Circolare 21 marzo 2019 - Magistratura onoraria – Trattamento fiscale, ai fini Irpef, dei compensi da corrispondere ai magistrati onorari. Natura e modalità di erogazione del compenso

21 marzo 2019

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio I – Affari civili interni

 

Ai sigg. Presidenti delle Corti d’appello
ai sigg. Procuratori generali presso le Corti di appello

e, p.c.:

al sig. Capo di Gabinetto
al sig. Capo dell’Ufficio legislativo
al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
al sig. Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
al sig. Direttore generale del bilancio e della contabilità
al sig. Direttore generale dei magistrati
all’Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti
interpello@pec.agenziaentrate.it

Oggetto: Circolare – Magistratura onoraria – Trattamento fiscale, ai fini Irpef, dei compensi da corrispondere ai magistrati onorari. Natura e modalità di erogazione del compenso.

Numerosi Uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere quale sia il trattamento fiscale, ai fini Irpef, dei compensi da corrispondere ai magistrati onorari, già in servizio al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), fino alla scadenza del quarto anno successivo a tale data.

Come è noto, l’art. 26 (Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi), capo IX del citato decreto legislativo, entrato in vigore in data 15 agosto 2017, ha apportato una significativa modifica al testo unico delle imposte sui redditi con la soppressione del riferimento ai giudici di pace, contenuta nell’art. 50, comma 1, lett. f), del medesimo testo unico.

 L’art. 50 del TUIR prevedeva che i compensi percepiti dalle categorie di giudici onorari espressamente indicati dal comma 1, lett. f) fossero considerati quali redditi assimilati a lavoro dipendente, anche se le prestazioni erano rese da soggetti che esercitano un’arte o una professione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR. Al contrario, i compensi percepiti in relazione all’esercizio delle altre pubbliche funzioni non espressamente indicate dall’art. 50, lett. f) del TUIR erano qualificati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a meno che dette funzioni non fossero svolte da soggetti che esercitano un’arte o una professione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR. In tal caso i compensi erano considerati reddito di lavoro autonomo.

L’art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni), capo XII, del citato decreto stabilisce che “le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E’ in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall’art. 31, commi 2 e 3”.

Si osserva, pertanto, che la clausola di immediata applicazione contenuta nell’art. 32 è subordinata “a quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI”: tale capo, in particolare, enuclea il regime transitorio riservato ai magistrati onorari in servizio mediante tre distinte disposizioni in materia, rispettivamente, di durata dell’incarico (art. 29), di funzioni e compiti (art. 30) nonché di indennità (art. 31).

Per quanto qui di interesse, ai sensi dell’art. 31 (Indennità spettante ai magistrati onorari), comma 1, “per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari». Il comma 4 del medesimo articolo precisa anche che “(...) per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari [in servizio] si applicano, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del Capo IX”.

Pertanto, in virtù delle norme di diritto transitorio sopra ricordate, occorre distinguere:

- per i magistrati onorari che verranno immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, il compenso non sarà più assimilato a reddito da lavoro dipendente (e nemmeno al reddito cd. diverso) ma costituirà reddito da lavoro autonomo;

- per i magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni di vecchio conio, restando quindi ferma la possibilità di operare attraverso il portale informatico Giudici.net per corrispondere l’indennità spettante a coloro che non siano titolari di partita IVA.

La correttezza di tale conclusione trova conferma anche nella relazione illustrativa del d.lgs. n. 116 del 2017, laddove è espressamente chiarito che, “in stretta attuazione dei principi di delega di cui all’articolo 2, comma 17 lettera b), n. 5), e lettera c), si prevede che per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari già in servizio continuano ad applicarsi, sino alla data di scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri operanti prima dell’attuazione della riforma. Successivamente alla predetta data (che segna il termine del regime transitorio) la liquidazione delle indennità dovute ai predetti magistrati onorari avrà luogo secondo la disciplina a regime di cui al Capo IX del decreto”.

Pertanto, come condiviso anche dall’Agenzia delle entrate (prot. DAG n. 153838.E del 30.7.2018 – all.1), cui questa Direzione generale ha chiesto di esprimere il proprio parere al riguardo, le indennità corrisposte ai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore (15.8.2017) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 verranno considerate come redditi da lavoro autonomo solo a decorrere dal 16 agosto 2021, ossia a partire dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, lì 21 marzo 2019 

Il Direttore generale
Michele Forziati