Circolare 23 ottobre 2003 n. 11 - Criteri e modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali, nonché delle comunicazioni al concessionario. Decreto Dirigenziale dell'28 marzo 2003 emanato ex art. 233 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002

23 ottobre 2003

Al Sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Al Sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
ROMA

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche
ROMA

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
ROMA


Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 233 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2003, sono stati individuati i criteri e le modalità della decisione avente ad oggetto la domanda di dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali e delle relative comunicazioni al concessionario.
Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito al menzionato decreto, al fine di facilitare l'attività degli uffici.
Si osserva, innanzitutto, che l'attività delle cancellerie disciplinata dal decreto dirigenziale in oggetto costituisce procedimento amministrativo regolato dalla L. n. 241/1990. I Dirigenti degli uffici, pertanto, dovranno individuare, con atto formale, i funzionari addetti all'ufficio responsabili del procedimento. L'indicazione del responsabile del procedimento dovrà essere riportata con chiarezza negli atti e provvedimenti inerenti la pratica (art. 5, comma 3 L. 241/90).
Relativamente all'attività connessa alla materia in oggetto, si rappresenta in primo luogo, che, ai sensi dell'art. 232 T.U., il funzionario addetto all'ufficio è competente a decidere sull'istanza di dilazione e rateizzazione del pagamento del credito con riferimento alle sole spese processuali, alle sanzioni pecuniarie processuali ed alle spese di mantenimento in carcere già iscritte presso gli Uffici del Campione Penale alla data 30 giugno 2002 ovvero, relativamente al recupero delle spese di mantenimento in carcere, successivamente secondo il criterio indicato al punto 6 della circolare di questo Dipartimento n° 6 dell'8 ottobre 2002; il funzionario presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto è competente a decidere, ai sensi dell'art. 209 T.U., sull'istanza di dilazione e rateizzazione delle spese di mantenimento in carcere iscritte presso lo stesso istituto.
Infatti, il pagamento rateale delle pene pecuniarie (multa e ammenda), se non disposto con il provvedimento di condanna (art. 133 ter del codice penale), può essere concesso soltanto dal magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 660 c.p.p., a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 238 del D.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, disposta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 212/2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2003, Suppl. n. 25.
Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, comminate ad enti (persone giuridiche, società e associazioni, anche prive di personalità giuridica) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), l'art. 240 del T.U. stabilisce, invece, che si applichino le disposizioni di cui all'art. 19 del DPR 29/9/1973, n. 602; tale ultimo articolo individua genericamente nell'"ufficio" l'organo competente a concedere la dilazione. La definizione generica di "ufficio" e l'equiparazione ai fini dell'esecuzione - ad eccezione della disciplina della conversione - delle sanzioni amministrative pecuniarie alle pene pecuniarie, desumibile dall'articolo 241 del T.U. e dalla lettura della relazione al medesimo articolo, induce a ritenere che la competenza a decidere sull'istanza di pagamento rateale e di dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in questione spetti al giudice dell'esecuzione.
La dilazione e la rateizzazione non sono applicabili al contributo unificato (art. 249 T.U.).
Premesse queste indicazioni di carattere generale, si reputa opportuno fornire specifici chiarimenti in ordine a taluni articoli del decreto dirigenziale di cui all'oggetto.

  1. In merito all'art. 3 del D.D., si osserva che la domanda di dilazione e/o di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione, personalmente o a mezzo di persona incaricata con delega scritta del debitore ovvero anche a mezzo raccomandata. Come noto, ai sensi dell'art. 232, comma uno T.U., la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Tale momento va identificato, trattandosi di riscossione mediante iscrizione a ruolo del credito, nell'atto di pignoramento ad opera dell'ufficiale della riscossione (art. 491 c.p.c.).
    In merito al trattamento tributario delle istanze di rateizzazione e dilazione, si rileva che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, opportunamente interpellata in merito, ha ritenuto che le stesse vadano assoggettate al pagamento dell'imposta di bollo.
    Per ciò che concerne le notizie richieste con il comma 6 del citato art. 3, in particolare per quelle di cui alla lettera f), si osserva che esse costituiscono un ulteriore elemento utile per valutare la capacità economica dell'istante, che certamente appare ancor più limitata dall'esistenza di altre procedure di riscossione in corso a carico del debitore.
    In ogni caso, si rappresenta che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista al comma 6, lett. f) costituisce condizione di ammissibilità della domanda solo nel caso in cui la stessa si riferisca a crediti già iscritti a ruolo.
     
     
  2. In merito agli artt. 3, 4 e 5 del D.D., si evidenzia che i provvedimenti di inammissibilità e improcedibilità, così come quelli di accoglimento, rigetto e revoca, devono essere sempre motivati (art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241).
    Ai provvedimenti di inammissibilità di cui all'art. 4 del D.D., l'Ufficio, al fine di facilitare la riproposizione dell'istanza, deve allegare un modello di domanda con tutti i dati richiesti dall'art. 3 del medesimo Decreto.
    La richiesta di trasmissione di documenti di cui all'articolo 5, comma 2, D.D. deve contenere l'avvertimento espresso che, in caso di inosservanza dei termini prescritti per la trasmissione, la domanda verrà dichiarata improcedibile ovvero il provvedimento di concessione del beneficio potrà essere revocato (art. 8 L. 241/1990). 
     
  3. Per ciò che concerne, in particolare, l'art. 5, comma 4 del Decreto si rileva che il beneficio della rateizzazione delle spese processuali ovvero delle sanzioni processuali pecuniarie è accordato senza necessità di accertamenti sulla situazione reddituale ed economica dell'istante, e sempre che la domanda sia stata ritenuta ammissibile, quando con la stessa sentenza o decreto penale di condanna è stato disposto il pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 133 ter del codice penale. In tali ipotesi, infatti, le valutazioni già effettuate dal giudice sono recepite "de plano" dal funzionario. Conseguentemente, nei casi in parola, l'Ufficio è tenuto a concedere il beneficio della rateizzazione anche se l'istanza non contiene gli elementi indicati all'art. 3, lettere e), f), g) del medesimo Decreto.
    Tale regime non è stato esteso alle spese di mantenimento in carcere in considerazione del fatto che il più delle volte tali spese sono recuperate a distanza di molto tempo dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali ovvero delle sanzioni pecuniarie processuali.
    In tali ipotesi appare, pertanto, opportuna una nuova valutazione della situazione reddituale ed economica dell'istante. 
     
  4. Per ciò che concerne l'art. 6 del D.D. si precisa che nell'ipotesi di richiesta congiunta di dilazione e successiva rateizzazione, di cui alla lettera c), l'integrale pagamento del debito deve avvenire nel termine massimo di 30 mesi. 
     
  5. Per ciò che concerne gli artt. 7 ed 8 del D.D. si rileva che, per la determinazione del periodo di dilazione o del numero delle rate, si tiene conto delle condizioni patrimoniali del debitore rapportate al credito complessivo che l'Ufficio deve recuperare. 
     
  6. Per ciò che concerne l'art. 9 del D.D. si evidenzia che, nei casi di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 2 lettere b) e c) del medesimo decreto, il periodo di dilazione decorre dalla data del provvedimento che accorda il beneficio. Si osserva che nessuna comunicazione è prevista nei confronti del Concessionario in caso di dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'istanza proposta dopo l'iscrizione a ruolo della partita di credito, in quanto la procedura esecutiva viene sospesa non dalla semplice presentazione della domanda, ma solamente dal provvedimento che accorda il beneficio della dilazione e/o della rateizzazione.
    Ad ogni provvedimento di concessione del beneficio va allegato un prospetto riassuntivo del piano di ammortamento del debito, comprensivo degli interessi calcolati sulla quota capitale dovuta (all. 1).
    Nel caso in cui la dilazione ovvero la rateizzazione sia accordata nella fase dell'adempimento spontaneo, l'Ufficio, per agevolare la compilazione dei modelli di pagamento F23 da parte del debitore, deve allegare al provvedimento di concessione del beneficio il predetto modello di versamento F23 precompilato con i dati necessari per i pagamenti.
    Per quanto riguarda il pagamento delle somme iscritte a ruolo, si fa presente che le relative modalità sono disciplinate dal D.M. Finanze del 28 giugno 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1999, n.168). Il pagamento delle rate ovvero della somma dilazionata, pertanto, può essere eseguito:

    1. presso gli sportelli del concessionario che ha notificato la cartella di pagamento;
    2. utilizzando il bollettino di conto corrente postale (modello F35). 
       
    Al fine di consentire il corretto conteggio degli eventuali costi della procedura a carico del debitore - diritto fisso di notificazione della cartella di pagamento (art. 17, comma 7 ter, D.Lgs. n.112/1999), interessi di mora (art. 30 D.P.R. n. 602/1973; Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2003, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 149 del 30 giugno 2003), e aggio sulle somme iscritte a ruolo (art. 17, comma 3, del D.lgs n. 112/1999) - è opportuno invitare il debitore stesso ad effettuare il pagamento della prima rata presso lo sportello del concessionario che ha in carico il credito.
     
  7. Per ciò che concerne l'art. 10 del D.D., si rileva che la procedura esecutiva è sospesa dal momento in cui è adottato il provvedimento che dispone la dilazione ovvero la rateizzazione.
    In tal caso, copia del provvedimento deve essere sollecitamente trasmessa al concessionario - per il tramite del Consorzio Nazionale dei Concessionari - con richiesta espressa di sospensione della procedura esecutiva nei confronti del debitore che ha ottenuto il beneficio.
    Si richiama l'attenzione sull'opportunità che - in via provvisoria e fino a quando gli uffici non saranno collegati telematicamente con i Concessionari - la copia del provvedimento che dispone la dilazione o la rateizzazione sia trasmessa anche in via cartacea al Concessionario.
    In merito alle modalità di comunicazione si segnala che, ad eccezione delle richieste di cui all'art. 5, comma 1 D.D, i concessionari possono ricevere informazioni soltanto in via telematica.
    Conseguentemente, in attesa che venga attuato il collegamento telematico tra gli uffici giudiziari ed i concessionari, tutte le comunicazioni che riguardano il ruolo (es. concessione/revoca del beneficio della dilazione ovvero della rateizzazione) devono essere effettuate attraverso il Consorzio Nazionale dei Concessionari (C.N.C.) che trasformerà il dato fornito dall'ufficio giudiziario in flusso telematico.
    Al fine dell'abbattimento dei costi della procedura si rappresenta che è necessario che i dati vengano forniti al C.N.C., ove possibile, su supporto informatico (floppy).
    In caso di istanza di concessione di dilazione o rateizzazione di debito solidale proposta da uno o più condebitori solidali, gli effetti della sospensione della riscossione di cui all'art. 218 T.U. si estendono a tutti i condebitori.
    Al riguardo si fa presente che la gestione di un credito dovuto da più debitori solidali deve essere "unica": l'Ufficio deve formare un unico ruolo riferito all'ambito territoriale in cui opera il concessionario di uno dei debitori, anche se il domicilio fiscale degli altri condebitori ricade in comuni non compresi nello stesso ambito.
    Invero, premesso che in presenza di un'obbligazione con pluralità di debitori le spese possono essere richieste anche a uno solo dei condannati (art. 1292 e ss. c.c.), la facoltà di disporre l'esecuzione coattiva contro un solo debitore fa capo al concessionario (che agisce nell'interesse e per conto del creditore). Questi, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 602 /1973, quando l'attività di riscossione deve essere svolta fuori dal proprio ambito territoriale, delega il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere.
    Di conseguenza, gli eventuali pagamenti rateali ovvero il pagamento della somma dilazionata, che costituiscono causa di estinzione parziale/totale del debito da riscuotere nei confronti dei condebitori, comportano "automaticamente" la riduzione della somma (parziale o totale) iscritta a ruolo nei confronti degli stessi condebitori.
    Le operazioni di riduzione sono eseguite direttamente dal Concessionario.
    In caso di mancato pagamento della somma dovuta alla scadenza del termine di dilazione concesso ovvero di mancato pagamento della prima rata o di una rata successiva, il debitore decade automaticamente dal beneficio e deve essere avviata o ripresa la riscossione del carico intero o residuo (artt. 232, comma 4 e 218 T.U.).
    In caso di decadenza dal beneficio della dilazione (art. 2, lettera a) D.D.) all'importo capitale vanno aggiunti gli interessi già calcolati con il provvedimento di dilazione.
    In caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione (art. 2, lettere b) e c) D.D.), gli interessi relativi alle rate non ancora scadute non sono più dovuti.
    Quando la partita di credito è già iscritta a ruolo, la decadenza dal beneficio per inadempimento non necessita di apposito provvedimento dichiarativo dell'Ufficio in quanto il Concessionario procede automaticamente a riprendere l'attività di riscossione, precedentemente sospesa, al verificarsi del primo inadempimento.
    Il debitore, del resto, risulta essere già stato edotto delle conseguenze dell'inadempimento con il provvedimento che concede il beneficio.
    Nel caso in esame deve essere emesso un provvedimento di discarico per il concessionario specificando che sul credito da recuperare non sono dovuti gli interessi già calcolati sulle rate non ancora scadute. 

     
  8. Per ciò che concerne l'art. 11 del D.D. si rileva che ogni comunicazione dell'Ufficio al debitore relativa al procedimento di dilazione ovvero di rateizzazione va portata a conoscenza del medesimo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al fine di garantire la certezza della data in cui il destinatario ha ricevuto la comunicazione. La norma prevede il recupero, a carico del debitore, delle spese postali pagate dall'Ufficio per ogni comunicazione inerente il procedimento di dilazione ovvero rateizzazione. I relativi importi vanno riscossi con il codice tributo 773T, quali spese anticipate dall'Erario. 
     
  9. Per ciò che concerne l'art. 12 del D.D. si osserva che sulle somme il cui pagamento è dilazionato ovvero rateizzato, devono essere applicati gli interessi nella misura prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - richiamato dall'art. 232, comma 5 T.U. - già fissati al tasso del 6% annuo fino al 30 giugno 2003 e, a decorrere dall'1.7.2003, al tasso del 4% (cfr. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2003).
    L'ammontare degli interessi deve essere determinato con il provvedimento con il quale viene concesso il beneficio e deve essere riscosso unitamente al credito principale alla scadenza del termine di dilazione ovvero contestualmente ai pagamenti rateali (art. 21, comma 2 D.P.R. n. 602/1973).
    Al fine di consentire il calcolo corretto degli importi delle rate dovute, è stato predisposto un modello in formato Excel, allegato alla presente circolare e pubblicato sul sito www.giustizia.it, che facilita la predisposizione del piano di ammortamento, nel quale devono essere inseriti soltanto i seguenti dati: numero registro dei crediti, generalità del debitore, data di decorrenza degli interessi, il numero delle rate, l'importo del debito rateizzato, il tasso di interesse, la data di scadenza della prima rata.
    Gli interessi devono essere applicati con la seguente decorrenza:

    1. nella fase dell'adempimento spontaneo: dalla data di scadenza del termine di pagamento di cui al terzo comma dell'art. 212 T.U. (cioè dal giorno successivo alla scadenza del termine di un mese dalla notifica dell'invito al pagamento);
    2. nella fase della riscossione mediante iscrizione a ruolo del credito: dalla data di scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 (cioè dal sessantunesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento), quando la domanda è presentata prima di tale data; ovvero dalla data di presentazione della domanda quando, invece, la stessa è presentata dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In tale ultima ipotesi devono essere aggiunti gli interessi di mora per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine di pagamento (sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento) e quella di presentazione della domanda

    Nell'ipotesi in cui venga accordato il beneficio della dilazione, l'interesse deve essere calcolato per il periodo compreso tra la data di decorrenza, individuata dal comma 2 del citato articolo 25, e la scadenza del termine di pagamento.
    Nell'ipotesi in cui venga accordato il pagamento rateale, una volta che sia stato fissato il numero delle rate, si procede alla predisposizione del piano di ammortamento finanziario del debito, tramite l'utilizzo dello strumento informatico sopra indicato, che utilizza il procedimento della rata costante posticipata, sulla base delle regole proprie della matematica finanziaria. Poiché la rateizzazione avviene con frazionamento mensile e l'inizio del piano di ammortamento coincide con il primo giorno del mese del pagamento della prima rata, occorre calcolare anche gli interessi intercorrenti tra la data di effettiva scadenza del debito e l'inizio del piano di ammortamento. Alla prima rata di ammortamento devono, pertanto, essere sommati detti interessi nonché l'eventuale importo centesimale conseguente agli arrotondamenti del piano di ammortamento affinché il totale delle quote capitale coincida con l'importo da rateizzare. Va precisato che trattasi di somma algebrica nel senso che tali importi, ove di segno negativo (nel caso in cui la decorrenza del debito ricada all'interno del primo mese di ammortamento ovvero in presenza di un arrotondamento per eccesso), andranno sottratti.
    Si rappresenta, inoltre, che dopo aver ottenuto la dilazione ovvero la rateizzazione, il debitore potrebbe chiedere di estinguere anticipatamente il debito.
    In tal caso:

    1. se è stato accordato il beneficio della dilazione (art. 2, lettera a) D.D.) non devono più essere riscossi gli interessi a partire dalla data in cui è effettuato il pagamento e sino alla data di scadenza del termine di dilazione;
    2. se è stato accordato il beneficio della rateizzazione (art. 2, lettere b) e c) D.D.) non sono più dovuti gli interessi sulle rate non ancora scadute.

    Al fine di consentire lo "sgravio" degli interessi non dovuti dal ruolo, deve essere emesso uno specifico provvedimento di discarico al Concessionario.
In allegato alla presente circolare vengono, inoltre, forniti al fine di agevolare gli uffici: un fac-simile di presentazione della domanda di dilazione e rateizzazione, nonché un fac-simile dei provvedimenti che decidono sulle relative istanze.


Roma, 23 ottobre 2003
 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Gianfranco Tatozzi