Circolare 23 dicembre 1997 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 - Modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari

23 dicembre 1997


Con l'art. 3, comma 138 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 è stata conferita delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa.

In attuazione di tale legge di delegazione è stato adottato il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 recante "modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari", che entrerà in vigore il 1° gennaio del 1998.

Con effetto da tale data il servizio di cassa degli uffici del registro per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese processuali nonché delle somme prenotate a debito è soppresso.

Ciò si desume agevolmente dagli artt. 1 e 2 del citato D.Lgs. n. 237/97 giacché, in particolare, l'art. 1, comma 2, dispone che, dalla data del 1° gennaio 1998, "gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione, e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo" dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, uffici del Ministero delle Finanze, saranno disciplinati dalle disposizioni del medesimo D.Lgs. N. 237/97.

L'art. 2, lettera g) e lett. l), poi, comprende tra le entrate la cui riscossione deve essere curata dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi "le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative" e "tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'articolo 1".

La determinazione delle entrate, come definite dall'art. 2, è effettuata dall'ufficio finanziario competente, tranne i casi in cui disposizioni di legge prevedano l'autoliquidazione. Inoltre, con decreto dirigenziale (e, cioè, del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate), saranno approvati i modelli da utilizzare per la riscossione e per il versamento (art. 3).

L'art. 10 disciplina espressamente il servizio di cassa per gli uffici giudiziari prevedendo appunto che i pagamenti delle spese di giustizia saranno compiuti - a seguito di ordini o decreti di pagamento emessi dall'autorità giudiziaria - dal concessionario della riscossione utilizzando le entrate di bilancio già riscosse dall'ufficio del registro. L'ultimo comma di tale articolo rinvia ad un regolamento ministeriale per quanto riguarda le modalità di attuazione del nuovo sistema.

In caso di mancato spontaneo adempimento, il concessionario procede alla riscossione coattiva a norma dell'art. 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 che, a sua volta, rinvia al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 contenente le disposizioni speciali in materia di c.d. riscossione esattoriale la quale si svolge secondo forme semplificate rispetto all'esecuzione forzata prevista dal codice di rito.

L'esecuzione avviene, infatti, previa formazione del ruolo da parte dell'ufficio finanziario che, in tal modo, fornisce al concessionario il titolo esecutivo. Successivamente il concessionario notifica la cartella esattoriale. Ove il debitore non adempia, il concessionario provvede a notificare l'avviso di mora, che corrisponde all'atto di precetto, ed indi può procedere direttamente al pignoramento mobiliare senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario. Se l'esecuzione mobiliare è infruttuosa si può procedere a pignoramento immobiliare. Le funzioni del giudice dell'esecuzione sono svolte dal pretore e quelle dell'ufficiale giudiziario dal concessionario.

Premesso che sono in corso studi per addivenire ad eventuali parziali modifiche del nuovo sistema di pagamenti e riscossioni, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di curare che, dal primo gennaio 1998, si presti collaborazione per l'osservanza delle disposizioni del citato D.Lgs. N. 237/97.

In particolare, si evidenzia che, poiché lo scopo delle nuove disposizioni è quello di razionalizzare il sistema di riscossione dei tributi e delle altre entrate (art. 3, comma 138 L. n. 662/96), appare evidente l'intento del legislatore di far cessare le funzioni del cancelliere quale "agente delle finanze", come prevede l'art. 205 della Tariffa penale (approvata con R.D. 23.12.1865, n. 2701).

Pertanto, ai fini della riscossione dei crediti erariali, già curata dai cancellieri, gli uffici giudiziari trasmetteranno alle locali Direzioni Regionali delle Entrate gli atti necessari alla formazione dei ruoli.

In particolare, per quanto riguarda il servizio del campione penale, al fine di consentire la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese del procedimento nei confronti dei condannati, la cancelleria del giudice dell'esecuzione trasmetterà alla Direzione Regionale delle Entrate copia conforme delle sentenze o dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili. Torna utile che ad essa venga allegata una nota riepilogativa delle spese recuperabili per intero e delle spese recuperabili in misura fissa, con avvertenza che gli atti processuali sono disponibili per l'eventuale verifica dell'ammontare del credito dello Stato.

Per quanto riguarda il servizio del campione civile, analogamente, il cancelliere, formatosi il titolo esecutivo, provvederà a trasmetterne copia conforme unitamente alla nota delle spese, tasse e diritti alla Direzione Regionale delle Entrate per gli adempimenti di competenza con la medesima avvertenza che gli atti processuali sono disponibili per l'eventuale verifica dell'ammontare del credito dello Stato.

Considerata la assoluta novità della materia, che ha inciso su un sistema in vigore da oltre un secolo, in attesa delle eventuali modifiche legislative cui si è fatto cenno e con riserva di più specifiche e formali disposizioni, al fine di assicurare la regolarità del servizio, si pregano le SS.LL. di far osservare le suindicate direttive di massima.

Roma, 23 dicembre 1997
 

IL DIRETTORE GENERALE