Circolare 28 febbraio 2006 - Disposizioni in materia di titolo esecutivo

28 febbraio 2006

Circolare n. 3

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OGGETTO: Disposizioni in materia di titolo esecutivo (art. 2, comma 3, lett. e), del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80).


L'art. 2, comma 3, lett. e), del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. a G.U. n. 123 del 28 maggio 2005), ha, tra l'altro, sostituito l'art. 474 del codice di procedura civile, inserendo tra i titoli esecutivi anche le scritture private autenticate.

La legge 28 dicembre 2005 n. 263 (Suppl. a G.U. n. 301 del 28 dicembre 2005) ha poi apportato modifiche alla disciplina contenuta nel predetto articolo 2, comma 3, lett. e). Il testo dell'art. 474 del c.p.c., come definitivamente modificato, è riportato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 2005, nelle note all'art. 1 della legge 263 del 2005, a pag. 18.

Il testo novellato dell'art. 474 c.p.c. entrerà in vigore il 1º marzo 2006 (art. 2, comma 3-quater, del citato decreto legge n. 35 del 2005, modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge del 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente modificato dall'art. 1, comma 6, delle legge 263 del 2005 e poi ancora dall'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 271 (non ancora convertito), e dall'art. 39-quater del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito da legge in corso di pubblicazione.

In seguito alle suddette modifiche, sono titoli esecutivi:

  1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute; le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
  3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3). Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'art. 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2).

Conseguentemente l'atto pubblico è ora titolo esecutivo anche per le suddette obbligazioni di consegna e rilascio (ad esempio, obbligo di consegna degli immobili pattuito in un contratto di compravendita, di locazione o comodato), mentre a questo fine non è idonea la scrittura privata autenticata.

È stato posto il problema se, in seguito alle modifiche introdotte, possa essere rilasciata copia in forma esecutiva delle scritture private autenticate conservate, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute.

Sull'argomento, non ancora oggetto di indagini approfondite da parte della dottrina, si è ritenuto utile acquisire il parere dell'Ufficio legislativo e della Direzione generale della giustizia civile di questo Ministero.

Ai sensi del novellato comma 3 dell'art. 474 c.p.c., il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate portanti obbligazioni di somme di denaro. Tale disposizione non sembra, però, sufficiente ad escludere la necessità di spedizione in forma esecutiva, pur non avendo, la legge n. 80 del 2005, modificato il successivo art. 475 c.p.c. che, al 1º comma, dispone, tra l'altro, che "gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva".

L'espressione "atti ricevuti da notaio" contenuta nell'art. 475, che precedentemente era ritenuta applicarsi esclusivamente agli atti pubblici, sembrerebbe oggi dover ricomprendere anche le scritture private autenticate "ricevute in deposito" che, al pari degli atti pubblici rogati dal notaio, per valere come titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata, debbono essere spedite in forma esecutiva; la funzione dell'apposizione della formula esecutiva è, infatti, quella di "contrassegnare" la copia incorporante l'azione esecutiva, allorché il titolo originale rimane presso il notaio ed occorra servirsi di una copia autentica per documentare l'accertamento del diritto eseguibile, al fine di garantire, in tal modo, l'unicità del documento "titolo esecutivo".

Per le scritture private conservate nella raccolta del pubblico ufficiale autenticante, in buona sostanza, si applica la medesima disciplina che era precedentemente prevista per gli atti pubblici, avendo il legislatore ammesso per tali tipi di atti, il rilascio di copia esecutiva relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute.

Tale interpretazione lascerebbe fuori dalla previsione normativa le sole scritture private autenticate il cui originale sia stato rilasciato, le quali potrebbero, inoltre, essere autenticate in più originali.

In assenza di specificazioni della norma stessa, si ritiene, poi, che, successivamente all'entrata in vigore della novella, possono valere come titolo per l'esecuzione forzata anche quelle scritture in cui le firme siano state autenticate dal notaio prima dell'entrata in vigore della legge 80/2005, per cui possono essere rilasciate copie esecutive anche di tali titoli, ove conservati.

Del resto, avendo la copia esecutiva funzione probatoria, il principio regolatore non può che essere quello, proprio del diritto processuale, dell'immediata applicazione della nuova disciplina agli atti processuali posti in essere successivamente alla sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad una fattispecie pregressa.

Roma, 28 febbraio 2006

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO