Circolare 27 aprile 1999 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 - Modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari - D.M. 17 dicembre 1998 - Approvazione dei modelli di versamento in lire e in euro delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalità di riscossione

27 aprile 1999

Nel rappresentare che è ancora in corso, da parte di questa Amministrazione, l'esame degli eventuali effetti innovativi sulla disciplina di cui al D.Lgs. n. 237/97 derivanti dal D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, per quanto riguarda la riscossione dei crediti erariali iscritti nei registri campione, impregiudicata qualsiasi questione, al solo fine di facilitare il pagamento delle somme dovute, richiamato il contenuto della nota del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate del 16 luglio 1998, prot. n. 1998/75967, trasmessa alle SS.LL. con nota di questa Direzione Generale 24.7.1998 - prot. 8/2110(u)60/2, le cancellerie, nello spirito di collaborazione fra le Amministrazioni dello Stato ed a tutela degli interessi dell'erario, provvederanno - prima della trasmissione degli atti all'ufficio del registro per la iscrizione a ruolo - ai seguenti adempimenti:

  1. per quanto riguarda il campione penale, dovranno notificare al debitore l'estratto della sentenza in forma esecutiva o il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, cui sarà unita distinta nota di comunicazione della somma complessivamente dovuta, con indicazione degli uffici competenti a ricevere il versamento, e con espressa avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà promossa azione esecutiva mediante iscrizione a ruolo, come per legge;
     
  2. per quanto riguarda il campione civile, analogamente, dovranno trasmettere ai debitori, mediante corrispondenza ordinaria, estratto del titolo esecutivo, cui sarà unita distinta nota di comunicazione della somma dovuta, con indicazione degli uffici competenti a ricevere il versamento, e con la medesima espressa avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà promossa azione esecutiva mediante iscrizione a ruolo, come per legge.

La nota di comunicazione potrà essere redatta in conformità con lo schema allegato sub 1.

Sia per i crediti derivanti da procedimenti penali che per quelli derivanti da procedimenti civili, alle suddette note di comunicazione dovrà essere allegato il modello F23 (allegati 1 e 2 del D.M. 18.12.1998 in s.o. n. 209, alla G.U. n. 301 del 28.12.1998, rispettivamente per i versamenti in lire e in euro) debitamente precompilato, in particolare con i dati anagrafici del debitore, ivi compreso il codice fiscale se disponibile, e con i dati del versamento, allo scopo di evitare errori di imputazione e di assicurare un corretto ritorno delle informazioni sull'eseguito versamento.

Potrà essere precompilato anche il solo modello F23 nella versione in lire, ferma restando la facoltà per il debitore, di pagare in euro, ove ne ricorrano le condizioni stabilite dalla legge (v. art. 48 del D.Lgs. 24.6.1998, n. 213).

Le SS.LL. sono pregate di diffondere la presente nota in tutti gli Uffici giudiziari del Distretto.

Roma, 27 aprile 1999
 

Il Direttore Generale
(F. Hinna Danesi)