Circolare 28 gennaio 2003 - Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) e Legge 27 dicembre 2003, n. 290 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003 - 2005) - Relazione illustrativa delle principali novità interessanti l'Amministrazione della Giustizia

28 gennaio 2003

Dipartimento per gli affari di giustizia

 

LEGGE FINANZIARIA 2003

Art. 23
(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio)
 

Il comma 1 dell'art. 23 reca misure tendenti a ridurre le spese, non aventi natura obbligatoria, relative agli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, il comma 1 prevede una riduzione del 10% per l'anno 2003 degli stanziamenti iniziali dei capitoli relativi alle spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria.
Il comma in esame prevede, altresì, ai fini di una gestione più flessibile delle risorse stanziate in bilancio, l'istituzione di un fondo in ciascuno stato di previsione della spesa destinato a finanziare le sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi, la cui dotazione sarà pari al 10% della parte residua di stanziamento. La ripartizione del fondo viene disposta tramite decreto del Ministro competente e, successivamente comunicata, a soli fini conoscitivi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.
Il comma 2 dell'articolo in esame prevede una riduzione, nella misura del 2,5%, degli stanziamenti destinati alle spese di funzionamento degli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria.
Si tratta, in sostanza, di contributi ad enti e ad altri organismi previsti in ciascun stato di previsione.
Al riguardo, si rammenta che la legge 549/1995 aveva previsto che gli importi dei contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi fossero iscritti in un unico capitolo nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero. La ripartizione dello stanziamento complessivo fra i singoli enti è effettuato da parte di ciascun Ministro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
Il capitolo del Ministero della Giustizia è il 1160 e reca uno stanziamento di 138.000 euro per l'anno 2003.
Il comma 5 dell'articolo in esame introduce, in tema di riconoscimento dei debiti, l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di comunicazione dei provvedimenti adottati alla competente Procura della Corte dei Conti.

Art. 24
(Acquisto di beni e servizi)

L'articolo 24 è finalizzato ad estendere il ricorso a procedure concorsuali negli appalti pubblici di servizi e forniture, nonché ad estendere a tutte le amministrazioni pubbliche gli acquisti tramite CONSIP in modo da realizzare economie di gestione.
In particolare, il comma 1 prevede che le Amministrazioni dello Stato facciano ricorso all'espletamento di procedure aperte o ristrette per l'aggiudicazione di pubbliche forniture e appalti pubblici di servizi, con le modalità indicate dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, anche nei casi in cui il valore del contratto superi la somma di 50.000 euro.
Il comma in esame obbliga, quindi, le Amministrazioni ad espletare le gare per appalti di forniture e servizi a partire da 50.000 euro, con il rispetto delle norme previste dalle direttive europee.
L'effetto delle norme introdotte consisterebbe, quindi in un abbassamento (sia rispetto alla normativa italiana vigente, sia rispetto alla normativa comunitaria) delle soglie d'obbligo di ricorso alle procedure concorsuali.
Al riguardo, si rammenta, altresì, che, ai sensi del Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia (D. P. R. 20 agosto 2001, n. 384) l'acquisizione in economia di beni e servizi è consentito fino al limite di importo di 130.000 euro e che tale limite, in base alla formulazione dell'articolo 24, è stato rideterminato in 50.000 euro.
Il comma 3 dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di far ricorso, per l'acquisto di beni e servizi, alle convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP.
Il comma 4 sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione di quanto previsto dal comma 1 o dell'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate dalla CONSIP. Il comma 4 sancisce, altresì, la responsabilità personale del dipendente che abbia sottoscritto contratti in violazione di tali disposizioni nonché la responsabilità per danno erariale per il maggior prezzo pagato.
Il comma 5 prevede che il ricorso alla trattativa privata da parte delle pubbliche amministrazioni possa avvenire solo in via eccezionale e motivata, anche nei casi consentiti dalla normativa vigente e, comunque, attraverso una previa indagine di mercato, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti. 

Art. 26
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica) 

L'articolo 26 prevede l'istituzione di un "Fondo" destinato a finanziare progetti di innovazione tecnologica sia nelle pubbliche amministrazioni che nel Paese.
La dotazione iniziale del fondo, pari per l'anno 2003 a 100 milioni di euro, è finanziata attraverso la riduzione dell'8% degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi degli enti previdenziali pubblici previsti dall'art.23 comma 3. 

Art. 33
(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa) 

L'art. 33 determina l'onere a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale dei comparti del pubblico impiego e per gli aumenti retributivi del personale non contrattualizzato.
In particolare, il comma 1 incrementa di 570 milioni di euro le risorse già stanziate dalla finanziaria 2002, per la contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato, da destinare anche alla incentivazione della produttività.
Il comma 2 determina la spesa per i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico (forze armate e corpi di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia).
Per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile non si prevedono specifiche risorse per miglioramenti economici, in quanto gli oneri per gli aumenti retributivi, derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico (legge n. 27/1981), vengono inseriti direttamente in bilancio.
Il comma 7 introduce la disposizione secondo cui il Fondo unico di amministrazione istituito presso il Ministero della giustizia è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti, un emolumento diretto a compensare le responsabilità connesse all'espletamento delle attività stesse. 

Art. 34
(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici) 

I commi 1, 2 dell'articolo in esame prevedono la rideterminazione degli organici delle amministrazioni pubbliche, anche in relazione al processo di riforma delle Amministrazioni statali, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa e del limite dei posti in organico alla data del 29 settembre 2002.
Il comma 3 stabilisce che in attesa del perfezionamento dei processi di rideterminazione, le piante organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002. Fa salvi inoltre gli effetti derivanti dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche già attivate alla data del 31 dicembre 2002 nonché dei relativi provvedimenti registrati dall'Ufficio centrale del bilancio entro la predetta data.
Il comma 4 dispone il blocco delle assunzioni del personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni, con deroghe (comma 6) riservate in via prioritaria a coloro che svolgono compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale nonché per i vincitori di concorso già espletati alla data del 29 settembre 2002.
In linea di principio, il divieto di cui al comma 4 opera anche per le Forze armate e i Corpi di polizia, anche se, per tale personale, vengono confermate le assunzioni che, pur disposte nell'anno 2002, non sono state ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 6 prevede inoltre la deroga espressa al blocco delle assunzioni per l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi al rispetto degli impegni internazionali nonché al settore della giustizia (settori inizialmente esclusi dalla deroga).
Il comma 8 stabilisce che non si procederà alla rideterminazione dell'organico per le Forze armate, i corpi di polizia, il personale della carriera diplomatica, i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato, nonché agli ordini e ai collegi professionali.
Al comma 12 è stata reinserita la disposizione che prevede l'estensione a 75 anni dell'età pensionabile dei magistrati.
Il comma 13 prevede la possibilità di assumere personale a tempo determinato, ovvero mediante convenzioni o stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La spesa derivante da tali assunzioni non potrà essere superiore al limite del 90% (pari alla spesa media annua sostenuta nel periodo 1999/2001).
Il comma 19 prevede che il Ministero della Giustizia possa continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2003 del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, già prorogati dalla finanziaria 2002 (ex lavoratori socialmente utili).
Il comma 20 prevede la proroga al 31 dicembre 2003 dei comandi in atto del personale dell'ex Ente Poste (ora Poste Italiane S. p. A.) presso le Amministrazioni.
Si rammenta che, presso gli uffici giudiziari, prestano servizio oltre 180 unità di tale personale.
Il comma 21 tende ad accelerare i processi di mobilità. 

Art. 36
(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita) 

L'articolo in esame prevede il congelamento, anche per il triennio 2003 - 2005, degli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, emolumenti e rimborsi soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita negli importi vigenti nel 1992. Per le indennità di missione e di trasferimento, che siano suscettibili di variazione in relazione all'aumento del costo della vita, gli importi sono congelati nelle misure corrisposte nell'anno 1996.
L'articolo si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi, rimborsi, spese erogati dalle Amministrazioni pubbliche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni. 

TABELLE ALLEGATE ALLA FINANZIARIA

La tab. A della legge finanziaria, cioè quella che dispone gli accantonamenti di parte corrente per la copertura di futuri provvedimenti legislativi, prevede in favore della giustizia, stanziamenti pari a euro 33.005.000,00 per l'anno 2003 e rispettivamente di euro 39.643.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Parte di questi importi riguardano vecchie finalizzazioni, quali la riforma dell'ordinamento giudiziario, i componenti del tribunale superiore delle acque pubbliche e la ratifica di convenzioni internazionali.
Per le nuove finalizzazioni sono stanziati per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 euro 20.000.000,00.

La tab. B non prevede accantonamenti di parte capitale in favore della giustizia.

La tab. F conferma gli stanziamenti previsti per l'edilizia penitenziaria iscritti sul capitolo del Ministero delle infrastrutture, pari rispettivamente ad un importo di euro 51.646.000,00 per il 2003 e di euro 327.950.000, 00 per il 2004.
Sono stati inoltre confermati i limiti di impegno di euro 12.911.000,00 per quindici anni in favore dell'edilizia giudiziaria comunale. 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2003

L'analisi del bilancio 2003 è stata elaborata sulla base d.d.l. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005" a seguito della modifiche apportate dalla nota di variazioni n. 3201-ter
Lo Stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia per l'anno 2003 (Tabella 5) reca una complessiva previsione di ¬ 6.244.212.279,00 , di cui ¬ 5.907.379.189,00 per la parte corrente e ¬ 336.833.090,00 per la parte in c/capitale.

Variazioni rispetto alle previsioni iniziali del 2002

Rispetto allo stato di previsione iniziale dell'anno 2002 (¬ 6.155.635.719,00), gli stanziamenti per il 2003 (¬ 6.244.212.279,00) fanno registrare un aumentodi ¬ 88.576.560,00 (circa l'1,44%).
Le spese correnti hanno registrato un incremento di ¬ 73.356.863,00 pari all'1,25%, le spese in conto capitale hanno registrato un incremento di ¬ 15.219.697,00 pari al 4,73%.

Variazioni rispetto al bilancio assestato 2002
Rispetto al bilancio assestato 2002 (¬ 6.134.799.013,41), le spese considerate nel bilancio di previsione fanno registrare un incremento di ¬ 109.413.265,59 pari all'1,78%.
Si riportano di seguito le variazioni degli stanziamenti 2003 rispetto a quelli iniziali del 2002 suddivisi per Centro di responsabilità.

  • Il Centro di Responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro è passato da ¬ 47.041.630,00 dell'anno 2002 a ¬ 174.894.249,00 dell'anno 2003, con una variazione in aumento in termini assoluti di ¬ 127.852.619,00 pari al 271,79%. Tale aumento, tuttavia, è meramente fittizio, in quanto sul capitolo 7020 (fondo da ripartire per l'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile) allocato nel Centro di Responsabilità Gabinetto e ammontante a ¬ 137.367.207,00, sono confluiti tutti gli stanziamenti riguardanti l'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile che dovranno essere successivamente ripartiti per quota parte ai Centri di responsabilità competenti.
  • Il Centro di Responsabilità Dipartimento Affari di Giustizia è passato da ¬ 323.559.647,00 dell'anno 2002 a ¬ 320.457.691,00 dell'anno 2003 con una variazione in diminuzione in termini assoluti di ¬ 3.101.956,00, pari allo 0,96%.
  • Il Centro di Responsabilità Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria è passato da ¬ 3.190.416.181,00 dell'anno 2002 a ¬ 3.210.885.725,00 dell'anno 2003, con una variazione in aumento in termini assoluti di ¬ 20.469.543,00 pari allo 0,64%.
  • Il Centro di Responsabilità Dipartimento Amministrazione Penitenziaria è passato da ¬ 2.455.867.168,00 dell'anno 2002 a ¬ 2.420.260.606,00 dell'anno 2003 con una variazione in diminuzione in termini assoluti di ¬ 35.606.562,00 pari allo 1,45%.
  • Il Centro di Responsabilità Dipartimento Giustizia Minorile è passato da ¬ 138.751.093,00 dell'anno 2002 a ¬ 117.714.008,00 dell'anno 2003 con una variazione in diminuzione in termini assoluti di ¬ 21.037.085,00 pari all'15,16%.

Roma, 28 gennaio 2003

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Belsito