Circolare 31 luglio 2000 - Indennità maneggio valori art. 34 del Contratto Collettivo Integrativo.

31 luglio 2000

Prot. n. 2088/S/BLS/ 4905

L'articolo 34 del Contratto Collettivo Integrativo prevede l'attribuzione dell'indennità per il maneggio di valori al personale che in forza di un provvedimento formale (regolamento interno o ordine di servizio debitamente approvati) è addetta in via continuativa ad un servizio che comporti maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse al pagamento, mandati di deposito, mandati bancari.

Poiché sono pervenuti numerosi quesiti, posti da diversi uffici, in ordine alla individuazione dei servizi il cui svolgimento determina il diritto a tale indennità, si ritiene opportuno diramare le seguenti istruzioni al fine di pervenire alla adozione di criteri uniformi per la erogazione della predetta :

  1. L'indennità può essere attribuita soltanto per attività che comportino effettivo, concreto maneggio di denaro o valori. Non possono pertanto beneficiarne i titolari di gestione contabile che hanno la sola responsabilità giuridica delle riscossioni e dei pagamenti e non anche il maneggio dei valori;
     
  2. Deve ritenersi irrilevante ai fini dell'attribuzione dell'indennità l'essere addetti a servizi che comportano l'emissione di:
    • Ordinativi di pagamento tratti su ordini di accreditamento (mod. 31 C.G.);
    • Buoni di prelevamento in contanti (mod.31 bis C.G.);
    • Mandati di pagamento tratti sul modello 12 (spese di giustizia).
       
  3. Si precisa altresì che responsabili delle spese ordinate dai funzionari delegati e della regolarità dei pagamenti disposti od eseguiti sono, ai sensi dell'art.58 della Legge di Contabilità dello Stato, gli stessi funzionari delegati. Si precisa ancora, che le attività svolte dal funzionario delegato rientrano in un modulo organizzatorio denominato "gestione amministrativa", anche se in alcuni casi il funzionario delegato può assumere veste di pagatore (attività, peraltro, meramente occasionale e subordinata alla attività principale di ordinatore secondario di spesa).

Per quanto sopra premesso, si ritiene che l'indennità in parola, sempreché il maneggio valori non sia inferiore agli importi previsti dall'art. 34 del C.C.I., possa essere corrisposta:

  • a coloro che sono addetti in via delegata, su atto formale del Capo dell'Ufficio, alla riscossione di competenze economiche presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato;
  • a coloro che, sempre su atto formale del Capo dell'Ufficio, sono incaricati del pagamento di tali competenze agli aventi diritto.

Spetta altresì nelle seguenti fattispecie:

  • deposito di assegni circolari per la partecipazione alle vendite immobiliari od altro, nell'ambito dei fallimenti e delle procedure concorsuali, nonché delle procedure esecutive in genere.
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  • Emissione dei mandati dei depositi giudiziari; l'indennità spetta al solo personale che in via continuativa ed in forza di un provvedimento formale sia addetto a tale emissione.
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Si ritiene opportuno, infine, precisare che l'individuazione della casistica sopra riportata è stata effettuata sulla base della rilevazione delle attività svolgentisi negli uffici giudiziari, nonché dall'esame dei quesiti posti dagli stessi uffici.

Le istruzioni fornite potrebbero pertanto, essere soggette ad eventuali variazioni in relazione all'emergere di nuovi casi, ritenuti rilevanti ai fini dell'attribuzione dell'indennità in parola.

Si invitano le S.S.L.L. a comunicare agli uffici del distretto la presente nota.

Roma, 31 luglio 2000

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Ippolito