Circolare 30 maggio 2007 - Disposizioni in materia di ispezioni e di procedimento disciplinare a carico dei notai

30 maggio 2007

Circolare n. 10

Ai Capi degli Archivi
Notarili Distrettuali
LORO SEDI

Ai Capi delle Circoscrizioni
Ispettive degli Archivi Notarili
LORO SEDI

e p.c. All'Ufficio Centrale del Bilancio
Sezione Archivi Notarili
SEDE


Facendo seguito alle circolari n. 10 del 23 agosto 2006 e n. 6 del 27 febbraio 2007, con le quali sono state segnalate le principali modifiche apportate dal decreto legislativo n. 249 del 2006 ed esaminate, in particolar modo, le disposizioni che sono entrate in vigore dal 26 agosto 2006 e l'art. 145-bis nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, inserito nella legge notarile dall'art. 28 del d.lgs. n. 249/06, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 50 del d.lgs. n. 249/06, si impartiscono ulteriori istruzioni circa l'applicazione delle disposizioni della legge notarile che apportano rilevanti modifiche alla disciplina attuale a decorrere dal 1º giugno 2007.

  1. Le ispezioni

    L'art. 128, come sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 249/06, prevede al primo comma che i notai presentino all'archivio notarile distrettuale per l'ispezione i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio, "nell'anno successivo ad ogni biennio"; in tal modo è stato posticipato al 31 dicembre di ogni anno l'obbligo di ultimare le ispezioni agli atti del biennio precedente.

    Il nuovo termine, come già precisato nella circolare n. 10 del 2006, deve ritenersi operante già per l'anno 2007, relativamente al biennio 2005-2006.

    Per il secondo comma dell'art. 128, il notaio che non adempie al predetto obbligo, è sospeso in via cautelare, fino a quando non vi abbia ottemperato, con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina adottato ai sensi dell'art. 158-sexies, "in quanto compatibile". Analoga previsione è contenuta nell'art. 132, primo comma, sostituito dall'art. 15 del d.lgs. n. 249/06, nei confronti del notaio che impedisce o ritarda l'esecuzione dell'ispezione straordinaria.

    La sospensione cautelare dovrà essere richiesta dall'"autorità che procede all'ispezione".

    Nei confronti del notaio che "impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli artt. 128 e 132" si promuoverà il procedimento disciplinare (art. 138, primo comma, lett. f).

    Il contenuto delle ispezioni è rimasto sostanzialmente invariato (si veda il terzo comma dell'art. 128, nel nuovo testo), salvo per quanto si dirà di seguito per le violazioni deontologiche.

    Circa le modalità di esecuzione delle ispezioni, è stato previsto dall'art. 129, primo comma, lett. a), nel testo sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n. 249/06, che le ispezioni agli atti dei notai possono essere eseguite "anche disgiuntamente" dal presidente del consiglio notarile (o dal consigliere da lui delegato) e dal capo dell'archivio notarile.

    L'art. 133, sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n. 249/06, conferma che il verbale ispettivo deve essere redatto in carta libera in duplice esemplare e che continuano ad applicarsi le attuali disposizioni regolamentari in materia di formazione e conservazione del verbale.

    È necessario che nella formazione del verbale, che rimane di competenza del capo dell'archivio, si presti particolare cura nella indicazione degli elementi che consentono di individuare con esattezza i fatti illeciti riscontrati, evitando errori che possano poi essere riproposti nel procedimento disciplinare, e che si adottino modalità di redazione che facilitino lo svolgimento delle successive attività collegate alle ispezioni (ad esempio, appare opportuno che le infrazioni vengano elencate per tipologie contraddistinte da un numero o da una lettera di alfabeto, in modo da consentirne il richiamo per relationem negli atti successivi).

    Ed in particolare, tenuto conto che la disciplina, contenuta nel decreto legislativo, che ha operato il riordino delle sanzioni e l'aumento di quelle pecuniarie presenta diversi termini di inizio dell'efficacia, si sottolinea l'esigenza, per le ispezioni aventi ad oggetto atti ricevuti dai notai negli anni 2006 e 2007, che si distinguano all'interno dei verbali le violazioni commesse anteriormente/successivamente al 26 agosto 2006 ed anche, per le infrazioni punibili con la sola sanzione pecuniaria (ai fini del calcolo dell'importo che deve essere versato dal notaio ai sensi dell'art. 145-bis della legge notarile), quelle commesse anteriormente/successivamente al 1º giugno 2007. È evidente che la sola indicazione del numero di repertorio non consente per le infrazioni ricadenti nei periodi in questione di individuare le disposizioni applicabili, ed è quindi necessario che le SS.LL. riportino a verbale la data in cui l'illecito è stato commesso o, comunque, inseriscano indicazioni temporali che consentano di individuare con immediatezza la disciplina applicabile.

    I verbali devono continuare ad essere comunicati al procuratore della Repubblica e al Consiglio notarile, secondo le norme regolamentari attualmente in vigore.

  2. Le violazioni deontologiche

    L'art. 10 del d.lgs. n. 249/06 ha inserito nella legge notarile l'art. 93-bis, il cui primo comma prevede la competenza del Consiglio notarile distrettuale a vigilare sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato. Nel secondo e terzo comma dell'art. 93-bis sono specificati i poteri demandati rispettivamente ai consigli notarili distrettuali ed al Consiglio nazionale del notariato.

    In particolare, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile, possono esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati, e assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici, tra i quali vanno compresi gli archivi notarili.

    Le predette attività devono essere richieste all'Archivio notarile per iscritto, con indicazione della delibera del consiglio notarile competente che ha autorizzato il presidente del consiglio a svolgere l'attività richiesta, e del motivo della richiesta. Se per lo svolgimento delle predette attività è stato incaricato, ai sensi del secondo comma dell'art. 93-bis della legge notarile, un componente del collegio notarile, dovrà essere data comunicazione all'archivio anche della delega conferita dal consiglio.

    In particolare, nel caso di richiesta di esame delle copie repertoriali, devono essere indicati nella richiesta la tipologia dei repertori i cui estratti si intende esaminare e il periodo oggetto della verifica; inoltre, deve essere data assicurazione che sia stato dato effettivo previo avviso ai notai interessati. In occasione dell'eventuale rilascio di copie degli estratti si menzioneranno i dati identificativi della richiesta, l'uso per il quale le copie sono state richieste ed a cui devono esclusivamente servire.

    Il rilascio della copia dei predetti documenti è subordinato al pagamento del costo di riproduzione, nella misura dell'importo fisso di euro 0,52 per il rilascio da una a due facciate, di euro 1,04 da tre a quattro facciate e così di seguito (la misura del rimborso del costo di riproduzione è stata fissata, da ultimo, con la circolare del Ministero della Giustizia 8 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2006). Le somme dovute verranno riscosse dall'archivio notarile competente sull'articolo 140 (proventi e recuperi vari) parte attiva del bilancio.

    Il secondo comma dell'art. 129 prevede che "Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui delegato rilevano, in occasione delle ispezioni, anche le violazioni delle norme deontologiche". Nel caso delle ispezioni agli atti del presidente del consiglio notarile e dei consiglieri delegati, l'ispettore è tenuto ad informare il consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare delle violazioni deontologiche riscontrate.

    L'accertamento di tale tipologia di infrazioni verrà documentata con il verbale di ispezione, in cui devono essere indicati, anche per questo tipo di infrazioni, ai sensi dell'art. 253 del regolamento notarile (richiamato dall'art. 257 dello stesso regolamento, per i verbali ispettivi al presidente del consiglio notarile), le fattispecie rilevate e, succintamente, le osservazioni fatte nel corso delle operazioni e le eventuali deduzioni del notaio.

    Il terzo comma dell'art. 129, prevede che gli archivi notarili devono fornire al consiglio notarile distrettuale tutti gli elementi in loro possesso in merito alle violazioni deontologiche. Se tali elementi vengono acquisiti nel corso delle ispezioni, il capo dell'archivio informerà il presidente del consiglio notarile distrettuale (o il consigliere da lui delegato).

    Le predette attività devono essere informate al principio di leale cooperazione istituzionale.

  3. Procedimento disciplinare

    C1) La competenza
    Per il terzo comma dell'art. 135 della legge notarile, sostituito art. 19 del d.lgs. n. 249/06, "Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d'appello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge". Si tratta di una competenza esclusiva, che include l'applicazione di tutte le tipologie di sanzioni disciplinari, inclusi censura e avvertimento.

    Gli artt. 148, 149, 149-bis, 149-ter, 150, 150-bis, 150-ter e 151 (come sostituiti o inseriti dagli artt. 32-37 del d.lgs. n. 249/60), istituiscono le Commissioni amministrative regionali di disciplina e dettano la disciplina che ne regola la collocazione nelle circoscrizioni territoriali, la sede, la durata, la composizione, la nomina del Presidente e l'elezione dei componenti, le cause di incompatibilità, ineleggibilità, di decadenza e revoca, i compensi, le spese ed altri aspetti organizzativi e procedurali.

    Il primo comma dell'art. 152 della legge notarile (articolo sostituito dall'art. 38 del d.lgs. n. 249/06), ai fini della determinazione della competenza territoriale, adotta il criterio del luogo in cui l'illecito è commesso: "Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede".

    Per i procedimenti a carico dei componenti della Commissione è predeterminato un criterio per lo spostamento della competenza ad altra Commissione, in particolare alla "Commissione della circoscrizione confinante alla quale è assegnato il maggior numero di posti di notaio. Per la Sicilia e la Sardegna tale competenza spetta rispettivamente alla Commissione della Calabria ed a quella della Liguria".

    C2) L'iniziativa del procedimento disciplinare
    L'art. 153 della legge notarile, come sostituito dall'art. 39 del d.lgs. n. 249/06, individua i titolari dell'azione disciplinare, utilizzando sotto il profilo territoriale lo stesso criterio adottato per definire la competenza delle commissioni.

    Per il primo comma, l'iniziativa del procedimento disciplinare spetta:

    Ne consegue che il capo dell'archivio notarile ha l'iniziativa del procedimento disciplinare per le infrazioni rilevate nelle ispezioni ordinarie, sia se eseguite sugli atti dei notai quanto, dall'ispettore, su quelli del presidente del consiglio notarile o di un notaio delegato; la medesima competenza è prevista per le violazioni riscontrate in occasione di ispezioni straordinarie, anche nel caso in cui l'incaricato all'ispezione straordinaria sia soggetto diverso dal capo dell'archivio.

    Si ribadisce che nel caso di trasferimento del notaio in una sede di altro distretto dopo la commissione dell'infrazione, la competenza a promuovere il procedimento spetta al capo dell'archivio notarile del distretto al quale il notaio risultava iscritto al momento della commessa infrazione.

    L'iniziativa del procedimento disciplinare per le eventuali violazioni delle norme deontologiche riscontrate, non spetta al capo dell'archivio notarile, in quanto la "rilevazione" di tale tipologia di infrazioni non rientra tra le sue competenze. Tale precisazione non vale nei casi in cui la previsione deontologica violata sia di natura non innovativa, nel senso che codifichi un precetto già contenuto o comunque desumibile dalla legge, la cui violazione comporti di per sè una infrazione perseguibile per legge.

    L'art. 93-ter della legge notarile, nel testo introdotto dall'art. 10 del d.lgs. n. 249/06, prevede tra l'altro che, nel caso vengano rilevate violazioni deontologiche, "il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 153 ovvero se, al tempo della commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio di altro distretto, ne dà notizia al consiglio di tale distretto".

    Il secondo comma dell'art. 153 sancisce l'obbligatorietà dell'azione disciplinare, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. Circa l'espressione "senza indugio" contenuta in questa disposizione, si rinvia a quanto già chiarito al punto B) della circolare n. 6 del 2007.

    Il terzo comma dell'art. 153, prevede che "Nella richiesta di procedimento l'organo che lo promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni". Occorre quindi la chiara ed esatta indicazione del fatto contestato, delle norme che si ritengono essere state violate e del tipo di sanzione applicabile. È opportuno che sia oggetto della richiesta di procedimento anche la recidiva (i precedenti disciplinari che la integrano), ove questa sia elemento costitutivo della violazione addebitata (si veda per esempio, l'art. 138, primo comma, lett. a ed e, legge notarile).

    Nel caso di richiesta di procedimento a seguito di ispezione, si ritiene opportuno che venga allegata alla richiesta copia del verbale.

    Si rimanda al punto A) della circolare n. 6 del 2007, per il caso in cui si debba promuovere l'azione disciplinare e l'Archivio abbia già svolto attività riguardanti la procedura di cui all'art. 145-bis della legge notarile.

    In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione, la richiesta di procedimento sarà inoltrata alla Commissione di disciplina competente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altre modalità, concordate con la Commissione di disciplina, che comunque consentano di acquisire una documentazione che attesti l'avvenuta ricezione della richiesta da parte dell'autorità competente (per es. mediante consegna a mano presso la sede della commissione, con acquisizione della ricevuta di consegna).

    È opportuno che per ciascuna richiesta di procedimento disciplinare venga costituito, all'interno del fascicolo del notaio, un apposito sottofascicolo contenente tutti gli atti del singolo procedimento, con indice riepilogativo dei documenti in esso conservati.

    Si segnala inoltre l'opportunità di creare un registro in cui annotare le attività svolte nei vari procedimenti, che faciliti l'individuazione degli adempimenti da eseguire nel rispetto dei termini prescritti.

    L'art. 153 si applica "ai procedimenti disciplinari promossi dal 1º giugno 2007" (art. 54 del d.lgs. n. 249/06), che possono riferirsi ad infrazioni rilevate sia prima che dopo tale data; tale norma non è quindi applicabile, anche per ovvi motivi logici, ai procedimenti disciplinari promossi anteriormente all'1 giugno 2007 o a quelli che non sono stati attivati per decisione dell'organo titolare dell'azione disciplinare. Ne consegue che per le infrazioni rilevate anteriormente al 1º giugno 2007, occorrerà assicurarsi presso gli organi competenti se sia stato promosso, o meno, il procedimento disciplinare e, ove il procedimento non risulti promosso, sarà necessario chiedere anche il motivo del mancato esercizio dell'azione disciplinare, provvedendo poi di conseguenza.

    C3) Il procedimento innanzi la Commissione di disciplina
    L'art. 154 della legge notarile, sostituito dall'art. 40 del d.lgs. n. 249/06, disciplina i casi di astensione e ricusazione dei componenti della commissione (richiamando rispettivamente i casi indicati negli artt. 51 e 52 c.p.c.).

    L'art. 155 legge notarile, sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 249/06, disciplina le attività che devono essere svolte dal presidente della Commissione nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta. In particolare deve essere dato immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), nonchè al notaio incolpato.

    Il notaio, nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso, può presentare una memoria (art. 155, comma 2).

    "Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria", il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara non luogo a procedere (art. 155, comma 3); entro lo stesso termine, se non ricorre il non luogo a procedere, il presidente del collegio fissa la data per la discussione, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima (art. 156, come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. n. 249/06).

    Il provvedimento di non luogo a procedere viene comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1 dell'art. 155, che possono impugnarlo ai sensi dell'articolo 158, comma 1.

    L'articolo 156-bis, inserito dall'art. 42 del d.lgs. n. 249/06, disciplina la fase della discussione innanzi alla commissione di disciplina, alla quale "possono partecipare" l'organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati, e gli eventuali altri soggetti intervenuti ai sensi del comma 5. In particolare, al secondo comma, si facoltizza il notaio, il presidente del consiglio notarile ed il conservatore dell'archivio notarile a partecipare personalmente alla discussione - che si svolge in camera di consiglio-, senza la necessità dell'assistenza tecnica di un difensore.

    Almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione, le parti possono presentare memorie e indicare i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi; almeno due giorni prima dell'udienza sono indicate le prove contrarie (art. 156-bis, comma 4). Il collegio, comunque, può assumere, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione (art. 156-bis, comma 7).

    I soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a) e b), se non hanno richiesto l'apertura del procedimento, possono intervenire fino a quando non è adottata la decisione finale, presentare memorie e indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4 e partecipare alla discussione orale, che è aperta con la relazione svolta dal relatore.

    Se, a seguito di "diversa qualificazione giuridica", il collegio ritiene che per il fatto addebitato possa essere applicata una "sanzione di maggiore gravità", il presidente ne informa le parti, fissando una nuova data per la discussione, che deve avere luogo nei successivi venti giorni. Le parti possono presentare memorie e indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4 (art. 156-bis, comma 8).

    Se invece emergono fatti diversi da quello addebitato, il collegio, al quale non è riconosciuto il potere di iniziare il procedimento disciplinare d'ufficio, rimette gli atti all'organo che ha promosso il procedimento per le valutazioni di competenza (art. 156-bis, comma 9). Dopo l'assunzione delle prove vengono svolte le conclusioni, nell'ordine, dall'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento, da quello che eventualmente vi è intervenuto, dal notaio o, se nominato, dal suo difensore (art. 156-bis, comma 10). In tale occasione il capo dell'archivio formulerà la proposta definitiva relativa alla specie e all'entità della sanzione. Il notaio può rendere dichiarazioni spontanee in ogni momento fino alla chiusura della discussione (art. 156-bis, comma 11).

    Il collegio delibera immediatamente dopo la chiusura della discussione, in camera di consiglio senza la presenza delle parti; il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione, che è depositata non oltre i trenta giorni successivi. Dell'avvenuto deposito è dato tempestivo avviso alle parti, compreso il conservatore che ha eventualmente promosso il procedimento disciplinare (art. 157 della legge notarile, come sostituito dall'art. 44 del d.lgs. n. 249/06).

    Per partecipare alla discussione innanzi alla Commissione di disciplina non occorre apposita autorizzazione dell'Ufficio Centrale, anche se lo svolgimento di tale attività comporti spese di missione; quest'ultime devono essere imputate all'articolo 103 parte passiva del bilancio. Restano ferme le disposizioni che prevedono la preventiva autorizzazione all'uso di particolari mezzi di trasporto.

    C4) Le impugnazioni
    L'art. 158, sostituito dall'art. 45 del d.lgs. n. 249/06, prevede al primo comma che "Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione disciplinare, con reclamo alla corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito".

    Nel giudizio di impugnazione è obbligatorio il patrocinio di un avvocato (art. 158, secondo comma). Ne consegue che il capo dell'archivio notarile può impugnare, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, le decisioni della Commissione di disciplina che non abbiano accolto totalmente o parzialmente le proprie conclusioni, semprechè si ritengano sussistenti validi motivi di impugnazione. In tal caso, si dovrà trasmettere alla competente Avvocatura copia della decisione della Commissione di disciplina, unitamente ad una relazione sui fatti del procedimento e sui motivi di impugnazione, oltre copia dei documenti relativi al procedimento ritenuti utili ai fini del gravame. Anche nel caso in cui sia invece il notaio ad impugnare la decisione, si trasmetterà all'Avvocatura competente una relazione, controdeducendo in merito ai motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, e copia dei documenti relativi al procedimento.

    Va peraltro rilevato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 158, le decisioni della Commissione diventano esecutive "se non è proposto reclamo nei termini di cui al comma 1". Ne consegue che appare opportuno, al fine di rendere esecutive le decisioni di condanna e di evitare una possibile prescrizione dell'illecito, che si provveda alla notificazione della decisione che prevede l'applicazione di una sanzione al notaio, in modo da far decorrere il termine breve di impugnazione. Circa la notifica della decisione della Commissione di disciplina, in attesa delle norme di attuazione, si ritiene che possa essere eseguita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica tramite ufficiale giudiziario.

    Occorre poi porre attenzione al primo comma dell'art. 158-decies, che prescrive che "Gli atti, i provvedimenti e le decisioni relativi al procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare sono comunicati o notificati al notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto". Ne consegue che, una volta instaurato il procedimento disciplinare, si deve verificare se il notaio ha eletto o meno domicilio.

    L'art. 158-bis regola la procedura innanzi alla corte d'appello, richiamando gli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile.

    L'art. 158-ter disciplina il ricorso in Cassazione, che potrà essere proposto dal capo dell'archivio notarile con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato. "La sentenza della corte d'appello è immediatamente esecutiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile" (art. 158-ter, comma 3).

    C5) Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale</<br /> Con l'art. 158-quinquies è stato regolato il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale in conformità alle regole fissate dalla Corte Costituzionale n. 40 del 1990. Nel caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero ne dà immediatamente comunicazione al presidente del consiglio notarile distrettuale di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), specificando il reato per il quale si procede.

    Se si procede in sede penale per lo stesso fatto (in altri termini se debbono essere accertate le stesse circostanze e situazioni oggettive e soggettive) il procedimento disciplinare è sospeso, fino a quando non è passata in giudicato la sentenza penale; se invece il processo penale risulta connesso, il procedimento disciplinare può essere sospeso a richiesta del notaio.

    Il terzo comma dell'art. 158-quinquies, in conformità all'art. 653 c.p.p. nel testo novellato dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97, individua gli effetti vincolanti delle decisioni penali sul procedimento disciplinare, prevedendo che la sentenza penale, anche se è stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., "fa stato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che il fatto è stato commesso dall'autore".

    1. al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario aveva sede il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede;
    2. al presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto ovvero, se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5.
    3. al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonchè al conservatore incaricato ai sensi dell' articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo.
  4. Le misure cautelari

    L'art. 46 del d.lgs. n. 249/06 aggiunge, tra l'altro, alla legge notarile gli artt. 158 sexies e septies che disciplinano la sospensione cautelare dall'esercizio della professione notarile e le altre misure cautelari, in sostituzione dell'istituto dell'inabilitazione.

    La sospensione è obbligatoria soltanto per il caso del notaio "che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o che stia scontando una pena restrittiva della libertà personale" (art. 158 sexies, comma 4; per la revoca della predetta sospensione cautelare, si veda il comma 6). L'autorità giudiziaria deve comunicare i provvedimenti comportanti la sospensione cautelare obbligatoria o la revoca della stessa "al presidente del consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto nonchè al consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare, se diverso"; tali provvedimenti sono comunicati anche all'archivio notarile del distretto al cui collegio il notaio è iscritto (art. 158 sexies, comma 8).

    Con il primo comma dell'art. 52 del d.lgs. n. 249/06 è stato abrogato, tra l'altro, l'art. 5, primo comma n. 3) della legge notarile, laddove prevede, nel caso di esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai dall'esercizio dell'azione penale sino al definitivo proscioglimento o alla declaratoria di estinzione del reato.

    Se vengono addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili o quando ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti, possono essere disposte in via cautelare la sospensione del notaio od ogni altra opportuna misura cautelare, ad istanza dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento disciplinare (e, quindi, anche del capo dell'archivio, per le infrazioni di sua competenza) o di quello che vi è intervenuto ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. Se il procedimento non è ancora iniziato, la misura cautelare può essere adottata ad istanza di uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a), b) e c)) (art. 158-sexies, comma 1).

    La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere altresì disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1 (e, quindi, anche del capo dell'archivio), nei confronti del notaio contro il quale è stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 142-bis, a ragione della gravità del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.

    Le misure cautelari di cui ai commi 1 e 2 possono essere revocate in qualsiasi momento, anche d'ufficio, quando vengono meno i relativi presupposti; in altri termini, la revoca non si produce automaticamente al venir meno dei presupposti, occorrendo una decisione della commissione di disciplina.

    Le misure cautelari, ove disposte prima dell'inizio del procedimento disciplinare, divengono inefficaci se, entro trenta giorni dalla loro adozione, non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare medesimo.

    "In ogni caso, le misure cautelari perdono efficacia in caso di decisione, anche non definitiva, di proscioglimento" (comma 7).

    Il comma 9 fissa la durata massima della sospensione cautelare, che non può superare i cinque anni anche non continuativi. Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo durante il quale il procedimento disciplinare è sospeso ai sensi dell'articolo 158-quinquies, commi 2 e 4.

    L'art. 158-septies fissa la competenza circa l'adozione delle misure cautelari: se sono richieste prima dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso, fino a quando la decisione non è divenuta definitiva, sono adottate dalla Commissione; se il procedimento disciplinare è in sede di impugnazione, anche dinanzi alla Corte di cassazione, la competenza spetta alla Corte d'appello.

    L'art. 158-octies disciplina il procedimento per l'adozione delle misure cautelari, in particolare la convocazione delle parti, i casi in cui si può procedere senza convocazione, il termine entro cui deve essere adottata la decisione.

    L'art. 158-novies regola il reclamo avverso i provvedimenti cautelari: quelli pronunciati dalla Commissione sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione; quelli adottati dalla Corte d'appello, ai sensi dell'articolo 158-septies, comma 2, sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello nel cui distretto è ubicata la sede della Commissione più vicina. Contro le decisioni pronunciate dalla Corte d'appello in sede di reclamo, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. L'impugnazione dei provvedimenti cautelari non ne sospende l'esecuzione.

  5. La comunicazione delle decisioni e l'esecuzione delle sanzioni

    Gli artt. 158-decies e art. 158-undecies disciplinano la comunicazione o la notifica degli atti, dei provvedimenti e delle decisioni relativi al procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare.

    In particolare l'art. 158-undecies prescrive, tra l'altro, che le decisioni, anche di natura cautelare, della Commissione, della Corte d'appello e della Corte di cassazione sono comunicate all'archivio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio, salvo che lo stesso abbia partecipato al procedimento.

    I modi e le forme previsti dal codice di procedura civile si applicano, per espressa disposizione di legge, alle comunicazioni e notificazioni relative ai procedimenti disciplinari e cautelari dinanzi alle Corti d'appello e alla Corte di Cassazione (art. 158-decies, comma 3, inserito dall'art. 46 del d.lgs. n. 249/06).

    Il capo dell'archivio notarile che ha partecipato al procedimento trasmetterà copia delle decisioni della Commissione, della Corte d'appello e della Corte di cassazione, entro novanta giorni da quando siano pervenute in ufficio, in via telematica all'indirizzo ucan@giustizia.it, a questo Ufficio Centrale, che provvederà ad inserire quelle di maggiore interesse nell'attuale raccolta delle sentenze e a darne diffusione. Le SS.LL., all'atto della trasmissione, comunicheranno se le decisioni siano, o meno, inoppugnabili e, ove lo siano, da quale data sono diventate definitive; se le decisioni diventano inoppugnabili successivamente alla loro trasmissione, di tale circostanza daranno notizia a questo Ufficio con le medesime modalità.

    L'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari è di competenza del presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio è iscritto, che ne deve dare informazione immediata al procuratore della Repubblica e al capo dell'archivio notarile competenti per il luogo in cui ha sede il notaio e, se diversi, al procuratore della Repubblica ed al consiglio notarile competenti ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere a) e b)) (art. 158-quater, primo comma).

    Nella relazione sull'attività svolta in sede di ispezione (circolare n. 259 del 12 febbraio 1971) si indicheranno, oltre a quanto già prescritto dalle precedenti circolari, il numero delle procedure che sono state definite ai sensi dell'art. 145-bis della legge notarile (precisando quante si sono concluse con la dichiarazione dell'estinzione degli illeciti disciplinari e quante con il rigetto della richiesta del notaio) e delle richieste di procedimento disciplinare trasmesse alla commissione di disciplina.

    Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni.


Roma, 30 maggio 2007

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Cons. Antonio Oricchio