Provvedimento 27 marzo 2017 - Procedura di recupero coattivo del contributo unificato nell’ipotesi di mancata esibizione dell’originale del contrassegno

27 marzo 2017

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale della giustizia civile
UFFICIO I - AFFARI CIVILI INTERNI

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Lecce

 

Oggetto: procedura di recupero coattivo del contributo unificato nell’ipotesi di mancata esibizione dell’originale del contrassegno.
Rif. prot. DAG n.15923 del 27.01.2017

Con nota n. prot. 17903 del 25 gennaio 2017, codesta corte di appello ha trasmesso il quesito formulato dal Direttore amministrativo della cancelleria esecuzioni individuali e concorsuali del Tribunale di Brindisi volto a verificare “se l’omesso deposito in cancelleria, per effettuarne l’annullamento ai sensi dell’art. 12 T.U. n. 642/1972, della marca da bollo corrispondente al pagamento del c.u. scansionata ed inviata con il canale del processo telematico per l’inserimento nel fascicolo informatico”:

  • configuri l’ipotesi di omesso pagamento del c.u., di cui all’art 16 T.U. 115/02;
  • consenta di azionare, legittimamente, la procedura di recupero coattivo ex artt. 247, 248 T.U. 115/02;
  • in tale caso da quando debba decorrere il termine di 30 giorni per la notifica dell’invito al pagamento prescritto dall’art 248 t.u. 115/02”.

Preliminarmente si invita codesta spettabile Corte di appello a volere, per il futuro, considerare il contenuto della circolare emanata da questa Direzione generale in data 14 aprile 2016, n. prot. 67455, inviata a tutti gli uffici giudiziari ed avente ad oggetto: “Modalità di formulazione dei quesiti in materia di servizi di cancelleria e di spese di giustizia”.

In particolare si richiama l’attenzione sulla necessità che, “prima di inoltrare il quesito a questa amministrazione, il Capo dell’ufficio giudiziario presso il quale è sorta la problematica dovrà sottoporre la stessa al Capo dell’ufficio sovraordinato, formulando le necessarie osservazioni e rappresentando l’impossibilità di trovare una soluzione in sede locale.

Quindi, il Capo dell’ufficio sovraordinato dovrà verificare se la questione in parola sia stata già affrontata e risolta da altri uffici del medesimo distretto con una soluzione dallo stesso ritenuta condivisibile. In tal caso, appare evidente come sia del tutto superfluo investire anche questa Direzione generale”.

Per quanto riguarda il merito del quesito in oggetto si rappresenta quanto segue.

L’articolo 248 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, prevede che la procedura di recupero del contributo unificato omesso od insufficiente debba essere attivata nel termine di 30 giorni dal deposito dell’atto.

L’omesso deposito della ricevuta di pagamento impedisce al cancelliere di verificare, ai sensi dell’articolo 15 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, l’univoca riconducibilità del relativo versamento alla causa all’interno della quale la ricevuta stessa è stata depositata, di conseguenza, l’omesso deposito non può che equivalere, ai fini in esame, all’omesso versamento del contributo unificato.

Alla luce di quanto precede, si deve rispondere affermando che il cancelliere, dopo aver prontamente invitato l’avvocato per le vie brevi a depositare la ricevuta di pagamento del contributo unificato (al fine di effettuarne il dovuto annullamento ex art. 12 d.P.R. 642 del 1972), debba - in caso di omesso deposito entro il termine di 30 giorni dal deposito (telematico) dell’atto - attivare la procedura di recupero credito di cui all’art. 248 testé citato, trasmettendo la relativa richiesta ad Equitalia Giustizia s.p.a. (incaricata della riscossione del contributo unificato in base alla Convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia).

Ove poi l’avvocato provveda ad effettuare il deposito della ricevuta in questione successivamente a tale momento, il cancelliere provvederà ad annullare la stessa (ai fini di cui sopra) e a richiedere al concessionario della riscossione l’archiviazione senza esito della procedura di recupero del credito.

Roma, 27 marzo 2017

Il Direttore generale
Michele Forziati