Decreto 27 giugno 2008 - Attuazione dell'articolo 2, comma 606, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il transito nei ruoli del Ministero della giustizia di un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa

27 giugno 2008

(Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2008)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

I MINISTRI DELLA DIFESA,
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE,
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi da 603 a 611 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, il comma 606, che prevede l'individuazione, da effettuare con decreto del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri della difesa, per la pubblica amministrazione e l'innovazione (già Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione) e dell'economia e delle finanze, di un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603, che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero della difesa e le organizzazioni sindacali, siglato in data 26 marzo 2008, riguardante le modalità e criteri da adottare nelle procedure di interpello per l'individuazione del personale interessato al transito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 concernente le dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2005 concernente le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria - Ministero della giustizia;

Visti gli articoli 5, 9 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, che dispongono ulteriori incrementi delle dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria;

Tenuto conto che il personale civile allo stato impiegato presso gli uffici giudiziari militari di cui è prevista la soppressione ammonta a 146 unità;


D E C R E T A

Art. 1
Individuazione del contingente del personale
  1. Il contingente di personale civile appartenente al Ministero della difesa in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, che transita, a decorrere dal 1º luglio 2008, nei ruoli del Ministero della giustizia è individuato in 88 unità, sulla base delle professionalità e posizioni economiche indicate nella tabella in allegato 1.
Art. 2
Transito del personale
  1. Il transito del personale, disposto con decreto del Ministero della difesa da adottarsi a far data dal 1º luglio 2008 avviene, in via prioritaria, su base volontaria.
  2. Si procede al transito d'ufficio solo in seguito al negativo esperimento della mobilità su base volontaria.
Art. 3
Criteri e modalità
  1. Le modalità e i criteri da adottare nelle procedure di transito del personale, sia su base volontaria che d'ufficio, sono regolati dal protocollo di intesa siglato in data 23 marzo 2008 dal Ministero della difesa e dalle organizzazioni sindacali.
Art. 4
Sede di servizio
  1. Il personale è destinato, a domanda, ad assumere servizio in uno degli uffici giudiziari ordinari nella sede dell'ufficio militare soppresso presso il quale prestava servizio alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero, senza oneri per l'amministrazione, in un ufficio sito in altra sede resa disponibile dal Ministero della giustizia.
  2. Nel caso di pluralità di domande si procede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri definiti dal protocollo di intesa di cui al precedente art. 3.
Art. 5
Stato giuridico e trattamento economico
  1. Il personale conserva l'anzianità posseduta ed è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione previsto dal C.C.N.L. comparto Ministeri 2006-2009 mediante riconoscimento all'interno di ciascuna area della medesima posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza.
  2. Fino alla definizione dei nuovi profili professionali dell'amministrazione giudiziaria in attuazione del nuovo sistema di classificazione, il personale è inquadrato nei corrispondenti profili previsti dall'attuale ordinamento secondo la tabella in allegato 2.
  3. Il personale appartenente a profili non previsti è inquadrato soltanto a seguito della positiva conclusione, entro il 1º luglio 2008, del percorso di riconversione professionale effettuato presso il Ministero della difesa.
Art. 6
Titoli di servizio
  1. Sono riconosciuti i titoli di servizio, nonché i corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento conseguiti dal personale.
Art. 7
Esaurimento dell'attività degli uffici soppressi
  1. A richiesta del Ministero della difesa ed al fine di assicurare la conclusione degli adempimenti amministrativi connessi con l'attuazione dell'art. 2, comma 603, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero della giustizia può destinare il personale già in servizio negli uffici soppressi, in posizione di comando e senza oneri, presso la stessa sede ove prestava servizio. Tale impiego può essere previsto per un periodo massimo di tre mesi rinnovabile una sola volta per un uguale periodo.
Art. 8
Dotazioni organiche
  1. A decorrere del 1º luglio 2008, le dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa sono ridotte di un numero di posizioni corrispondenti al contingente individuato all'art. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro centoventi giorni dalla data del presente decreto si provvede alla ricognizione delle suddette dotazioni; fino all'emanazione di tale decreto è resa indisponibile la corrispondente entità di posizioni organiche.
  2. Le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2005, sono incrementate di un numero di posizioni corrispondente al contingente individuato all'art. 1, secondo quanto previsto dalla tabella di corrispondenza in allegato 2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla ricognizione delle suddette dotazioni.
Art. 9
Trasferimento risorse finanziarie
  1. A seguito del transito del personale disposto con il decreto del Ministero della difesa, di cui all'art. 2, si provvede al contestuale trasferimento delle inerenti risorse finanziarie, quantificate complessivamente in euro 3.200.000,00.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10
Disposizioni finali
  1. Il presente decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
    Il presente decreto verrà inviato ai competenti organi di controllo, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 9, foglio n. 208

Roma, 27 giugno 2008

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Angelino Alfano
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Ignazio La Russa
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE
Renato Brunetta
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Giulio Tremonti

Allegato 1

Contingente personale del Ministero della difesa
che transita nei ruoli del Ministero della giustizia
Qualifica Unità
Direttore di cancelleria (ex C3) 7
Funzionario di cancelleria (ex C2) 5
Collaboratore di cancelleria (ex C1) 12
Assistente giudiziario (ex B3) 12
Assistente di amministrazione (ex B3) 12
Operatore di amministrazione (ex B2) 28
Operatore ai servizi di supporto (ex B2) 1
Coadiutore di amministrazione (ex B1) 4
Coadiutore tecnico (ex B1) (*) 4
Ausiliario (ex A1) 3
Totale contingente 88
(*) addetto ai servizi di vigilanza
 

Allegato 2

Corrispondenza profili difesa/giustizia
Profili Ministero della difesa Profili Ministero della giustizia
Direttore di cancelleria (ex C3) C3 Direttore di cancelleria
Funzionario di cancelleria (ex C2) C2 Cancelliere
Collaboratore di cancelleria (ex C1) C1 Cancelliere
Assistente giudiziario (ex B3) B3 Cancelliere
Assistente di amministrazione (ex B3) B3 Operatore giudiziario
Tecnico informatico (ex B3) B3 Esperto informatico
Operatore di amministrazione (ex B2) B2 Operatore giudiziario
Operatore ai servizio di supporto (ex B2) B2 Ausiliario
Coadiutore di amministrazione (ex B1) B1 Operatore giudiziario
Coadiutore tecnico (ex B1) (*) B1 Ausiliario (ex addetto ai servizi ausiliari)
Ausiliario (ex A1) A1 Ausiliario
(*) addetto ai servizi di vigilanza