Circolare 4 dicembre 1989 - Misure di prevenzione personali e patrimoniali emesse ex legge 646/82 (stampo mafioso)

4 dicembre 1989

Ai Signori Presidenti presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Come è noto, con Decreto Ministeriale del 28 novembre 1988 è stato istituito per gli uffici giudiziari interessati, in relazione alle diverse competenze funzionali, un unico registro di cancelleria per uniformare il metodo di registrazione delle misure di prevenzione sia personali sia patrimoniali previste dalla Legge 23/12/1956 n. 423 e successive modificazioni (vedasi B.U. n. 23 del 15/12/1988 pubblicato il 20/3/1989).

Si è ritenuto, pertanto, di predisporre gli allegati modelli per la rilevazione dei dati da parte dei Tribunali competenti, delle Corti di Appello e della Corte di Cassazione sia per agevolare i compilatori dei prospetti stessi in quanto i dati richiesti possono essere facilmente ricavati dai registri appositamente istituiti sia per consentire all'ufficio Vº di questa Direzione Generale di poter seguire l'iter delle procedure relative alle misure di prevenzione nelle varie fasi in caso di gravame.

Nei modelli di competenza delle Corti di Appello e della Corte di Cassazione è infatti prevista, ai fini dei necessari riferimenti, anche la colonna nella quale deve essere annotato rispettivamente dai compilatori, nel caso in cui avverso i provvedimenti emessi sia interposta impugnazione, il numero assunto dalla procedura nel registro istituito per i Tribunali o per le Corti di Appello.

Si sottolinea che questa Direzione Generale, con note del 23/1/1985 e del 10/9/1987, ha chiesto di rilevare solamente le misure di prevenzione emesse ai sensi della legge 646/82. L'inserimento nei prospetti anche delle misure di prevenzione applicate ai sensi di differenti normative, nel rendere estremamente difficoltoso il compito degli operatori di questa Direzione, sposta gli obiettivi che la rilevazione si prefigge. Gli uffici competenti dovranno segnalare, in futuro, esclusivamente i provvedimenti emessi ai sensi della legge 646/82.

Si inviano, pertanto, i nuovi prospetti di rilevazione in sostituzione di quelli precedentemente trasmessi che, debitamente compilati dagli uffici interessati, dovranno essere restituiti a questo Ministero ogni 6 mesi (cioè al 31 dicembre e al 30 giugno di ciascun anno) entro i 30 giorni successivi alla scadenza semestrale. I prospetti dovranno essere corredati dalle copie dei relativi provvedimenti comunque emessi dalle competenti autorità (e cioè sia di accoglimento sia di rigetto o interlocutori).

Da ultimo, si segnala che nei nuovi prospetti deve essere indicato nelle apposite colonne predisposte anche il numero delle procedure iscritte, esaurite e pendenti presso ciascun ufficio competente alla fine di ogni semestre (1 gennaio / 30 giugno; 1 luglio / 31 dicembre di ciascun anno) esclusivamente in relazione alle procedure riguardanti l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di stampo mafioso.

Nell'invitare le SS.LL. ad impartire le più opportune disposizioni affinché tutti gli uffici si attengano scrupolosamente a quanto puntualizzato nella presente, si prega di voler dare un cortese cenno di assicurazione.

Roma, 4 dicembre 1989 

IL DIRETTORE GENERALE
Piero Callà