Circolare 25 febbraio 2020 - Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 - Circolare prot. DAG n. 100201.U dell’8 luglio 2015 - Chiarimenti
25 febbraio 2020
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
LORO SEDI
e, p.c., all’Ispettorato generale
(nota IGE 11891.U del 2 settembre 2019)
e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento
Oggetto: Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – Circolare prot. DAG n. 100201.U dell’8 luglio 2015 – Chiarimenti.
Sono pervenuti alla Direzione generale della giustizia civile diversi quesiti con i quali è stata sollecitata una rilettura della circolare prot. DAG n. 100201.U, emanata in data 8 luglio 2015 (avente ad oggetto “art. 13, comma 1-quater - D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, versamento di un importo pari al contributo unificato nelle ipotesi di impugnazione dichiarata inammissibile o respinta dal magistrato”), alla luce della recente giurisprudenza della Corte di cassazione. In particolare gli uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere:
- se, sulla base di quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 9660 del 5 aprile 2019, nell’ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, anche incidentale, la parte soccombente ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia tenuta a versare l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, quando il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l’irrogazione di tale sanzione;
- se analogo comportamento debba essere osservato anche nei procedimenti esenti dal pagamento del contributo unificato.
Al riguardo lo stesso Ispettorato generale, dopo aver compiuto una dettagliata disamina in ordine alla natura del dictum del giudice di cui alla richiamata previsione normativa e all’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, ha auspicato una integrazione della circolare in esame soprattutto con riferimento alla possibilità di:
- considerare “superflua una specifica statuizione del giudice dell’impugnazione in ordine alla debenza del raddoppio del contributo”, con la conseguenza che “non vi sarà alcun obbligo per il giudice di indicare esplicitamente in sentenza l’esito, essendo sufficiente ricavare dal capo del dispositivo che dichiara l’inammissibilità, l’improcedibilità o il rigetto integrale la conseguenza giuridica della sottoposizione dell’appellante al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato”.
Così riassunte le problematiche emerse con riferimento all’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, preme qui osservare quanto segue.
La circolare prot. DAG n. 100201.U dell’8 luglio 2015, premesso che “l’applicazione della norma in esame involge problemi interpretativi di natura giurisdizionale”, anche se il provvedimento adottato dal magistrato finisce per “esplicare i suoi effetti sulle attività di esclusiva competenza della cancelleria”, aveva ritenuto, nel tentativo di uniformare il comportamento degli uffici giudiziari, che questi ultimi dovessero “dare sempre esecuzione al provvedimento del magistrato che, nel definire il procedimento di impugnazione, ritenga di dovere irrogare il pagamento in esame”, anche quando il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione avevano riguardato la parte soccombente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (in quanto, come noto, l’obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento).
Analoga conclusione scaturiva poi dalla lettura di alcune pronunce della Corte di cassazione, secondo le quali “in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato sia un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione (…). Il capo del provvedimento con una tale presa d’atto costituisce solo il presupposto per l’insorgenza dell’obbligo di pagamento in capo al soccombente” (Cass. n. 5955 del 14 marzo 2014).
Successivamente all’emanazione della circolare in esame, tuttavia, si è registrato un acceso dibattito intorno al valore da attribuire alla statuizione giudiziale relativa al pagamento dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
La stessa Corte di cassazione, nel modificare l’iniziale orientamento, ha con la sentenza n. 26907 del 24 ottobre 2018 ritenuto che la disposizione in esame “dev’essere interpretata in modo ragionevole e tenendo conto che è estranea all’ambito della giurisdizione civile ordinaria la cognizione della debenza del c.d. contributo unificato (…). Ne segue che la prescrizione dettata dalla norma deve essere letta, quando si riferisce al dovere di attestazione dei presupposti di cui al periodo precedente, non già nel senso che il giudice deve dichiarare oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, anche se la parte, in dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta oppure non al versamento del contributo. Tale accertamento, come, del resto, fa manifesto il successivo art. 15 del d.P.R. spetta all’amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria (…). Ne segue che ciò che al giudice la norma dell’art. 13-quater richiede è solo l’attestazione dell’avere adottato una decisione incasellabile o come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o come di «respingimento integrale». Tale dichiarazione compete al giudice, perché rientra nell’àmbito dei poteri inerenti la sua iurisdictio”. Di conseguenza, prosegue la Corte, “tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o di «respingimento integrale», competendo poi esclusivamente all’Amministrazione valutare se nonostante l’attestato tenore della pronuncia, che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell’esito del processo di impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in concreto la doppia contribuzione spetti”.
Successivamente, con la sentenza n. 9660 del 5 aprile 2019, la Suprema Corte ha ribadito tale impostazione (“la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione”), precisando che, nelle ipotesi di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, “la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio notizie e nel registro”.
Di recente infine, con l’ordinanza n. 27867 del 30 ottobre 2019, la Corte di cassazione ha manifestato l’intenzione di “dare continuità al principio reso da Cass. n. 9660-19 e molte altre successive conformi (tra le quali indicativamente Cass. n. 25864-19, Cass. n. 25863-19, Cass. n. 25115-19, Cass. n. 24601-19, Cass. n. 24060-19, Cass. n. 23729-19, Cass. n. 23727-19, Cass. n. 23724-19, Cass. n. 23460-19), stando al quale, per i fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 13, comma 1-quater, da parte della Corte di cassazione, rileva il solo elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte; tali condizioni sono invece da verificare, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell’amministrazione al momento della eventuale successiva attività di recupero del contributo medesimo; codesta soluzione risulta adesso implicitamente condivisa dalle Sezioni unite della Corte (v. Cass. Sez. U n. 23535-19), mediante l’evidenziazione della formula «ove dovuto» nel provvedimento che giustappunto attesta l’esistenza del ripetuto unico presupposto oggettivo della pronuncia”.
Ciò posto, tenuto conto dell’evoluzione degli orientamenti della giurisprudenza sopra richiamata, si può rispondere ai quesiti di cui premessa nel modo che segue:
- quesito sub a): in adesione al recente orientamento della Suprema Corte sopra richiamato, ove la parte soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale limitando le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio notizie;
- quesito sub b): analogamente, in caso di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, la cancelleria, accertata l’esistenza di una causa di esenzione, non potrà procedere alla riscossione dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002;
- quesito sub c): trattandosi di questione riconducibile all’esercizio del potere giurisdizionale del magistrato, nessuna indicazione può essere fornita da questa Direzione generale.
Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.
Roma, 25.02.2020
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo