Nota 9 aprile 2003 - Applicazione dell'art. 71, comma 3, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002)

9 aprile 2003

A tutti i Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
 A tutti i Sigg. Procuratori Generali

LORO SEDI

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si rappresenta che le Poste Italiane s.p.a., con la nota del 20 dicembre 2002 hanno rilevato, che l'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 115/2002, così come definito, "non permette alcun controllo da parte degli operatori postali sulla data certa di ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'art. 177 T.U."; tale disposizione, infatti, da una prima lettura, "sembra prevedere un invio postale ordinario dell'avviso di pagamento".
Le Poste Italiane s.p.a., dunque, al fine di evitare possibili disservizi, ritengono necessario disporre che il periodo di validità del modello sia di 200 giorni solari dalla data di emissione del modello di pagamento.

In merito si rileva che tale soluzione non può essere condivisa in considerazione del fatto che l'art. 71, comma 3, del T.U. prevede espressamente che, in caso di pagamento in contanti, l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro ducento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'art. 177 T.U.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
L'art. 177 T.U. dispone che "entro un mese dall'emissione dell'ordine o del decreto di pagamento, il modello è trasmesso &&.nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento".
Tale disposizione, però, non specifica come debba essere inviato l'avviso di pagamento al beneficiario.
Orbene, posto che l'art. 1 del R.D. 17 marzo 1927, n. 550 prevede che "per dare notizia ai creditori dell'emissione degli ordini di pagamento a loro favore, l'ufficio emittente compila opportuno avviso da recapitarsi a mezzo dell'ufficio postale, o in altro modo, all'interessato", al fine di superare le difficoltà insorte per l'applicazione dell'art. 71 del T.U., gli uffici giudiziari dovranno osservare le seguenti disposizioni:

  1. nel caso in cui sia stato disposto il pagamento in contanti (articoli 176, comma 1 e 2, TU) - e limitatamente alle liquidazioni relative alle indennità e alle spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, alle indennità e alle spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al Titolo V della parte II e alle spettanze degli ausiliari del magistrato (art.71, comma 1, TU) - la comunicazione al beneficiario dell'avviso di pagamento deve essere effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano.

L'ufficio, quindi, in caso di consegna a mano, deve annotare sull'originale del modello la data di consegna e fare apporre da parte dell'interessato la firma per ricevuta. Nel caso di trasmissione a mezzo del servizio postale, l'ufficio deve annotare sull'originale del modello la data di ricezione del plico contenente l'avviso di pagamento.
L'obbligo di "comunicazione", infatti, deve intendersi soddisfatto solo quando vi sia certezza che l'emissione del modello di pagamento sia stata portata a conoscenza degli interessati, con la conseguenza che tale conoscenza rappresenta il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza per la riscossione (duecento giorni dalla data di ricezione dell'avviso di pagamento).
Inoltre, tali adempimenti consentono agli operatori degli Uffici postali (o del Concessionario) di esercitare il controllo ai fini dell'individuazione della data di decorrenza del termine di giorni 200 stabilito, a pena di decadenza, per l'incasso dell'importo (art. 71, comma 3, TU.).
Inoltre, sulla copia del modello di pagamento da trasmettere al beneficiario deve essere riportata la seguente dicitura:
"Copia conforme all'originale che si trasmette al sig. ________________________, ai sensi dell'art. 177, comma 3, T.U., quale AVVISO DI PAGAMENTO", nonché l'avvertenza che l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla data di ricezione dell'avviso di pagamento (art. 71, comma 3, T.U.).
 

  1. Gli Uffici giudiziari devono trasmettere gli originali dei modelli di pagamento alle singole filiali delle Poste Italiane s.p.a. e/o al concessionario avvalendosi del servizio postale ovvero tramite dipendente preventivamente designato dal Dirigente amministrativo e noto all'Ufficio postale (e/o Concessionario), mediante plico a mano sigillato, sul quale deve essere indicato il numero complessivo dei modelli di pagamento inseriti nel plico stesso.

Le generalità dei dipendenti incaricati in via continuativa alla consegna dei plichi devono essere comunicate all'Ufficio Postale (e/o al Concessionario).
Si rammenta che non è consentita la consegna dei modelli di pagamento direttamente ai beneficiari affinché ne esigano l'importo dall'Ufficio postale (e/o Concessionario), in quanto il modello potrebbe essere esposto al pericolo di eventuali falsificazioni o alterazioni; il funzionario inadempiente sarà chiamato a rispondere dei danni che potranno derivare all'Erario a seguito dell'inosservanza della disposizione su indicata.
Nel caso di pagamento attraverso accreditamento sul conto corrente bancario o postale ovvero mediante altri mezzi disponibili sui circuiti bancario o postale, la trasmissione del modello di pagamento al beneficiario deve avvenire tramite posta ordinaria ovvero mediante consegna a mano.
Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Roma, 9 aprile 2003

 

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele