Decreto 19 ottobre 2001 - Disposizione della prova preliminare ai sensi dell'art. 123 bis del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12

19 ottobre 2001

Il Ministro della Giustizia

Vista la legge 13 febbraio 2001, n.48 recante aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura;

Visto l'articolo 125 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, introdotto dall'art.9, punto 5 della predetta legge, che prevede l'istituzione dei correttori esterni per la valutazione delle prove scritte del concorso per uditore giudiziario;

Considerato che il sistema delineato dal legislatore, da disciplinare analiticamente con regolamento ministeriale, richiede la predisposizione e la realizzazione di complesse e laboriose attività per l'individuazione, la designazione, la formazione e il funzionamento dei correttori esterni;

Ritenuto che i tempi occorrenti per dare attuazione a quanto previsto dal richiamato articolo 125 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 non possono che essere, in relazione alle predette attività, estremamente lunghi e, di conseguenza, incompatibili con la necessità di coprire in tempi brevi le gravi carenze nell'organico della magistratura;

Vista la delibera in data 24 luglio 2001 con cui il Consiglio Superiore della Magistratura si è espresso favorevolmente sulla richiesta di differire l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 125 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, introdotto dalla legge n.48/2001, ai concorsi successivi a quelli previsti dall'art.18, comma 1, della medesima legge;

Visto l'art.22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n.48

DECRETA

L'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 125 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, introdotto dall'art.9, punto 5, della legge 13 febbraio 2001, n.48, che prevede l'istituzione dei correttori esterni, è differita ai concorsi per uditore giudiziario successivi a quelli previsti dall'art.18, comma 1, della medesima legge.

Pertanto i concorsi di cui al predetto comma 1 dell'art.18 saranno preceduti dalla prova preliminare prevista dall'art.123 bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge n.48/2001.

Roma, 19 ottobre 2001

Il Ministro
Roberto Castelli