Provvedimento 30 novembre 2020 - Corretta predisposizione ed inoltro del sottofascicolo delle esecuzioni provvisorie

30 novembre 2020

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile


Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto II

Ns riferimento 027.003-001-7

 

Al Sig. Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Lecce

Al Sig. Dirigente Amministrativo della Corte di Appello di Lecce

E p.c. Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

Al Sig. Presidente del Tribunale di Taranto

Oggetto: corretta predisposizione ed inoltro del sotto-fascicolo delle esecuzioni provvisorie

In relazione all’argomento indicato in oggetto, si rappresenta che con nota del 10.08.2018 l’Avvocato Generale della Procura Generale presso la Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – avanzava richiesta di parere a questo Ufficio.

Più in particolare, l’Avvocato Generale ha fondato tale richiesta sulle contrapposte posizioni assunte dal proprio ufficio e dalla Corte territoriale in merito alla predisposizione e all’inoltro del sotto-fascicolo delle esecuzioni provvisorie. Infatti, la Procura Generale ha evidenziato di non condividere “l’assunto secondo il quale si ipotizza un onere della segreteria del pubblico ministero di acquisire le necessarie informazioni al fine di porre in esecuzione la sentenza divenuta definitiva”, precisando che “ovvie ragioni di speditezza ed economia processuale consiglierebbero un invio diretto del citato fascicolo senza attendere l’iniziativa della segreteria del pubblico ministero.

Al riguardo, la Procura Generale di Lecce ha allegato lo scambio di note con la Corte di Appello.

Ed invero, con nota del 22.11.2017 l’Avvocato Generale, al fine di dare piena risoluzione alla problematica connessa alla corretta formazione del sotto fascicolo delle esecuzioni provvisorie, quale parte integrante del fascicolo principale d'appello, ha invitato Corte d'Appello e Tribunale di Taranto a provvedere ai necessari adempimenti operativi, per la parte di rispettiva competenza. Più nello specifico, l’Avvocato Generale, ha preso le mosse dalla circolare di questo Ministero, Affari Penali Ufficio I, prot. n. 131.52.542/90 del 20.06.1990, che ha disciplinato la c.d. “esecuzione provvisoria”, ritenendo opportuno procedersi alla formazione di un sotto fascicolo per ogni indagato o imputato sottoposto alla misura cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, nel quale vengono raccolte le copie dell’ordinanza con cui la misura è stata adottata, del relativo verbale di esecuzione e di tutti gli atti incidenti sulla durata, modifica o cessazione della misura. Nella richiamata circolare viene precisato che detto sotto fascicolo deve essere allegato al fascicolo principale, salvo per l'ipotesi di ricorso per Cassazione, nel qual caso il sotto fascicolo deve essere trattenuto presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto, durante il giudizio di legittimità, permane la competenza del giudice di merito in materia di misure cautelari. Inoltre, l’Avvocato Generale ha sottolineato la frequente mancata trasmissione del predetto sotto fascicolo da parte della cancelleria penale della Corte d’appello, che determina delle criticità per la mancanza di informazioni in ordine all’eventuale presofferto dei condannati, soprattutto per quelli sottoposti ab origine agli arresti domiciliari, precisando che tale attività molto spesso è avviata su ‘input’ dell' avvocato di parte dato che l'ufficio esecuzioni penali della procura generale, in mancanza di documentazione a supporto, non ha una conoscenza approfondita della situazione del condannato e che detta attività istruttoria nei casi più complessi richiede degli ulteriori tempi che inevitabilmente si ripercuotono su quelli di emissione dell'ordine di esecuzione. Infine, tale problematica ha un’incidenza diretta sul tema della quantificazione dell’eventuale custodia cautelare ai fini della corretta applicazione della legge Simeone del 27 maggio 1998 numero 165, la quale impone che l'ordine di esecuzione, con contestuale sospensione della pena (in attesa di istanza per l'accesso alle misure alternative), debba aver luogo qualora la pena residua non sia superiore ad anni tre (la Corte Costituzionale, con sentenza n. 41 del 2.03.2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 656 c.p.p. nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena definitiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni), detratte le parti di pena estinte e la custodia cautelare. In tale caso è fondamentale l'accertamento dell'eventuale periodo cautelare sofferto, soprattutto quando la pena non supera di molto i tre (quattro dopo la sentenza n. 41/2018 della Corte Cost.) anni, al fine di evitare l'emissione di un ordine di esecuzione senza sospensione, con conseguente indebito arresto del condannato.

Il Presidente della Corte d'Appello di Lecce con la nota del 13.12.2017 ha osservato quanto segue “le norme riguardanti l'esecuzione delle sentenze sono individuabili negli articoli 28 e 29 del decreto legislativo del 19.02.1998 n. 51: ‘norme di attuazione’ del codice di procedura penale, che non prevedono l'invio del sotto-fascicolo della misura cautelare all'ufficio del pubblico ministero che procede per i processi con imputati detenuti, o che lo sono stati in precedenza, contemplando, al contrario, un onere di acquisire da parte della segreteria del predetto pubblico ministero…le necessarie informazioni al fine di porre in esecuzione la sentenza divenuta definitiva ma al di là di tale precisazione occorre soprattutto considerare che nel caso di ricorso per cassazione, che costituisce l'ipotesi più ricorrente, è proprio la procura generale l'ufficio che viene a conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza ben prima di questa Corte, proprio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 disposizioni attuative cpp di talché iniziare l'esecuzione senza aver assunto le necessarie notizie presso la cancelleria di questa Corte appare per un verso assai rischioso per l'altro non addebitabile a disservizi di quest'ultima”.

Orbene, il quesito posto involge l’interpretazione del disposto normativo di cui all’art. 28 D.M. n. 334/1989, il quale stabilisce che:

1. La cancelleria, quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere stata proposta impugnazione od opposizione, ne trasmette l'estratto senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'art. 626 del codice, allo stesso modo provvede la cancelleria della Corte di cassazione quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte.

  1. L'estratto del provvedimento contiene le generalità della persona nei confronti della quale deve essere eseguito, l'imputazione, il dispositivo e, quando ne è il caso, l'attestazione che non è stata proposta impugnazione od opposizione. All'estratto è allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti che hanno definito gli eventuali altri gradi del procedimento.
  2. Allo stesso modo si procede quando la legge stabilisce che l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
  3. Il pubblico ministero promuove senza ritardo l'esecuzione del provvedimento”.

Invero, il pubblico ministero, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione, salvo che la pena definitiva -anche se costituente residuo di maggiore pena- non sia superiore a quattro anni, poiché in tal caso ne sospende l’esecuzione.

Ciò premesso, va sottolineato che la circolare di questo Ministero della Giustizia n. 542/1990, correttamente richiamata dall’Avvocato generale, ha chiarito la regola per cui il sotto-fascicolo deve essere allegato al fascicolo principale, ponendo come eccezionale l'ipotesi del ricorso per Cassazione (in tal caso infatti il sotto-fascicolo deve essere trattenuto presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata in quanto, durante il giudizio di legittimità, permane la competenza del giudice di merito in materia di misure cautelari). La ratio sottostante è da ricercare nella competenza del giudice a conoscere la posizione giuridica dell’imputato/condannato, in modo da poter diuturnamente vigilare sulla corretta esecuzione prima delle misure cautelari e poi della pena.

Va a questo punto precisato che, dal momento in cui diviene esecutivo un provvedimento, grava sul Pubblico Ministero l’onere di curarne l’esecuzione, per cui diventa assolutamente fondamentale per lui conoscere l’esatta posizione giuridica del condannato, comprendendosi l’importanza di tale momento direttamente incidente sulla libertà personale - bene primario dell’individuo - e la necessità di approntare tutti gli strumenti finalizzati ad impedire una ingiustificata compressione della stessa. In quest’ottica ed altresì al fine di consolidare prassi operative improntate alla celerità e alla correttezza della esecuzione dei provvedimenti divenuti definitivi appare fondamentale enucleare il principio per cui non si possa scindere la trasmissione dell’estratto esecutivo da quella del sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria, atteso che in tanto l’Ufficio di Procura potrà mettere in esecuzione un provvedimento in quanto avrà piena contezza dello status libertatis del condannato. E ciò, appare opportuno rimarcare, senza bisogno di alcun “input” rivolto alla cancelleria del giudice dell’esecuzione da parte dell’Ufficio di Procura, ad eccezione del caso in cui sia stato proposto ricorso per Cassazione e questa lo abbia rigettato, perché in tale evenienza l’Ufficio di Procura ne ha conoscenza immediatamente e comunque prima della cancelleria del giudice della esecuzione.

Pertanto:

  1. quando il provvedimento divenuto esecutivo, perché non impugnato o non opposto, sia stato emesso dal giudice di primo grado, spetta alla cancelleria di detto giudice - GIP, GUP o Tribunale - trasmettere il relativo sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria, congiuntamente all’estratto esecutivo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
  2. quando il provvedimento divenuto esecutivo, perché non impugnato, sia stato emesso dal giudice di appello che ha riformato la sentenza di primo grado nelle ipotesi previste dall’art. 665 comma secondo cpp, spetta alla cancelleria del giudice di appello trasmettere il sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria, congiuntamente all’estratto esecutivo, alla Procura della Repubblica presso il medesimo giudice di appello;
  3. quando il provvedimento divenuto esecutivo, perché non impugnato, sia stato emesso dal giudice di appello che ha confermato la sentenza di primo grado ovvero riformato la stessa al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 665 comma secondo cpp, spetta alla cancelleria di detto giudice trasmettere il relativo sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria, congiuntamente all’estratto esecutivo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
  4. nel caso in cui il giudice di appello abbia ordinato l’inammissibilità dell’impugnazione spetta alla cancelleria del giudice di appello, dopo che il medesimo giudice abbia disposto l’esecuzione del provvedimento impugnato, trasmettere senza ritardo l’intero fascicolo processuale (comprensivo del sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria) al giudice di primo grado, che deve trasmettere al P.M. presso il medesimo giudice di prime cure l’estratto esecutivo della sentenza e il sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria;
  5. infine, nell’ipotesi in cui sia stato proposto ricorso per Cassazione avverso un provvedimento e la Corte di Cassazione abbia rigettato tale ricorso, la cancelleria della stessa provvede a comunicare l’estratto della decisione al P. M. presso il giudice dell’esecuzione, al quale spetta l’onere di richiedere la trasmissione del sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria al giudice dell’esecuzione;

Ciò posto, resta ovviamente nella disponibilità degli Uffici giudiziari territoriali l’adozione di buone prassi che garantiscano la più celere esecuzione dei provvedimenti divenuti definitivi, quale -ad esempio- l’invio da parte della cancelleria del giudice di appello al P.M. presso il giudice di prime cure di copia della sentenza di primo grado e dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello divenuta irrevocabile, con la specifica indicazione della misura cautelare eventualmente in esecuzione nei confronti dell’imputato.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento ritenuto opportuno.

Roma, 30 novembre 2020

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo