Provvedimento 13 luglio 2020 - Compenso per i magistrati onorari e modalità di determinazione del contributo economico - artt. 83 e 119 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23

13 luglio 2020

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile


Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

 

Al sig. Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia

 

Quesiti in materia di spese di giustizia

Oggetto: Quesito – Compenso per i magistrati onorari e modalità di determinazione del contributo economico – artt. 83 e 119 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23.
Rif.: prot. DAG n. 102061.E del 30.6.2020 e DAG n. 108110.E dell’8.7.2020
 

Con le note in oggetto, codesta Procura generale ha chiesto di conoscere, con riferimento al compenso dovuto ai Vice Procuratori Onorari, se “per la liquidazione del secondo periodo di possibile sospensione dell’attività giudiziaria (12.5.2020 – 31.7.2020) … per procedere al relativo pagamento sia necessario e sufficiente: 1) un mero provvedimento di sospensione ex art. 83, comma 7, lett. g) del decreto legge 18/20 del Capo dell’ufficio Giudicante; 2) un provvedimento del Procuratore della Repubblica, anche successivo, di rinvio al provvedimento succitato del Tribunale; 3) un provvedimento del Procuratore della Repubblica ex art 83, comma 7, lettera g) del decreto legge 18/20 che dispone la sospensione dell’attività giurisdizionale dei magistrati, anche onorari, della Procura, sia pure in riferimento del provvedimento dell’Ufficio Giudicante”.

Al riguardo si rappresenta, come già peraltro precisato con la circolare di questa Direzione generale DAG n. 60009.U del 10.4.2020, che rientra nella competenza “di ciascun capo dell’ufficio giudiziario organizzare le attività al fine di adeguarle alla situazione emergenziale in atto” e quindi disporre ai sensi del comma 6 decreto legge 18/2020 “le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie …”.

In considerazione, pertanto, della molteplicità e delle possibili diversità emergenziali di ogni ufficio giudiziario, deve, tuttavia, osservarsi che il legislatore, allo scopo di assicurare per quanto possibile modalità organizzative uniformi in un più esteso ambito territoriale, ha espressamente previsto che da parte dei capi degli uffici giudiziari “le misure siano adottate di intesa con il Presidente della Corte di appello e con il Procuratore generale presso la Corte di appello dei rispettivi distretti” (comma 6 ultimo periodo).

Richiamando quanto già indicato nella citata circolare del 10 aprile 2020, poiché in base ad una interpretazione della norma si deve ritenere che il provvedimento di effettiva sospensione che giustifica il pagamento del contributo anche per il periodo successivo all’11 maggio 2020 sia collegato all’esistenza di un provvedimento emanato dai capi degli uffici giudiziari secondo le modalità di cui al sesto comma dell’art. 83 citato che disponga il rinvio delle udienze ai sensi del settimo comma lett. g), l’adozione di tale provvedimento costituisce, anche per i magistrati onorari che quali vice procuratori onorari prestino servizio presso gli uffici di procura, requisito sufficiente per provvedere al pagamento del contributo straordinario, senza che sia richiesta l’adozione da parte del Procuratore della Repubblica di alcun ulteriore provvedimento.

Roma, lì 13 luglio 2020

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo