Circolare 17 giugno 2003 - Consultazione del Sistema Informativo del casellario giudiziale da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi. Applicazione transitoria dell'art. 39 del d.P.R. n. 313/2002 contenente il Testo unico in materia di casellario giudiziale

17 giugno 2003

Prot. n. 3194 (Cas. III)

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sigg. Responsabili degli Uffici locali del Casellario Giudiziale

e p. c.
Ai Sigg. Presidenti di Corte di Appello
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Ai Sigg. Presidenti di Tribunale
LORO SEDI
 
Dagli uffici locali del casellario giudiziale è pervenuta notizia delle numerose lamentele espresse dai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per le problematiche insorte a seguito dell'equiparazione - presente nel d.P.R. n. 313/2002 - del certificato rilasciabile a detti soggetti (art. 28 t.u.) a quello rilasciabile al privato (art. 24 t.u.).

Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi, traggono dal contenuto del certificato di cui all'articolo 24 - ridotto rispetto alla totalità dei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale - una conoscenza parziale delle possibili iscrizioni che possono riguardare una determinata persona, laddove, invece, per essi ricorre l'esigenza di acquisire anche le informazioni delle quali il comma 1 dell'articolo citato esclude la menzione nel certificato.

E' noto, infatti, che a molte pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi - nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza - incombe l'obbligo di operare accertamenti, per il tramite della certificazione del casellario, sull'esistenza di iscrizioni relative alla commissione di determinati tipi di reati o di decisioni (es. decreti penali; applicazione della pena su richiesta delle parti; applicazione di misure di prevenzione) o di eventi giudiziari (es. avvenuto pagamento di pena pecuniaria), a carico dei destinatari dei provvedimenti amministrativi. Le risultanze della verifica possono condizionare l'esito del procedimento (per revisione delle patenti, rilascio di passaporti, licenze di porto d'armi, licenze di commercio, ecc.).

I certificati rilasciabili ai sensi dell'art. 28 t. u., nella maggior parte dei casi, per effetto dei citati limiti di contenuto, non consentono ai suddetti soggetti di acquisire le informazioni indispensabili per l'espletamento delle attività connesse allo svolgimento dei procedimenti, dei quali alcuni sono stati sopra indicati per fini esemplificativi.

Il disagio determinatosi per effetto delle insorte problematiche è stato rappresentato all'Ufficio centrale, oltre che dagli uffici locali, direttamente da funzionari del Ministero dell'Interno, da prefetti, da funzionari della Polizia di Stato, nonché da enti, quali Comuni appaltanti di lavori pubblici, e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il protrarsi della situazione intralcerebbe in maniera non indifferente l'espletamento di rilevanti attività della pubblica amministrazione dando luogo ad una notevole disfunzione dell'apparato amministrativo. Al fine di evitare che detto evento si verifichi, l'Ufficio centrale del casellario ha realizzato sull'attuale Sistema Informativo (S.I.C.) una procedura che anticipa con una modalità transitoria l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39 t.u..

Il decreto dirigenziale relativo all'art. 46 t.u., (emanato il 1° aprile 2003 e pubblicato contestualmente ad altri sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 8 del 30 aprile 2003), alla lettera F), in materia di consultazione diretta del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, dispone che la certificazione di cui all'art. 39 t.u. sia assicurata dal momento dell'operatività del sistema di interconnessione con i detti soggetti.

Stante l'attuale assenza del sistema di interconnessione ed incombendo la necessità di dare soluzione alle problematiche rappresentate, la nuova procedura - individuabile con le sigle CDS e AP - rende possibile la consultazione del S.I.C. , in via transitoria, tramite l'intermediazione dell'ufficio centrale e degli uffici - 3 - locali del casellario, che rilasceranno, a richiesta delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, apposita certificazione per i casi e le finalità previste dall'art. 39 t.u..

La procedura attiva la produzione soltanto del certificato generale del casellario giudiziale e non anche quella relativa agli altri due tipi, certificato penale e certificato civile.

Il certificato prodotto contiene la totalità delle iscrizioni riguardanti una determinata persona.

Il rilascio deve avvenire solo a seguito di presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.

La richiesta di accesso ai dati del S.I.C. deve contenere l'indicazione della concreta finalità che il soggetto, nell'ambito dell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite, intende conseguire o per effetto di norme che regolamentano il procedimento amministrativo o per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (art. 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Su ogni richiesta devono essere apposti il numero di protocollo e la data di arrivo della stessa alla Procura della Repubblica ove ha sede l'ufficio locale del casellario. La produzione del certificato è condizionata e subordinata all'inserimento dei dati suddetti, di volta in volta nel S.I.C., che li acquisisce e li riproduce nell'avvertenza posta in calce alle iscrizioni menzionate nel certificato.

Il testo dell'avvertenza è il seguente:
Il certificato sopra esteso viene rilasciato in data odierna, a seguito di richiesta (Prot. n. del ) della pubblica amministrazione e gestore di pubblici servizi finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulla dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato.

All'amministrazione ed al gestore di pubblico servizio incombe l'obbligo della riservatezza dei dati di cui viene a conoscenza e del trattamento degli stessi limitato alle esigenze connesse al procedimento amministrativo che ha determinato la richiesta (articoli 43, 46 e 71 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in relazione alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135).
 
 
Roma, 17 giugno 2003
 
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Iannini
 

Le richieste, alla stregua di quelle riguardanti altri tipi di certificati, vanno conservate nell'ufficio locale per un tempo non inferiore a cinque anni dalla data di ricezione.

Alla presente è allegata una nota contenente istruzioni tecniche riguardanti la procedura CDS AP.

Si pregano i sigg. Procuratori della Repubblica di disporre che la presente nota venga portata a conoscenza del personale ed in particolare di quello addetto all'ufficio locale del casellario e che sia data assicurazione all'Ufficio centrale del casellario (Piazza Firenze, 27 - 00186 Roma) dell'avvenuta ricezione della stessa.