Circolare 18 gennaio 1999 - Legge 4 maggio 1998, n. 133: ''Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate: art. 2 p. 1''

18 gennaio 1999

 Si comunica alle SS.LL., per opportuna conoscenza e diffusione, l'indirizzo interpretativo nonché le modalità applicative della normativa n oggetto alle quali questa Direzione Generale ritiene di doversi attenere.

1) DESTINATARI DEI BENEFICI DI CUI ALL ART 2 P. 1

1.1)
Per i trasferimenti deliberati dopo l'entrata in vigore della legge (9 maggio 1998) i benefici in parola potranno essere riconosciuti a tutti i magistrati, a prescindere dalla loro qualifica.

Peraltro agli uditori giudiziari ai quali sono conferite le funzioni giurisdizionali in una delle sedi disagiate di cui alla legge in argomento, l'indennità di che trattasi è corrisposta dopo il primo biennio di permanenza in tali Uffici (arg. ex art. 2 p.4), fatti ovviamente salvi gli emolumenti eventualmente spettanti a titolo di indennità continuativa di missione, quale disciplinata dall'art. 13 l. 97/79 (come mod. dall'art. 6 l. 27/81).

1.2) Con riferimento ai magistrati trasferiti (rectius: destinati) alle sedi giudiziarie in oggetto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità è corrisposta ai soli uditori giudiziari destinati ad una di tali sedi, a decorrere dal 1. 1. 1996, dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici (così la norma transitoria dell'art. 8). In concreto, gli uditori giudiziari interessati risultano essere esclusivamente quelli ai quali le funzioni furono asssegnale con DD.MM. 3. 7. 96 e 5.6.97 (con presa di possesso, rispettivamente, tra il 31.10 ed il 6. 11.96 e tra il 15 ed il 20.12.97).

2) DURATA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

2.1)
I benefici di che trattasi avranno la durata di quattro anni a decorrere dalla presa di possesso, oppure dal primo giorno del biennio successivo alla presa di possesso per gli uditori a cui si applica la disciplina del comma 4 dell'art. 2 ovvero dell'art. 8 l. cit.

Si sottolinea che il trasferimento - d'ufficio o a domanda - anticipato rispetto alla scadenza del quadriennio, comporterà la cessazione della corresponsione dell'emolumento in questione.

2.2) L'indennità di trasferimento sarà corrisposta anche nei periodi di congedo ordinario e di congedo straordinario, quanto a questi ultimi con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti norme in materia di congedo straordinario per malattia e di aspettativa per infermità (indipendentemente dai diversi principi che regolano l'erogazione dell'indennità giudiziaria di cui all'art. 3 l. 27/81).

3) MISURA DELL'INDENNITÀ E SUA EROGAZIONE

La misura dell'indennità di trasferimento ammonta, per tutti i magistrati aventi grado inferiore a magistrato di Cassazione, a lorde lire 79.200 giornaliere e per i magistrati aventi qualifica di magistrato di Cassazione a lorde lire 97.400 giornaliere.

Gli importi in questione sono assoggettati alla vigente imposizione contributiva ed a tassazione ordinaria ai fini Irpef ex art. 48, co. 1 t.u.i.r. (come mod. dall'art. 3 d. lgs.314/97}.

L'erogazione dell'indennità in questione avverrà d'ufficio, con provvedimento assunto da questa Direzione Generale, da eseguirsi per il tramite delle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro.

Si invitano peraltro tutti i magistrali interessati, ai fini di un opportuno riscontro amministrativo e contabile, a voler comunque trasmettere a questo Ufficio le proprie richieste scritte.


Roma, 18 gennaio 1999

Il Direttore Generale