinarie previste dagli artt. 128 e 132 della legge notarile"; inoltre, quale sanzione accessoria a quella della sospensione, è prevista, oltre la decadenza, l'ineleggibilità alle cariche degli organi di categoria (consiglio notarile distrettuale e Consiglio nazionale del notariato) per due anni dopo che è cessata la sospensione.

L'art. 23 sostituisce l'art. 138 -bis della legge notarile; in particolare, l'espressione "sanzione amministrativa" è stata sostituita con quella di "sanzione pecuniaria", eliminando i dubbi circa la natura disciplinare della sanzione introdotta con l'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

L'art. 24 sostituisce l'art. 142 della legge notarile (che disciplina casi di destituzione); alla lett. a) è stata prevista la destituzione per il notaio che continua nell'esercizio durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea (quest'ultima ipotesi non era prevista dalla disposizione sostituita).

Con l'art. 142-bis (introdotto dall'art. 25 del decreto legislativo) è regolata ex novo la materia della destituzione conseguente a condanna penale; in aderenza ai principi formulati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 2 febbraio 1990, n. 40, è eliminato qualsiasi automatismo, con la possibilità di graduare la sanzione, rimessa alla valutazione del collegio giudicante. Il secondo comma del nuovo articolo attua il coordinamento tra le sanzioni previste dalla legge notarile e talune pene accessorie previste dalla legge penale, che interessano specificatamente il notaio.

L'art. 26 riformula l'art. 144 della legge notarile, che regola la ricorrenza di circostanze attenuanti. Sulla base dell'esperienza giurisprudenziale, sono ritenute circostanze attenuanti, l'essersi adoperato, dopo aver commesso l'infrazione, per eliminare le conseguenze dannose della violazione o l'aver riparato interamente il danno prodotto. Ove ricorrano le circostanze attenuanti, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione; per le infrazioni di cui all'articolo 138-bis, se ricorre una delle ipotesi attenuanti, il notaio è assoggettato soltanto alla sanzione pecuniaria, nella misura massima, prevista dallo stesso articolo 138-bis, comma 1. È stato conseguentemente abrogato l'art. 16 del r.d. 27 maggio 1923, n. 1324 (art. 52, comma 2, del decreto).

Con l'art. 27, che sostituisce l'art. 145 della legge notarile, si restringe l'ambito della recidiva al caso del notaio che "commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna".

L'art. 29 sostituisce l'art. 146 della legge notarile, riscrivendo in particolare la normativa sulla prescrizione dell'azione disciplinare. Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare è stato allungato (è stato portato a cinque anni); decorre dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa ovvero, per le infrazioni rilevate durante le ispezioni art. 128, comma 3, della legge notarile) commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo.

È stata introdotta la disciplina dell'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare: la richiesta di apertura del procedimento disciplinare e le decisioni che applicano una sanzione disciplinare interrompono la prescrizione, che ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se ricorrono più atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi. In nessun caso di interruzione può essere superato il termine di dieci anni.

Se per il fatto addebitato è iniziato procedimento penale, è prevista la sospensione della prescrizione, fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

La nuova disciplina ridurrà considerevolmente i casi in cui i risultati dell'attività ispettiva vengono vanificati dalla sopravvenienza della prescrizione degli illeciti rilevati. Resta comunque fermo l'obbligo di ultimare le ispezioni agli atti del biennio precedente entro il termine stabilito dall'art. 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89: 30 giugno per l'anno 2006 e 31 dicembre per l'anno 2007.

L'art. 30 modifica l'art. 147 della legge notarile, inserendovi, recependo gli orientamenti consolidati della Suprema Corte di Cassazione, l'espressa previsione della punibilità del notaio che non si attiene alle regole deontologiche della categoria.

L'art. 47 ha riformulato l'art. 159 della legge notarile, che disciplina la riabilitazione del notaio all'esercizio della professione dopo la destituzione, adeguandolo sistematicamente al nuovo ordinamento disciplinare.

L'art. 50 del decreto riformula l'art. 23 del r.d. 23 ottobre 1924, n. 1737, aggiornando la sanzione pecuniaria ivi indicata e prevedendo che tale sanzione non è più dovuta "per intero" nel caso della oblazione prevista dall'art. 151, secondo comma, della legge notarile (quest'ultima disposizione verrà sostituita dal 1º giugno 2007 dalla disciplina dettata dall'art. 147-bis, inserito nella legge notarile dall'art. 28 del decreto legislativo).

L'art. 51, che sostituisce l'art. 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64, ha aggiornato la sanzione pecuniaria per il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire nel registro somme e valori e nell'estratto di cui all'articolo 6, commi primo e secondo, ed all'articolo 7 della legge del 1934; a seguito delle predetta sostituzione, risulta abrogato il terzo comma dell'art. 10, che prevedeva una sanzione pecuniaria per "il semplice ritardo nell'invio degli estratti".

Il quarto comma dell'art. 52 abroga l'art. 14 del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666, che tra l'altro prevedeva l'anacronistico divieto per il notaio di esercitare le sue funzioni nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non più di due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora.

Con il regolamento previsto dall'art. 53 del decreto legislativo si provvederà all'aggiornamento delle sanzioni di cui all'art. 261 del r.d. 10 settembre 1914, n. 1326.

Si fa riserva di fornire più precise informazioni.
 

Roma, 23 agosto 2006

IL DIRETTORE GENERALE