Circolare 16 dicembre 2020 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Circolare in tema di obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici

16 dicembre 2020

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

Circolare n. 2/2020

Circolare in tema di obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici

Il Responsabile PCT

 

Visto l’art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

visto l’art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall’art.31 co.1del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

visto l’art. 29 del decreto legislativo n. 50/2016, come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, convertito con legge n. 55 del 14 giugno 2019;

visto l’art. 36 comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016;

visto l’art. 70 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

visto l’art. 76 comma 1 del decreto legislativo n.50/2016, come modificato dall’art. 45, co.1, del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dagli artt. 1 co. 20 lett. n) e 1 co. 21 del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito con legge n. 55 del 14 giugno 2019;

visto il D.M. 2 dicembre 2016 adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

viste le indicazioni fornite dall’ANAC con delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 contenente le “Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8 comma 2 della legge n. 69/2015”;

viste le indicazioni fornite dall’ANAC con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 contenente le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” ed il relativo Allegato 1;

visto il comunicato del Presidente dell’ANAC del 23 luglio 2019 avente ad oggetto “Pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale, e dei suoi aggiornamenti, dopo l’abrogazione dell’art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016, operata dall’art. 217 del Codice dei contratti pubblici”;

visto l’art.103, co. 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come modificato dall’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, che dispone la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi fino alla data del 15 maggio 2020;

vista la delibera ANAC n. 268 del 19 marzo 2020, recante “Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell’Autorità e modifica dei termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità”;

visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 9 aprile 2020, avente ad oggetto “Indicazioni in merito all’attuazione delle misure di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e all’attività di vigilanza e consultiva dell’ANAC” con il quale “l’Autorità ricorda che tale sospensione può applicarsi anche ai termini per la pubblicazione dei dati di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” e rappresenta che “le amministrazioni e gli enti, ove lo ritengano possibile, continuano comunque a pubblicare secondo le consuete modalità e in base a quanto previsto nella legge 190/2012, nel d.lgs. 33/2013 e nei propri Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)”. 

vista la Pronuncia dell’Adunanza plenaria sul dies a quo del termine per impugnare l’aggiudicazione della gara pubblica e sulla proponibilità dei motivi aggiunti (Cons. St., A.P., 2 luglio 2020, n. 12);

visto l’art. 2, co. 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120;

considerato che la trasparenza e la pubblicazione, in materia di procedure ad evidenza pubblica, mirano a garantire un regime di certezza giuridica e di concorrenza non falsata, a tutela della parità di trattamento dei partecipanti, ed a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionale e sull’utilizzo delle risorse pubbliche[1], ponendosi in concreto anche come misure di prevenzione della corruzione, oltreché idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione;

rilevato che le Amministrazioni aggiudicatrici nell’affidamento degli appalti e delle concessioni devono adempiere ai loro doveri sulla trasparenza e sulla pubblicità secondo la complessa disciplina dei contratti pubblici, onde realizzare la conoscibilità e la comprensione delle procedure finalizzate a realizzare imparzialità e buon andamento dell’agire amministrativo e a far comprendere le scelte rivolte alla cura dell’interesse generale;

considerato che il “secondo codice” dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. n. 50 del 2016, successivamente alla sua entrata in vigore (19 aprile 2016) è stato inciso dall’intervento riformatore del legislatore nazionale con il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56[2], con il d.l. 18 aprile 2019, n. 32[3] e successiva legge di conversione[4] , nonché, da ultimo, con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76[5], cvt. in l. 11 settembre 2020 n. 120;

rilevata la disomogeneità, nel formato e nel contenuto, delle pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e contratti” - del sito istituzionale del Ministero della giustizia, nonché nella sezione “Gare e avvisi” (corrispondente al c.d. “profilo del committente”, vedi ultra);

rilevata la necessita di fornire un adeguato supporto alle articolazioni ministeriali in punto di corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di appalti e concessione;

premesso

che gli obblighi di pubblicazione, che attualmente caratterizzano l’area dei contratti pubblici di appalti e concessione, sono di due tipi (come tra l’altro premette anche l’incipit del richiamato art. 37 d.lgs. n. 33/2013, che espressamente mantiene “fermi ... gli obblighi di pubblicità legale”):

  • la pubblicità degli atti di gara rivolta a produrre effetti legali, che si realizza con la pubblicazione degli atti nella sezione “Gare e avvisi” dei siti istituzionali (alias ‘profilo del committente’, secondo la locuzione generica utilizzata dal legislatore nelle disposizioni del Codice dei contratti pubblici), con funzione di albo pretorio o di albo on line. Le specifiche disposizioni sulla pubblicità legale degli atti di gara contenute nel citato Codice - ad esempio, artt. 73 commi 4 e 5; art.36 co. 9, per i contratti sotto soglia; art. 70 co. 1 - nonché nel M. 2.12.2016 costituiscono prescrizioni inderogabili ai fini della legittimità ed efficacia della procedura di gara, consentendo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, libera concorrenza e par condicio dei partecipanti;
  • la pubblicità assicurata nella sezione “Amministrazione trasparente[6] dei siti istituzionali delle amministrazioni, con lo scopo di informare i cittadini relativamente alle procedure di gara bandite, alla tipologia di opere, servizi e forniture oggetto delle procedure di gara ed ai costi degli affidamenti medesimi, al fine (come prescrive la norma richiamata) di favorire quel controllo diffuso che è alla base del principio della trasparenza amministrativa. Il referente normativo è in tal caso individuabile nell’art. 37 d.lgs. n. 33/2013, che prescrive, relativamente a ciascuna procedura di gara, la pubblicazione, nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”[7] della sezione “Amministrazione trasparente”, di una serie di dati e di informazioni, individuati dal combinato disposto dell’art. 1, comma 32, legge n. 190/2012 e dell’art. 29 d.lgs. n. 50/2016;

che, conseguentemente, sul sito istituzionale dell’Amministrazione, sono due le sezioni nelle quali sono pubblicati gli atti e le informazioni relative ad una procedura di gara, con finalità diverse e assoggettate a tempi diversi: la prima, denominata “Gare e avvisi[8], che svolge la funzione di albo on line e assicura la produzione degli effetti legali (corrispondente, come già detto, al c.d. ‘profilo del committente’[9]); la seconda, denominata “Amministrazione trasparente”, che assicura trasparenza all’operato dell’amministrazione: la pubblicità dei dati e documenti su “Amministrazione trasparente” non produce effetti legali se non nei casi espressamente previsti dal d. lgs. 33/2013[10];

che, dunque, rispetto ad alcuni documenti di gara oggetto di pubblicazione, gli adempimenti di pubblicità a carico delle amministrazioni si duplicano, dovendo gli stessi atti essere pubblicati sia nella sezione “Amministrazione trasparente”, per finalità di trasparenza, che nell’albo on line, sezione “Gare e avvisi”, per far fronte agli obblighi di pubblicità legale: la scelta di accorpare i due tipi di pubblicità in materia di appalti - sì da ottimizzare il lavoro di pubblicazione ed alleggerire l’amministrazione dei numerosi adempimenti - spetta unicamente al legislatore, il quale, allo stato, non sembra aver introdotto espressamente una “unificazione” delle due sezioni[11];

che, pertanto, deve ad oggi ritenersi che, per la produzione degli effetti legali, la pubblicazione dei bandi, degli avvisi e degli esiti di gara sul ‘profilo del committente’ deve ancora trovare posto in “una apposita sezione dedicata, denominata ‘Bandi di gara’, direttamente raggiungibile dalla home page, facilmente consultabile[12];

che, in attesa di un auspicabile intervento legislativo, l’amministrazione, per assolvere correttamente agli obblighi di pubblicità richiesti dalle norme, potrebbe al più optare per una scelta di semplificazione chiara, comprensibile e coordinata con il quadro normativo esistente, quale la pubblicazione mediante link ai diversi documenti richiesti, nell’ambito delle diverse sezioni del sito istituzionale;

che, d’altro canto, sia il Codice dei contratti che il D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture riconoscono alle stazioni appaltanti ed alle centrali di committenza la possibilità di prevedere forme “aggiuntive” di pubblicità, ferme però restando la ineludibile pubblicazione degli avvisi e dei bandi sull’Albo pretorio;

che, in conclusione, in attesa di un intervento legislativo che chiarisca la reale portata della disciplina in tema di pubblicità degli atti nell’ambito dei contratti pubblici, poiché non appare nella specie configurabile una abrogazione tacita del regime di pubblicità legale, sarebbe auspicabile che l’Amministrazione continui a tenere separate le due sezioni e a procedere mediante link all’adempimento dei vari obblighi di pubblicazione. Tanto premesso,

fornisce la seguente ricognizione del quadro normativo di riferimento

- art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190: relativamente ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ed alle modalità di selezione prescelta, “le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare[13] nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere[14] le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione[15]. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006”.

Le Stazioni Appaltanti (SA), per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012, conformemente alle disposizioni di cui alla Deliberazione Anac n. 39 del 2 gennaio 2016, devono:

  • trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno -solo mediante Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it - un messaggio PEC attestante l’avvenuto adempimento dei prescritti obblighi di pubblicazione. Tale messaggio deve riportare, obbligatoriamente, nell’apposito modulo PDF (nella versione aggiornata al 15 gennaio 2016), il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione del file XML per l’anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it, compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it, non saranno considerati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma;
  • pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4 della deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016[16] secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità[17].

Spetta al soggetto che ha provveduto alla relativa pubblicazione anche la comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet[18].

Le Amministrazioni devono pubblicare tutte le informazioni di cui all’articolo 3[19] e 4 della suddetta Deliberazione secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità.

In particolare, le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle Amministrazioni, espressamente previste dall’art. 4[20], sono le seguenti:

  • CIG: Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri);
  • Struttura proponente: Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente;
  • Oggetto del bando: Oggetto della procedura di scelta del contraente;
  • Procedura di scelta del contraente: Procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie;
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti;
  • Aggiudicatario: Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti;
  • Importo di aggiudicazione: Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’IVA;
  • Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura: Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista);
  • Importo delle somme liquidate: Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto.

L’ANAC evidenzia che gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in esame[21] non sostituiscono gli obblighi di pubblicazione o comunicazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e da altre disposizioni normative[22]. Precisa[23], inoltre, nella richiamata Deliberazione, che “Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa e nelle more del ridisegno integrato dei sistemi informatici dell’Autorità, gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 si intendono assolti nelle modalità di seguito indicate: a) per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie effettuate, ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti Pubblici all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza; b) per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi Smart CIG o SIMOG; c) per tutte le informazioni non acquisite ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVCPASS l’obbligo di trasmissione si intende assolto tramite la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione e successiva comunicazione della URL di pubblicazione secondo quanto previsto al successivo art. 9” [24](comma 1). L’Autorità pubblica sul proprio sito web le informazioni acquisite con le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, mettendo a disposizione delle Amministrazioni e degli Enti la funzionalità per l’esportazione in formato aperto dei dati. Tale funzionalità consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire i dati già trasmessi in un formato idoneo ad agevolare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web istituzionali delle informazioni di cui all’articolo 1, comma 32, della l. 190/2012, previa verifica, aggiornamento e integrazione dei dati stessi” (comma 2).

Come prescritto dall’Autorità[25], nel PTPC allegato “Flussi” (raggiungibile al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_21_2.page?previsiousPage=mg_1_29_21)

sono individuati i soggetti responsabili, per le articolazioni ministeriali del Dicastero, dell’elaborazione e della pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. n. 190/2012.

Le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili comportano l’esercizio del potere d’ordine da parte dell’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell’art. 45 del d.lgs. 33/2013 e nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l’Autorità avvierà un procedimento sanzionatorio finalizzato all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, come espressamente previsto nell’art. 213 comma 9 del codice dei contratti pubblici[26].

Al RPCT spetta il controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione all’Autorità e la segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione[27].

In ordine alla durata della pubblicazione si rammenta che “i dati e le informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012 sono pubblicati sul sito web delle Amministrazioni e degli Enti per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all’esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento[28].

- art. 37, comma 1, d.lgs. n. 33/2013: con riguardo agli obblighi di pubblicità in materia di appalti, si evidenzia che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”: la pubblicità disciplinata dall’articolo 37 è di tipo “informativo/conoscitivo”, rivolta, cioè, a tutti i cittadini e intesa ad assicurare la trasparenza nel settore degli affidamenti pubblici in ragione della rilevanza che gli stessi assumono nell’ambito delle attività amministrative, considerato, tra l’altro, che i contratti pubblici si attestano tra le attività amministrative a maggiore rischio di corruzione.

- art. 29 d.lgs. n. 50/2016 (obblighi peraltro richiamati anche nel c.d. decreto semplificazione[29]): devono essere pubblicati “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Nello specifico, l’adempimento prescritto dal primo comma dell’articolo 29 - cioè la pubblicazione di tutti gli atti di gara predisposti dalle amministrazioni - risponde all’esigenza di assicurare maggiore trasparenza alla procedura di gara (come la stessa rubrica della norma evoca, facendo riferimento a “principi in materia di trasparenza”), integrando gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del d. lgs. 33/2013. Come noto, l’ANAC con la deliberazione n. 1310/2016[30], ha provveduto ad individuare gli atti oggetto di pubblicazione, tra cui figurano gli avvisi di preinformazione, i bandi e gli avvisi di gara, la delibera a contrarre, l’elenco degli atti relativi ad affidamenti diretti o affidamenti in house, i provvedimenti di esclusione o di ammissione, nonché l’elenco dei verbali di gara.

Il regime di trasparenza dettato dall’articolo 29 del codice dei contratti, oltre ad incrementare il livello di trasparenza nel settore dei contratti pubblici, introduce anche nuovi adempimenti inquadrabili non tanto nell’ambito della pubblicità di tipo conoscitivo e di controllo, ma piuttosto nell’ambito degli obblighi di pubblicità finalizzati a produrre effetti legali. Difatti, l’art. 29 comma 1, ultima parte, dispone, altresì, che “fatti salvi gli atti a cui si applica l’art. 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente”.

Orbene, come ritenuto dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 2 luglio 2020, n. 12 “l’impresa interessata, che intenda proporre un ricorso, ha l’onere di consultare ‘il profilo del committente’, dovendosi desumere la conoscenza legale degli atti dalla data nella quale ha luogo la loro pubblicazione con i relativi allegati (data che deve costantemente risultare dal sito)” .

La stessa Adunanza Plenaria ha ritenuto che “per determinare il dies a quo per l’impugnazione rileva la ‘data oggettivamente riscontrabile’ - cui si riferisce il comma 5 dell’art. 120 del codice del processo amministrativo - individuabile in considerazione degli incombenti formali informativi cui è tenuta ex lege l’amministrazione aggiudicatrice e del rispetto della regola della diligenza cui è tenuta l’impresa interessata”.

Il principio posto a fondamento dell’art. 120 comma 5 c.p.a., cioè che la decorrenza del termine di impugnazione dipende dall’accertamento di una “data oggettivamente riscontrabile”, riconducibile al rispetto delle disposizioni sulle informazioni dettagliate, spettanti ai partecipanti alla gara, è fissato dall’art. 2-quater della Direttiva 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori[31].

In base al principio enunciato dall’Adunanza Plenaria sopracitata, “la pubblicazione generalizzata degli atti di gara sul profilo del committente, alla quale è collegato il dies a quo per l’impugnazione dell’aggiudicazione, comprende anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016”. Conclusivamente, ogni stazione appaltante è tenuta a conformare le proprie procedure di affidamento alla normativa di settore ed alla copiosa e continua attività interpretativa della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di giustizia europea, nonché a verificare il contenuto delle informazioni che possono essere rese note rispetto a quelle coperte da riservatezza.

- art. 36 comma 9 d.lgs. n. 50/2016 (contratti sotto soglia): per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui all’art. 36 del medesimo Codice nonchè le linee guida ANAC di cui alla Delibera n. 636[32] del 10 luglio 2019.

In particolare, per gli appalti di lavori inferiori all’importo di 500.000 euro, a prescindere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o sulla piattaforma ANAC, la decorrenza degli effetti giuridici è legata alla pubblicazione degli atti sull’albo pretorio on line o sulla sezione del sito istituzionale allo stesso equiparato: “In caso di ricorso alle procedure ordinarie […] i bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori” (art. 36, co. 9, d.lgs. n. 50/2016).

Per i contratti sotto soglia sono ipotizzabili due differenti procedure, con differenti adempimenti di pubblicazione. In particolare:

  • nelle procedure semplificate le stazioni appaltanti garantiscono, in aderenza al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative[33]. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici)[34];
  • nelle procedura negoziate[35] per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato. A tal fine, pubblica un avviso sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni[36]. L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante[37]. La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità individuate ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE (documento di gara unica)[38]. Nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato ovvero di costituzione dell’elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato o presenti nell’elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell’avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri[39].

Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell’avvio dell’indagine di mercato o dell’istituzione dell’elenco degli operatori economici […] la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte[40].

La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell’atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori[41].

  • art. 70, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 (Avvisi di preinformazione): “Le stazioni appaltanti rendono nota, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente” (comma 1).

Relativamente alle procedure ristrette e alle procedure competitive con negoziazione “le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell'articolo 59, comma 5, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse; c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2; d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1” (comma 2). “L'avviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell'articolo 73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi” (comma 3).

  • art. 73, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con il D.M. 2 dicembre 2016[42]: per quanto concerne il regime di pubblicazione degli avvisi e dei bandi a livello nazionale (per il regime di pubblicità in ambito comunitario la disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 72 del d.lgs. n. 50/2016), il legislatore ne prevede l’espressa pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante. Nello specifico, gli avvisi e i bandi, dopo essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, cioè, “fermo restando quanto previsto all'articolo 72”, sono altresì “pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11”[43].

Vengono, quindi, individuati i termini per la pubblicazione degli avvisi e bandi sulla piattaforma ANAC (regime non ancora entrato in vigore) e, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul ‘profilo di committente’, con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma

Pertanto, finché non entrerà in funzione la piattaforma ANAC, gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati, con i medesimi termini di cui al comma 1, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come prescritto dall’art. 2 comma 6 del D.M. 2/12/2016.

A prescindere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o sulla piattaforma ANAC, la decorrenza degli effetti giuridici è legata alla pubblicazione degli atti in questione sul profilo del committente.

  • art. 76, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 (Informazioni dei candidati e degli offerenti): “Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione” .- art. 2, co. 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120: con specifico riferimento alle procedure straordinarie e transitorie per gli affidamenti c.d. sopra soglia[44] le cui determine a contrarre o altri atti di avvio dei procedimenti saranno adottati entro il 31 dicembre 2021 si applica un regime derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria del Codice dei Contratti, ad efficacia temporale limitata nel tempo, mentre invariati restano gli obblighi di pubblicazione e di aggiornamento di tutti gli atti delle stazioni appaltanti nei rispettivi siti internet istituzionali. Infatti, il richiamato art. 2 co. 6 del citato d.l. semplificazione espressamente dispone: “Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

     
  • art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016, concernente l’obbligo di pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, in esecuzione del Programma biennale e dei suoi aggiornamenti: nonostante la norma sia stata abrogata dal Codice dei contratti pubblici[45] e detto obbligo sia venuto meno, l’ANAC ritiene che, in un’ottica di rafforzamento della trasparenza, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano valutare di pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i testi integrali dei contratti in esecuzione della programmazione biennale e relativi aggiornamenti, come “dati ulteriori” rispetto a quelli obbligatori, procedendo, ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013, a oscurare i dati personali presenti.

 

In virtù del citato quadro normativo di riferimento, sarà cura dei Referenti della trasparenza di ciascuna articolazione dipartimentale, degli Uffici di diretta collaborazione, dell’Ufficio centrale degli archivi notarili e della Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione assicurare l’esatto adempimento di tali obblighi e segnalare allo scrivente, ognuno per la propria articolazione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, motivando tale inadempimento.

Spetterà, invece, ai Dirigenti degli Uffici contratti di ciascuna articolazione ministeriale comunicare al RPCT i problemi riscontrati nel quotidiano, a livello centrale e decentrato, sulle questioni più salienti concernenti gli adempimenti in materia di contratti pubblici di appalti e concessione e le correlate proposte di lavoro per migliorarne le eventuali criticità riscontrante.

Si rammenta, infine, che le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili comportano l’esercizio del potere d’ordine da parte dell’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell’art. 45 del d.lgs. 33/2013 e nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere l’Autorità avvierà un procedimento sanzionatorio finalizzato all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, come espressamente previsto nell’art. 213 comma 9 del codice dei contratti pubblici[46].

La presente circolare sarà diffusa, dai competenti Referenti della trasparenza di ciascuna articolazione ministeriale, a tutti i Dirigenti degli Uffici contratti - responsabili dell’elaborazione/trasmissione del dato o dell’informazione nella materia dei contratti pubblici di appalti e concessioni - e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nella sezione dedicata “prevenzione della corruzione”.

 

Roma, 16 dicembre 2020

Il Responsabile PCT
Mario Di Iorio

 

NOTE

[1] Art. 1, comma 1, del d. lgs. 33/2013.

[2] Il c.d. correttivo appalti.

[3] Il c.d. sblocca cantieri.

[4] l.14 giugno 2019, n. 55.

[5] Il c.d. decreto semplificazione.

[6] L’art. 9, comma 1, del d. lgs. 33/2013 prevede che “Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6 [...]

[7] A titolo esemplificativo si veda il sito di CONSIP https://www.consip.it/societ%C3%A0-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti e il sito del MAECI https://www.esteri.it/MAE/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratt

[8] A titolo esemplificativo si veda il sito di CONSIP https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi-

[9] Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal codice dei contratti pubblici, nonché dall'allegato V; vedi art. 3, comma 1, lett. nnn) del d.lgs. 50/2016.

[10] Cfr. articoli 15, 26 e 39 del d. lgs. 33/2013.

[11] Va, infatti, considerato che la pubblicità di cui all’art. 29 è intesa ad assicurare la trasparenza nella materia degli appalti e che tutti i dati delle procedure pubbliche devono essere pubblicati e aggiornati… con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’art. 37 del decreto trasparenza, con riguardo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, mantiene “fermi….gli obblighi di pubblicità legale”, per cui la pubblicazione dei relativi atti nella sezione deputata a produrre effetti legali non sembrerebbe superata dall’art. 29 del codice dei contratti

[12] cfr. d.P.C.M. del 24 aprile 2011.

[13] Pubblicazione: l’esposizione, sui siti web istituzionali dei soggetti ricadenti nell’ambito di applicazione della legge n. 190/2012, delle informazioni individuate dall’art. 1, comma 32, della medesima legge, in formato digitale standard aperto

[14] Trasmissione: l’invio, in formato digitale, all’Autorità, delle informazioni indicate dal comma 32 dell’art. 1 della legge n. 190/2012

[15] Vedasi Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016

[16] Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 “Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015”.

[17]Art. 6 (Standard da utilizzare per la pubblicazione) “I dati devono essere pubblicati in un formato digitale standard aperto che ne consenta l’analisi e la rielaborazione. A tal fine le Amministrazioni e gli Enti di cui all’art. 1 della presente deliberazione devono utilizzare il formato XML secondo gli schemi XSD definiti nel documento “specifiche tecniche” disponibile sul sito dell’Autorità “.

[18] Art. 9 comma 2 (Comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dei dati all’Autorità per le finalità di vigilanza).

[19] Art. 3 (Informazioni oggetto di pubblicazione) “Le Amministrazioni e gli Enti pubblicano e aggiornano tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, le informazioni indicate all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 relative ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lett. b) del medesimo articolo. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni e gli Enti pubblicano in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni di cui al comma 1 riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti. 3. Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente articolo riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall’acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all’esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della l. 190/2012, detti obblighi di pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie”.

[20] Art. 4 (Descrizione delle informazioni oggetto di pubblicazione).

[21] Art. 1 comma 32 Legge 190/2012.

[22] Art. 11 (Rapporto degli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 con gli obblighi di pubblicazione o comunicazione previsti da altre disposizioni di legge).

[23] Art. 8 (Obbligo di trasmissione dei dati all’Autorità e possibilità di esportazione degli stessi)

[24] Art. 9 (Comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dei dati all’Autorità per le finalità di vigilanza) “1. Al fine di consentire l’esercizio dell’attività di vigilanza sull’osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, ferme restando le indicazioni fornite nell’articolo precedente, i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti a trasmettere all’Autorità mediante PEC all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l’ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l’Autorità eseguirà le verifiche di competenza. 2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere effettuata a cura del soggetto che ha provveduto alla relativa pubblicazione con le modalità indicate nel documento “specifiche tecniche”. Non saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate con modalità diverse

[25] Art. 5 (Soggetto responsabile della pubblicazione) “1. Le Amministrazioni e gli Enti individuano i soggetti tenuti alla elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 tenendo conto di quanto previsto nel Programma Triennale per la Trasparenza o in altri atti organizzativi”.

[26] Art. 12 (Inadempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione) “1. L’omissione, in tutto o in parte, della pubblicazione o dell’aggiornamento dei dati, il ritardo nell’adempimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite al riguardo con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comportano l’esercizio del potere d’ordine da parte dell’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell’art. 45 del d.lgs. 33/2013. 2. La mancata, incompleta o tardiva comunicazione all’Autorità ai sensi dell’art. 9 della presente deliberazione o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comporta l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione della Autorità Nazionale Anticorruzione della sanzione prevista all’art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/06 nei confronti del soggetto responsabile della comunicazione individuato dalle Amministrazioni o dagli Enti. 3. Le fattispecie di cui a precedente comma 1 saranno, altresì, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell’art. 1, comma 32, della l. 190/2012”.

[27] Art. 10 (Controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione) “1. Il responsabile per la trasparenza, nominato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013 dalle Amministrazioni e dagli Enti di cui all’art. 1 della presente deliberazione, controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione all’Autorità previsti dall’art. 1, comma 32 della l. 190/2012 assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e comunicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Restano ferme le responsabilità in capo ai soggetti tenuti all’elaborazione e alla pubblicazione dei dati”.

[28] Art. 7 (Durata della pubblicazione) “Nel rispetto delle previsioni dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dati e le informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012 sono pubblicati sul sito web delle Amministrazioni e degli Enti per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all’esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento. 2. Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i dati e le informazioni sono conservate e rese disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.

[29] Art. 2 co, 6, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in l. 11 settembre 2020 n. 120, “Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

[30] Delibera A.N.AC. n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

[31] Tale disposizione prescrive che il termine “per la proposizione del ricorso” fissato dal legislatore nazionale comincia “a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice è stata inviata al partecipante alla gara, accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti

[32] Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

[33] Delibera ANAC, 10 luglio 2019, n. 636, Punto 3.2. lett.g).

[34] Delibera ANAC, 10 luglio 2019, n. 636, Punto 3.4.

[35] Articolo 3, comma 1, lettera dddd) del Codice dei contratti pubblici

[36] Delibera ANAC, 10 luglio 2019, n. 636, Punto 5.1.4.

[37] Delibera ANAC, 10 luglio 2019, n. 636, Punto 5.1.5.

[38] Delibera ANAC, 10 luglio 2019, n. 636, Punto 5.1.6.

[39] Delibera ANAC, 10 luglio 2019, n. 636, Punto 5.2.1

[40] Delibera ANAC, 10 luglio 2019, n. 636, Punto 5.2.3.

[41] Delibera ANAC, 10 luglio 2019, n. 636, Punto 5.2.4.

[42] Decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, in attuazione dell'art. 73, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il decreto individua, altresì, la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato” (art.1 comma 1).

Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all'art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati “(art. 2 comma 6)

[43] Art. 216 comma 11 dlg.s. n. 50/2016: “Fino alla data indicata nel decreto di cu all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 2”1.

[44] A tal proposito, si ricorda che, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE 31/10/2019, L. n. 279/23 dei Regolamenti UE nn. 1827, 1828, 1829 e 1830, sono state modificate le soglie relative alle direttive in materia di appalti e concessioni, per il biennio 2020-2021. Le nuove soglie sono pertanto le seguenti, e sono riferite ai soli settori ordinari: euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali; euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (art. 3, c. 1, lett. b, del Codice); euro 750.000 (inalterato) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX del Codice.

[45] Art. 217, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lett. ss-bis), comma 1, del Codice dei contratti pubblici, inserita dall’art. 129, co. 1, lett. n), decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

[46] Delibera ANAC, n. 39/2016. Art. 12 (Inadempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione) “1. L’omissione, in tutto o in parte, della pubblicazione o dell’aggiornamento dei dati, il ritardo nell’adempimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite al riguardo con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comportano l’esercizio del potere d’ordine da parte dell’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell’art. 45 del d.lgs. 33/2013. 2. La mancata, incompleta o tardiva comunicazione all’Autorità ai sensi dell’art. 9 della presente deliberazione o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comporta l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione della Autorità Nazionale Anticorruzione della sanzione prevista all’art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/06 nei confronti del soggetto responsabile della comunicazione individuato dalle Amministrazioni o dagli Enti. 3. Le fattispecie di cui a precedente comma 1 saranno, altresì, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell’art. 1, comma 32, della l. 190/2012”.