Decreto 1 giugno 1999 - Nuove piante organiche dei magistrati in attuazione della riforma del giudice unico

1 giugno 1999

Viste le tabelle B e C allegate al D.P.R. 4 febbraio 1989 e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle preture circondariali;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernente "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado", con il quale l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state demandate al tribunale ordinario;

Visto il successivo articolo 2 dello stesso provvedimento, con il quale l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario;

Visti gli articoli 9 e 19 del predetto decreto legislativo 51/98, con i quali le competenze dei tribunali ordinari e delle corti di appello sono state ridefinite in esecuzione ed entro i limiti previsti dalla legge 254/97, prevedendo, tra l'altro, la costituzione presso le corti di appello di sezioni incaricate in via esclusiva della trattazione in grado di appello delle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;

Visto l'articolo 47-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come novellato dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 51/98;

Visto il successivo articolo 33, comma 1, con il quale il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, è autorizzato a determinare con proprio decreto le nuove piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso il tribunale ed alle corti di appello;

Visto il secondo comma dell'articolo sopra citato con il quale viene stabilito che i ventiquattro posti di magistrato di cassazione previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1991, n.71, sono portati in aumento delle piante organiche dei presidenti di sezione di corte di appello;

Visto l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 51/98, ai sensi del quale i posti in organico necessari per il funzionamento delle sezioni lavoro costituite presso ciascuna corte di appello devono essere reperiti mediante contestuale riduzione delle piante organiche dei tribunali compresi nell'ambito del distretto, ad eccezione di quanto già previsto dal precedente articolo 33, comma 2;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138, relativo a "Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di giudice unico di primo grado" con i quali sono stati stabiliti i criteri cui attenersi nella determinazione, nell'ambito delle piante organiche degli uffici giudiziari di primo grado, del numero di posti destinato a figure semidirettive;

Vista la tabella allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1999 con la quale, in attuazione delle norme in precedenza citate ed al fine di consentire al Consiglio superiore di predisporre in tempo utile la copertura dei posti portati in aumento, è stata determinata la pianta organica del personale di magistratura addetto alle corti di appello, rinviando ad un successivo provvedimento l'individuazione degli uffici giudiziari cui apportare le necessarie e corrispondenti riduzioni;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta 29 aprile 1999 sul progetto di ripartizione delle dotazioni organiche del personale di magistratura;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1999, con il quale, in parziale conformità del citato parere del Consiglio superiore della magistratura, sono state determinate le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello ed ai tribunali per i minorenni, quelle dei magistrati addetti agli uffici di sorveglianza nonché il numero complessivo di magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali, rinviando all'esito dell'acquisizione di specifico parere del Consiglio superiore della magistratura la determinazione del numero di posti di presidente di sezione e di procuratore della Repubblica aggiunto;

Rilevato che con il decreto sopra citato sono state operate le compensazioni presupposte nel decreto 11 maggio 1999, cosicché la dotazione organica del personale di magistratura ripartita presso i singoli uffici è conforme al contingente complessivo previsto dalla tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n.295;

Considerato che l'individuazione, nell'ambito del contingente complessivo di posti destinato ai singoli uffici giudiziari di primo grado, dei posti di presidente di sezione e di procuratore della Repubblica aggiunto è stata operata in conformità della proporzione numerica prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n.138 e del rispettivo ambito di applicabilità;

Rilevato che per gli uffici giudicanti, ai fini della previsione di ulteriori posti di presidente di sezione, si è provveduto a valutare la presenza e l'incidenza sul carico di lavoro complessivo dell'ufficio di eventuali sezioni di corte di assise, in conformità di quanto disposto dal predetto articolo 3, lettera a);

Rilevato che per gli uffici requirenti aventi sede presso i capoluoghi di distretto l'opportunità di istituire, in parziale deroga all'applicazione del predetto rapporto numerico, posti di procuratore della Repubblica aggiunto è stata valutata alla luce dell'incidenza sul carico di lavoro complessivo dell'ufficio delle attività delle locali direzioni distrettuali antimafia e delle specifiche esigenze di coordinamento ad esse connesse, come espressamente previsto dal novellato articolo 20 del decreto legislativo 51/98;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 27 maggio 1999 sulla proposta ministeriale del 17 maggio 1999 di individuazione delle figure semidirettive;

Ritenuto in linea generale che le osservazioni in esso formulate possono essere recepite nel presente decreto in applicazione di criteri di coerenza e uniformità;

Ritenuto in particolare che in deroga ai criteri generali adottati per i restanti uffici ed in conformità di quanto rappresentato dal Consiglio superiore nella predetta seduta, le esigenze determinate dalla attribuzione alla magistratura ordinaria delle controversie in materia di pubblico impiego richiedono la previsione in organico presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo Roma, Torino e Venezia, di un ulteriore posto di presidente di sezione da destinare alle specifiche esigenze della sezione lavoro;

Considerato inoltre che, relativamente ai tribunali di Brindisi, Trieste e Varese ed alla procura della Repubblica di Bari, le osservazioni formulate in merito dal Consiglio superiore appaiono anch'esse condivisibili e conformi ai vincoli normativi e alle linee generali adottate in fase progettuale;

Considerato che può accogliersi il parere consiliare relativamente alla istituzione di un posto di presidente di sezione nella pianta organica del tribunale di Campobasso, giustificato dall'incidenza complessiva delle attività connesse alla corte di assise, al tribunale del riesame e alle competenze per i procedimenti relativi a fatti di criminalità organizzata trattati dalla locale direzione distrettuale antimafia;

Ritenuto che, per coerenza e uniformità di intervento, deve assumersi analoga determinazione per il tribunale di L'Aquila, che presenta le stesse caratteristiche;

Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188, con il quale il termine di efficacia del decreto legislativo 51/98 è stato fissato al 2 giugno 1999;

Considerato che ogni adempimento necessario a dare concreta attuazione alla riforma legislativa, con particolare riguardo alla formazione degli organici degli uffici giudiziari, dovrà essere definito entro il termine sopra indicato;

Rilevato che è allo stato in corso di definizione la procedura di determinazione, con norma di attuazione, delle piante organiche degli uffici giudiziari di Bolzano, ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n.670;

Ritenuto che, nelle more della definizione della predetta procedura ed in conformità della proposta formulata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali, si deve comunque provvedere alla provvisoria determinazione degli organici del personale di magistratura addetto agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, anche per consentire ai Capi degli uffici di provvedere in tempo utile agli adempimenti organizzativi necessari a dare concreta attuazione alla riforma;

D E C R E T A 

Art. 1

La tabella allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1999 e le tabelle A, B, C e D allegate al decreto ministeriale 17 maggio 1999 sono sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2

Le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello sono determinate dalla tabella A allegata al presente decreto, che sostituisce integralmente la tabella A allegata al D.P.R. 4 febbraio 1989 e successive variazioni.

Art. 3

Le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali per i minorenni sono determinate dalla tabella B allegata al presente decreto, che sostituisce integralmente la tabella A allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35 e successive variazioni. 

Art. 4

Le piante dei magistrati addetti agli uffici di sorveglianza sono determinate dalla tabella C allegata al presente decreto, che sostituisce integralmente la tabella A allegata al D.P.R. 5 novembre 1986, n. 977 e successive variazioni.

 Art. 5

Le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali sono determinate dalla tabella D allegata al presente decreto, che sostituisce integralmente le tabelle B e C allegate al D.P.R. 4 febbraio 1989 e successive variazioni.

 
Roma, 1 giugno 1999


IL MINISTRO
Oliviero Diliberto

ALLEGATI :

Chiarimenti della Direzione Generale dell Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali sulla proposta di revisione degli organici per la riforma del giudice unico di primo grado

Con missiva del 9 febbraio scorso il Ministro ha trasmesso al Consiglio superiore della magistratura la proposta di revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari interessati dalla riforma del Giudice unico di primo grado.

In quella sede non furono presi in considerazione i problemi connessi alla determinazione delle posizioni semidirettive. Come illustrato più compiutamente nella relazione accompagnatoria , tale scelta fu dettata da una duplice esigenza. Da un lato, il Ministero stava predisponendo un decreto legislativo, correttivo del D.Lgs. n.51/98, che interveniva anche sulla determinazione dei parametri generali cui ancorare l'eventuale numero delle figure semidirettive all'interno degli uffici giudiziari; dall'altro, si ritenne opportuno che il Consiglio superiore della magistratura si esprimesse sui criteri generali individuati e sulle scelte fatti propri dal Ministero nella complessa proposta di revisione delle piante organiche.

Sia il Consiglio superiore della magistratura sia le Commissioni Giustizia (Senato 18 febbraio 1999; Camera 29 marzo 1999) hanno ora espresso parere favorevole al testo del decreto legislativo correttivo, così che sarà possibile emanare rapidamente il provvedimento. Non appena il Consiglio superiore della magistratura avrà espresso il proprio parere sulla proposta delle nuove piante organiche, saranno presenti tutte le condizioni perché il Ministero possa procedere alla individuazione delle posizioni semidirettive.

Alcuni capi degli uffici giudiziari hanno sollecitato la definizione della procedura sulla determinazione delle nuove piante organiche, ritenendo di non potere altrimenti redigere le proposte tabellari per le quali il Consiglio superiore della magistratura ha fissato termini assai prossimi.

A tal proposito questa Direzione generale ritiene importante evidenziare quanto segue:

  1. la proposta di pianta organica per ogni ufficio è reperibile su questo sito del Ministero;
  2. si tratta di proposta non definitiva, ma può costituire un utile punto di riferimento, posto che alcune modifiche potranno essere apportate in accoglimento del parere che sarà espresso dal Consiglio superiore della magistratura;
  3. la ratio accolta dal D.Lgs. n. 51/98 per quanto riguarda le figure semidirettive consiste nel far dipendere queste dall'assetto organizzativo che sarà ritenuto più adeguato alle specifiche esigenze, e non viceversa; il rapporto 1:10 o 1:5, secondo le possibilità offerte dal decreto correttivo, rappresenta un elemento di specificazione di quella scelta, e un parametro "limite", ma non impone automatismi;
  4. il decreto correttivo, infine, consentirà di includere i magistrati addetti alle sezioni distaccate nel numero di cui tenere conto al fine di determinare la consistenza numerica dei posti di presidente di sezione; consentirà altresì, ove necessario, di derogare al rapporto 1:10 in presenza di corte di assise che opera a tempo pieno, o di sezioni specializzate (lavoro, fallimentare, Gip-Gup)

Roma, 26 aprile 1999