Provvedimento 7 dicembre 2020 - procedura di mobilità volontaria per l’immissione nel ruolo del personale dell’Amministrazione degli Archivi notarili di 12 dipendenti
7 dicembre 2020
Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto, in particolare, l’art. 30, comma 2 bis, del menzionato decreto legislativo in forza del quale le amministrazioni, nell’ambito delle procedure di mobilità, provvedono “in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”;
Visto l’art.1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n.311, ai sensi del quale, in vigenza delle disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo determinato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche ovvero, secondo le attuali previsioni, nel rispetto della “dotazione” di spesa potenziale;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, riguardante “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005” ed in particolare l’articolo 16 concernente “disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità” che, nel modificare l’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165/2001, ha indicato le disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico da applicare al personale trasferito per mobilità;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica U.P.P.A. - protocollo DFP/14115/05/1.2.3.1 dell’11 aprile 2005, concernente la legge 30 dicembre 2004, n. 311: note esplicative in materia di dotazioni organiche, mobilità ed assunzioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il D.P.C.M. 84/2015 con il quale è stato adottato il regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, recante, alla tabella G, la nuova dotazione organica dell’Amministrazione degli Archivi notarili, in ottemperanza al d.l. 95/2012 convertito con l. 135/2012;
Visto il D.M. 17 giugno 2016, come modificato con D.M. 18 ottobre 2017, che ha individuato presso l’Amministrazione degli Archivi notarili gli uffici di livello dirigenziale e ha operato la distribuzione tra l’Ufficio Centrale, gli Uffici ispettivi e gli Archivi notarili distrettuali, definendo i relativi compiti ai sensi dell’art. 16 c. 1 e c. 2 del richiamato D.P.C.M. 84/2015;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto il D.P.C.M. del 26 giugno 2015 con il quale sono state predisposte le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale, adottato ai sensi dell’art. 29-bis del decreto legislativo n. 165/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 17 settembre 2015;
Visto in particolare l’art. 2, comma 1, del suindicato decreto 26 giugno 2015 che, nel definire i criteri di inquadramento del personale in mobilità, stabilisce che le amministrazioni pubbliche operano, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità, l’equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai due diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie dalle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare rispetto al requisito del titolo di studio le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all’accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 14 settembre 2007 ed, in particolare, l’articolo 6 dello stesso con cui, nell’ambito del nuovo ordinamento professionale, è stato disciplinato il nuovo sistema di classificazione del personale, articolato in tre aree funzionali con corrispondenti fasce retributive;
Visto l’art.19 del Contratto integrativo nazionale per il personale del Ministero della giustizia concernente il periodo 2006 – 2009, sottoscritto il 29 luglio 2010, che ha individuato i profili professionali dell’Amministrazione degli Archivi notarili le cui declaratorie sono descritte nell’allegato G al medesimo contratto;
Visto il C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali – triennio 2016/2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Vista la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica U.P.P.A. - protocollo DFP/0011786/P-4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011, recante autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l’anno 2011, che prevede, tra l’altro, che è necessario procedere prioritariamente all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo e che in tal caso l’immissione può essere decisa dall’Amministrazione a prescindere dall’avvio di procedure concorsuali mediante l’adozione di un bando avente rilevanza interna rivolto solo a coloro che sono in posizione di comando;
Considerato che per far fronte alla rilevante carenza di personale amministrativo di seconda area si è reso necessario ricorrere a personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, adottando ripetuti provvedimenti di proroga delle relative assegnazioni temporanee onde assicurare la funzionalità degli uffici interessati;
Rilevata l’esigenza di coprire in modo stabile le carenze che si rilevano nella dotazione organica del profilo professionale di assistente amministrativo dando priorità al personale in posizione di comando;
Considerato, pertanto, che ai sensi del richiamato articolo 30 - comma 2 bis - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, occorre provvedere, in via prioritaria, all’immissione in ruolo del personale comandato mediante l’adozione di un bando avente rilevanza interna;
Atteso che nell’area Seconda vi è la disponibilità di n.12 posti in organico, per effetto delle cessazioni intervenute nel corrente anno, presupposto per l’attivazione della procedura di stabilizzazione del personale in posizione di comando presso questa Amministrazione;
Rilevato che l’immissione in ruolo delle predette unità avverrà nel rispetto della complessiva dotazione finanziaria disponibile;
Visto il decreto del Ministro della Funzione pubblica del 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019 e, per un maggior dettaglio, la circolare esplicativa del 13 maggio 2020;
Visto il Piano triennale dei fabbisogni (2020-2022), adottato con Decreto del Ministro della Giustizia 10 dicembre 2019;
Viste le successive modifiche di cui alle note UCAN 10 aprile 2020, 24 giugno 2020, nonché 3 agosto 2020, apportate al predetto piano recependo puntualmente ed integralmente tutte le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato IGOP di cui alle note prot. 40680 del 19 marzo 2020 e prot. 87042 del 10 giugno 2020 ed infine alla nota pervenuta per posta elettronica 29 luglio 2020 da suddetto ufficio;
Vista la legge n. 56 del 2019, che consente di procedere ad assunzioni di personale, nel limite dell’80% delle facoltà di assunzione previste per il 2020 ai sensi dell’art. 3, comma 4, in deroga alla procedura di adozione del D.P.C.M. prevista dall’art. 35, comma 4, del d. lgs. 165/2001;
Vista la richiesta di assunzioni formulata nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale (2020-2022) a valere sul budget 2020 ai sensi dell’art. 3,comma 4, lett. a) della legge 19 giugno 2019 n. 56;
Vista la nota inoltrata il 24 settembre 2020 dall’Amministrazione degli Archivi notarili al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Ragioneria Generale dello Stato con la quale si è chiesta l’autorizzazione a procedere all’assunzione di n. 12 unità di personale con profilo di assistente amministrativo, ai sensi della richiamata normativa con la procedura in deroga de qua;
Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, pervenuta il 25 novembre 2020, che ha autorizzato a procedere, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lett. a) della predetta legge 56, al passaggio per mobilità di 12 assistenti amministrativi già in servizio presso l’Amministrazione degli Archivi notarili in posizione di comando, rimettendo ad un secondo momento le ulteriori assunzioni richieste;
Considerato che, con la predetta nota, il Dipartimento della Funzione pubblica, sul presupposto che i relativi passaggi per mobilità potrebbero determinare la collocazione del personale interessato in fasce economiche superiori a quelle d’ingresso, ha indicato prudenzialmente il computo degli oneri assunzionali per tutte le unità a valere sul parametro più elevato di fascia economica (F6) con un costo per le 12 unità pari ad euro 416.923,92, coerente con il limite finanziario dell’80% delle facoltà assunzionali previste per il 2020, il cui costo complessivo è stato quantificato in euro 919.021,93;
Ravvisata la necessità di procedere prioritariamente alla copertura dei posti di assistente amministrativo vacanti negli Archivi notarili di Asti, Milano, Napoli, Palermo, Pesaro, Pordenone, Ragusa in Modica, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Verona, Ufficio Centrale degli Archivi notarili, in considerazione delle rilevanti criticità più volte segnalate dai responsabili degli uffici;
Considerato che per le predette sedi non sono pervenute nell’ultimo anno richieste di trasferimento o assegnazione temporanea da parte del personale in servizio nell’Amministrazione e che si è reso necessario fare ricorso, ripetutamente, a personale comandato proveniente da altre Amministrazioni per assicurarne la funzionalità;
Considerato che sarà data notizia dell’emanazione del presente bando tramite il sito internet www.giustizia.it del Ministero della Giustizia con contestuale pubblicazione sulla rete intranet dell’Amministrazione degli Archivi notarili;
Informate le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale;
DECRETA
Articolo 1
Posti da coprire
Ai sensi dell’articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è indetta una procedura di mobilità volontaria per l’immissione nel ruolo del personale dell’Amministrazione degli Archivi notarili di n. 12 dipendenti, provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, in servizio in posizione di comando, in possesso delle qualifiche equiparate al profilo professionale di Assistente amministrativo - Area Seconda di cui alla Tabella G allegata al Contratto integrativo nazionale per il personale del Ministero della Giustizia 2006 – 2009 e relative fasce retributive del Comparto Ministeri (ora Comparto Funzioni centrali).
I posti messi a concorso (1 posto per ogni Archivio) riguardano le seguenti sedi:
- Archivio notarile di Asti
- Archivio notarile di Milano
- Archivio notarile di Napoli
- Archivio notarile di Palermo
- Archivio notarile di Pesaro
- Archivio notarile di Pordenone
- Archivio notarile di Ragusa in Modica
- Archivio notarile di Reggio Emilia
- Archivio notarile di Rovigo
- Archivio notarile di Sassari
- Archivio notarile di Verona
- Ufficio Centrale degli Archivi notarili
Articolo 2
Requisiti di ammissione
Alla procedura di mobilità per l’immissione in ruolo sono ammessi esclusivamente i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel profilo professionale corrispondente a quello di assistente amministrativo – area seconda, che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
- prestino servizio in posizione di comando nell’Amministrazione degli Archivi notarili alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3 per la presentazione delle domande;
- appartengano ai ruoli di amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.,;
- abbiano ricevuto il parere positivo al trasferimento da parte dei Capi degli Archivi presso cui prestano servizio (da apporre in calce alla domanda).
- abbiano ricevuto il parere positivo preventivo ed incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza che dovrà essere prodotto, unitamente alla domanda di partecipazione, entro la data di scadenza dei termini previsti dal presente decreto e dovrà essere corredato dalle seguenti informazioni:
- titolo di studio;
- posizione giuridica, fascia retributiva e profilo professionale rivestito;
- espressa dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza del dipendente, se la stessa è soggetta a regime di limitazione delle assunzioni e a quale tipo di limitazione (tale documentazione potrà essere presentata successivamente, ove non disponibile);
- estremi della procedura di reclutamento che ha comportato la prima immissione nei ruoli di una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
- non siano stati destinatari, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) e non risultino a loro carico procedimenti disciplinari in corso;
- non risultino a loro carico procedimenti penali pendenti e non abbiano riportato sentenze penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta, né siano stati destinatari di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria penale che abbiano dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato ovvero il proscioglimento sulla base di formule diverse dall’assoluzione nel merito.
Articolo 3
Presentazione delle domande. Termini e modalità
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta esclusivamente sull’apposito modello di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto e sottoscritta dall’interessato, indirizzata al Ministero della Giustizia, Amministrazione degli Archivi Notarili – Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, dovrà essere presentata, corredata dalla suindicata documentazione richiesta, al Capo dell’Archivio o al responsabile dell’ufficio in cui il medesimo presta servizio.
Alla domanda andrà, altresì, allegata l’informativa generale sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, nonché il consenso al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritti (Allegato 2);
Il Capo dell’Archivio o il responsabile dell’Ufficio appone a margine della domanda la data di presentazione con la propria firma, ne cura l'iscrizione al protocollo e la fa pervenire a mezzo PEC all’indirizzo prot.ucan@giustiziacert.it con il proprio parere.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di dieci giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale www.giustizia.it
La stessa sarà trasmessa tempestivamente dal Capo Archivio o responsabile dell’ufficio a questa Amministrazione centrale con le suindicate modalità.
Articolo 4
Ammissibilità e valutazione delle domande
Saranno ammesse alla procedura le sole domande inoltrate nei termini e che risultino correttamente compilate e complete della documentazione richiesta. Per la produzione di quest’ultima potrà essere concesso un ulteriore brevissimo termine, laddove ricorrano oggettive difficoltà.
In caso di più aspiranti, si terrà conto della maggiore anzianità di servizio maturata dagli stessi, con il comando in atto, nell’ambito dell’Archivio notarile di appartenenza.
All’esito della procedura verrà formata la relativa graduatoria.
Articolo 5
Esclusione dalla procedura
Sono causa di esclusione dalla procedura il difetto dei requisiti prescritti, nonché la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal presente decreto.
Non verranno prese in considerazione le istanze di trasferimento in sede diversa da quella in cui il dipendente presta servizio alla data di scadenza dei termini previsti dal presente decreto.
Articolo 6
Modalità di equiparazione e trattamento economico
L’equiparazione delle posizioni giuridico-economiche degli aspiranti verrà effettuata in base alle Tabelle di cui al DPCM 26 giugno 2015, concernenti l’individuazione della corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato decreto 26 giugno 2015 concernente i criteri di inquadramento, “Le amministrazioni pubbliche operano, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità, l’equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all’acceso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale”.
Ai sensi dell’art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal vigente contratto del Comparto Funzioni centrali (già Comparto Ministeri) ivi inclusa l’eventuale retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Articolo 7
Assunzione in servizio
In esito alla procedura, previo visto del competente organo di controllo, i vincitori saranno assunti nei ruoli del Ministero della Giustizia – Amministrazione degli Archivi notarili - mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa e dai contratti collettivi di riferimento, verificato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. Gli stessi saranno inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo, nella corrispondente fascia economica del profilo di provenienza.
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modif. e integrazioni e dal Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, per l’espletamento della selezione di mobilità e successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e la gestione del medesimo.
Si rimanda, per la puntuale indicazione delle modalità e finalità del trattamento all’informativa di cui al suindicato allegato 2.
Articolo 9
Norme di salvaguardia
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura di mobilità, ove sopravvengano circostanze che possano risultare ostative alla stessa o laddove vengano meno i presupposti della procedura.
Per quanto non espressamente indicato dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
Roma, 7 dicembre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano