Provvedimento 24 aprile 2020 - emergenza Covid-19 - Programmi delle attività annuali ex art.4 d.lgs.240/2006 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

24 aprile 2020

prot - m_dg.DOG.24/04/2020.0067992.U

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Il Capo del Dipartimento

 

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig.  Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sig. ri Dirigenti Amministrativi degli Uffici in indirizzo
 

OGGETTO: Emergenza Covid-19- Programmi delle attività annuali ex art.4 d.lgs.240/2006.

 Considerato lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 in conseguenza   del   rischio   sanitario   connesso all’epidemia da Covid-19 fino al 30 giugno 2020;

Visto l’art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, con il quale il termine di sospensione delle udienze  dei  procedimenti civili e penali pendenti presso  tutti  gli  uffici  giudiziari, già previsto fino al 15 aprile 2020 giusta la previsione dell’art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è stato prorogato sino al 11 maggio 2020, salvo le ipotesi espressamente previste;

Visto l’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con il quale si prevede la proroga al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini fissata dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale si sospendono i termini sia ordinatori che perentori per i procedimenti amministrativi;

Visto l’art. 4 del decreto legislativo n. 240/2006 con il quale si prevede che “non oltre il 15  febbraio  di  ciascun  anno,  il  magistrato  capo   dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorita’, il programma delle  attività  da  svolgersi  nel  corso  dell'anno”;

Considerato che tutti gli uffici giudiziari sono attualmente impegnati nelle attività necessarie alla prevenzione e gestione della situazione epidemiologica da Covid-19, che ha obbligato i capi degli uffici e i dirigenti amministrativi alla definizione di una nuova organizzazione del lavoro, in ossequio alle vigenti disposizioni normative, attraverso misure volte a ridurre la presenza del personale negli uffici, allo scopo di prevenire la diffusione del contagio;

DISPONE

che gli Uffici giudiziari, che non hanno ancora provveduto alla redazione del programma delle attività annuali di cui all’art.4 del d.lgs n.240/2006, potranno assolvere all’adempimento in data successiva al 30 giugno 2020 o, comunque, dopo la cessazione dello stato di emergenza disposto dalle autorità competenti.

Roma 24 aprile 2020

IL CAPO DIPARTIMENTO
Barbara Fabbrini