Provvedimento 14 gennaio 2009 - Nuovi criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia

14 gennaio 2009

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 

IL DIRETTORE GENERALE
 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 4 e 14 dello stesso, che distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa e articolano l'attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

Visto l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

Visto l'articolo 20 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, che contiene la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;

Visto il D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 con cui è stato emanato il regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 8 concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo;

Visto il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;

Visto il D.P.R. 25 luglio 2001 n. 315, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia;

Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 20 del CCNL del personale dirigente dell'Area 1, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, valorizzando la professionalità del dirigente in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa;

Visto il verbale di concertazione sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 10 dicembre 2008 per la definizione dei criteri generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale non generale;

A totale sostituzione dei criteri precedentemente applicati

DISPONE
 

Art. 1
Principi generali

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale non generale presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione Giudiziaria.
Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione all'esigenza di assicurare il miglior funzionamento delle strutture amministrative degli Uffici Giudiziari e dell'Amministrazione Centrale, valorizzando la professionalità del dirigente in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicati, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto, ove possibile, della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi.
Nel conferimento degli incarichi verrà garantita l'effettiva condizione di pari opportunità;
Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo. In ogni caso tali incarichi non possono superare la durata di cinque anni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
L'Amministrazione, nei tre mesi antecedenti la scadenza, adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti, al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 2
Conferimento degli incarichi

Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché alle disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro, il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia avviene previa pubblicazione dei posti vacanti, nel rispetto dei seguenti criteri:
natura e caratteristiche degli obiettivi da conseguire;
attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro;
rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi ed ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.
Al dirigente vengono indicati gli obiettivi da raggiungere; ciò avviene previo confronto con lo stesso ai sensi dell'art. 20, comma 3, del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006.

Art. 3
Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti

Il conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina deve tener conto della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito nonché dei criteri di cui all'art. 2, lettera a).
Le posizioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova nomina, vengono individuate e messe a disposizione, al fine di poter consentire loro di esprimere le preferenze, una volta effettuata la procedura di cui all'art. 8, rivolta ai dirigenti già in servizio.
Il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene effettuato previa verifica dell'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne.

Art. 4
Conferimento di incarichi aggiuntivi

Per gli incarichi aggiuntivi di cui agli artt. 60 del CCNL e 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono sui fondi di cui all'art. 58 del CCNL per essere destinati al trattamento economico accessorio.
Gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 devono essere prioritariamente conferiti ai dirigenti di ruolo del Ministero. Il ricorso ad esperti o consulenti esterni può avvenire solo nel caso in cui sia stata verificata l'indisponibilità di personale dirigenziale di ruolo.
Il conferimento di incarichi aggiuntivi deve essere improntato ai seguenti criteri:
competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l'incarico di cui all'art. 20 del CCNL, nei casi previsti;
rotazione negli incarichi, al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno verrà fornito alle Organizzazioni sindacali della dirigenza, ai sensi dell'art. 60, comma 6, del CCNL, l'elenco degli incarichi conferiti nel corso dell'anno precedente.

Art. 5
Pubblicità delle posizioni dirigenziali

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del CCNL, cura la pubblicità e l'aggiornamento dell'elenco degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, mediante pubblicazione dei relativi dati sul sito internet giustizia.it.
Al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso ai posti pubblicati, la Direzione Generale del personale e della formazione, dopo aver individuato le posizioni dirigenziali da coprire prioritariamente per prevalenti ragioni di funzionalità organizzativa, ne dà notizia ai dirigenti in servizio tre volte l'anno, entro i primi 5 giorni dei mesi di febbraio, giugno e ottobre, mediante apposizione, accanto ai posti individuati, della data di avvio della procedura per il conferimento dell'incarico, cui si farà riferimento per il computo del termine di presentazione delle domande.

Art. 6
Rinnovo dell'incarico e risoluzione consensuale del rapporto

L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del CCNL, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e con i criteri e le procedure di cui all'articolo 21 del CCNL. In caso di rinnovo non si applica la procedura di cui all'articolo 8.
E' fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata consensuale del contratto, qualora si manifesti l'esigenza prioritaria di destinare il dirigente ad altro incarico.

Art. 7
Avvicendamento e revoca degli incarichi

Tutti i dirigenti hanno diritto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del CCNL, ad un incarico di funzione dirigenziale.
L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso, salvo la motivazione di cui alla lettera e), sulla base dei seguenti elementi:
motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali, sentiti i dirigenti interessati;
valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali oggettivamente verificate;
risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali in relazione all'incarico da conferire;
rotazione degli incarichi, per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante, tramite nuovo conferimento di incarico.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

La medesima disciplina di cui ai precedenti commi si applica anche nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione, che comportino la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa graduazione, assicurando al dirigente altro incarico, ove possibile, nella medesima località in cui presta servizio o in una sede limitrofa.
La revoca anticipata, rispetto alla scadenza, può avere luogo, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del CCNL, solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del distacco dei dirigenti sindacali appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNQ del 7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali, in particolare l'art. 18 che prevede la riassegnazione del dirigente che riprende servizio alla stessa sede di servizio e nella medesima fascia retributiva ricoperti al momento del distacco.

Art. 8
Procedura di conferimento e avvicendamento

La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:
Il Direttore Generale del personale e della formazione, individuate le posizioni dirigenziali da coprire, le comunica ai dirigenti in servizio, secondo le modalità previste dall'art. 5; i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento di un nuovo incarico entro il termine di 30 giorni dalla data di avvio della procedura apposta accanto alla relativa posizione dirigenziale vacante.
I posti della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati sono riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39;
entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra il Direttore Generale del personale e della formazione valuta l'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a ricoprire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2.
In considerazione della specificità dei compiti da attribuire al personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, le domande presentate per tali Uffici verranno inoltrate per un parere motivato, non vincolante, al Capo dell'Ufficio interessato (Capo di Gabinetto, Capo dell'Ufficio Legislativo, Capo dell'Ispettorato Generale);
il Direttore Generale del personale e della formazione conferisce, quindi, le nuove funzioni dirigenziali; in caso di concorso di più domande per lo stesso posto verrà scelto il dirigente più idoneo sul piano professionale in relazione alla posizione dirigenziale richiesta.
Le posizioni dirigenziali che rimarranno scoperte per mancanza di aspiranti saranno oggetto di successive pubblicazioni e comunicazioni con le modalità di cui all'art. 5.

Art. 9
Norme finali

Gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del CCNL sono attribuiti in particolare ai dirigenti di seconda fascia, anche al fine di incrementare il fondo della retribuzione variabile, secondo i criteri di cui all'art. 2 ed in particolare la rotazione degli stessi incarichi, tenuto anche conto dell'entità del compenso degli stessi.
In materia di incarichi aggiuntivi c.d. autorizzati, di cui all'art. 53, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da soggetto privato è effettuata dalla Direzione Generale del personale e della formazione, entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica di situazioni di incompatibilità o di conflitto dell'attività oggetto di richiesta di autorizzazione con l'attività istituzionale e gli obiettivi conferiti al dirigente interessato.
Si applicano, comunque, le regole del CCNL della dirigenza dell'Area 1 vigente.

Roma, 14 gennaio 2009

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia