Nota 21 dicembre 2004 - Spese di giustizia. Indennità da corrispondere ai magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari). Comunicazione dell'istituendo capitolo 1362.

21 dicembre 2004

Prot. n. 1/13729/U/NV/45

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori Generali
LORO SEDI

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
Roma

Si comunica che, con il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di una migliore specificazione delle spese di giustizia, ha previsto l'istituzione del capitolo 1362 "indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'irap a carico dello Stato".

Nel prossimo esercizio, quindi, con l'approvazione del citato disegno di legge, la spesa avente ad oggetto il capitolo 1360 non sarà più articolata nei piani gestionali 01 "compensi alla magistratura onoraria" e 02 "altre spese di giustizia", essendo stata prevista l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio cui imputare le indennità da corrispondere ai magistrati onorari. Pertanto, a partire dall'anno 2005, in previsione dell'approvazione delle disposizioni contenute nel citato disegno di legge, gli Uffici giudiziari che corrispondono indennità (art. 64 Testo Unico sulle spese di giustizia) ai magistrati onorari, con riferimento ai giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, dovranno indicare nel modello di pagamento di cui all'art. 177 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/02) l'istituendo capitolo di bilancio 1362. Tutti gli altri pagamenti afferenti le spese di giustizia dovranno, invece, essere imputati al capitolo 1360 "spese di giustizia &.".

Di conseguenza, ai fini del successivo rimborso delle somme anticipate da Poste Italiane s.p.a., questa Direzione Generale provvederà ad emettere, in favore dei funzionari delegati alle regolazioni contabili di cui agli articoli 183 e 184 del citato T.U., distinti ordini di accreditamento per ciascuno dei suddetti capitoli. I versamenti di ritenute ed imposte dovranno essere effettuati prelevando i fondi necessari sul corrispondente capitolo di bilancio (1360, 1362) cui sono stati imputati i relativi pagamenti.

Sempre in previsione dell'approvazione delle disposizioni contenute nel sopra citato disegno di legge, si informa, infine, che si provvederà a comunicare quanto sopra indicato a Poste Italiane s.p.a. al fine di assicurare la corretta regolazione delle anticipazioni per spese di giustizia che verranno effettuate nel prossimo esercizio finanziario.

Le SS.VV. avranno cura di diffondere le disposizioni di cui alla presente nota a tutti gli uffici del distretto che effettuano pagamenti per spese di giustizia.

Roma, 21 dicembre 2004 

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele