Circolare 25 ottobre 2019 - Interventi sui sistemi informativi gestiti dal Casellario Centrale

25 ottobre 2019

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale della Giustizia Penale

 

Ai Signori

Primo Presidente della Corte di Cassazione
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Presidenti delle Corti di Appello
Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Dirigenti delle Corti di Appello
Dirigenti delle Procure Generali presso le Corti di Appello

Loro Sedi

e p. c.

Al Signor Capo di Gabinetto
Al Signor Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Al Signor Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Al Signor Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati

Loro Sedi


Oggetto: decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122, pubblicato in G. U. del 26 ottobre 2018, n. 250, recante Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103 – Interventi sui sistemi informativi gestiti dal Casellario Centrale.

Come è noto, in data 26 ottobre 2019, acquisteranno efficacia le disposizioni del Decreto Legislativo indicato in oggetto, che apporta modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

In vista di tale scadenza temporale – che interverrà a distanza di un anno rispetto alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale (ai sensi dell’art. 7 del Decreto medesimo) – questa Direzione Generale – anche di concerto con le altre articolazioni e unità ministeriali competenti – ha avviato un’attività di individuazione e monitoraggio delle diverse esigenze e problematiche connesse.

Nei giorni scorsi, sono state, tra l’altro, apportate alle Schede informative in materia di Casellario Giudiziale e ai Moduli per la richiesta dei certificati [nota], già esistenti sul sito web del Ministero della Giustizia, le modifiche imposte dalle nuove disposizioni.

In considerazione dell’impatto che sarà generato sulle normali operazioni gestite quotidianamente dagli Uffici del Casellario, si procede – con questa Circolare esplicativa – a fornire indicazioni e chiarimenti in ordine alle principali novità normative.

Il Decreto Legislativo in questione è composto da 8 articoli e, come detto, apporta modifiche alle disposizioni sul casellario giudiziale, di volta in volta indicate, contenute nel citato D.P.R. n. 313/2002.

In particolare, sono state modificate le disposizioni in materia di provvedimenti iscrivibili (art. 1), in materia di eliminazione delle iscrizioni (art. 2), in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale (art. 3), in materia di servizi certificativi (art. 4) e in materia di disposizioni transitorie (art. 5) e di disposizioni finali (art. 6).

§ 1

Tra le novità, meritano di essere segnalate, in primo luogo, quelle afferenti ai provvedimenti iscrivibili e all’eliminazione delle iscrizioni.

Rispettivamente, da un lato, si è prevista l’iscrizione delle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale; dall’altro lato, sono stati modificati i criteri di eliminazione delle iscrizioni e delle anagrafiche presenti nel Sistema Informativo del Casellario Giudiziale (S.I.C.). Invero, per effetto della nuova disciplina, le iscrizioni dovranno essere cancellate decorsi quindici anni dalla morte del soggetto cui esse si riferiscono (quindi, non più contestualmente all’acquisizione delle informazioni relative al decesso) ovvero, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (quindi, non più al raggiungimento dell’ottantesimo anno di età), a prescindere dalla circostanza che il soggetto medesimo sia ancora vivo o risulti deceduto.

Ciò implica, tra l’altro, che qualora nel corso dei quindici anni dal decesso sopraggiunga il compimento dei cento anni dalla nascita, tale evento determinerà la cancellazione delle iscrizioni e dell’anagrafica interessata, in anticipo rispetto allo scadere dei quindici anni .

Ancora, sullo stesso fronte, la novella prevede l’eliminazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti revocati a seguito di rescissione del giudicato ovvero, ai sensi dell’art. 669 c.p.p., a causa della violazione del principio del ne bis in idem.

§ 2

In materia, poi, di competenze di uffici, si riportano le nuove seguenti disposizioni del testo unico n. 313/2002, come modificate dal Decreto:

Art. 15 (L-R), comma 1 – «L'ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L).»

Art. 19 (L-R), comma 5 – «L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni  relative alle persone decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a  minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (L).»

§ 3

In ogni caso, le novità più corpose sono quelle introdotte in materia di servizi certificativi. Come noto, il S.I.C. eroga un servizio certificativo in relazione ai provvedimenti presenti nella banca dati.

Ai sensi del D.P.R. n. 313/2002, i certificati possono essere richiesti dall'autorità giudiziaria, per ragioni di giustizia, dal difensore, se autorizzato dal giudice procedente, dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi quando è necessario per l'espletamento delle loro funzioni, dalla persona interessata alla quale il certificato stesso si riferisce, dal datore di lavoro che intende impiegare una persona in attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai fini previsti dalla legge.

§ 3 a)

Con riferimento in primo luogo, al certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato – riportante tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale (afferenti a provvedimenti giurisdizionali definitivi in materia penale, civile ed amministrativa), ad eccezione di quelle per le quali viene esclusa la “menzionabilità” – il Decreto Legislativo n. 122/2018, in un’ottica semplificativa, ha eliminato la distinzione tra le precedenti tre tipologie di certificato disciplinate dagli artt. 23 e seguenti del D.P.R. 313/2002 (generale, penale e civile), mantenendo un unico certificato, disciplinato dal nuovo art. 24 del testo unico, che riassume i precedenti certificati, penale e civile.

Inoltre, il Decreto ha espressamente previsto, da un lato, che l'interessato abbia  il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta (comma 01 del citato art. 24); dall’altro lato, che il certificato riguardante un cittadino italiano contenga anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo (comma 1-bis dell’articolo citato). A tale ultimo riguardo, va segnalato che, specularmente, si è previsto che il certificato del casellario giudiziale europeo contenga anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.

Ancora, sempre con riferimento al certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato, per quel che riguarda la “menzionabilità” delle iscrizioni, il Decreto, ha espressamente limitato la non “menzionabilità” delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti a quelle che irrogano una pena non superiore a due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria; per contro, ha escluso la “menzionabilità” dei provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova e delle sentenze che, ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale, dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

In tema di “menzionabilità”, va anche evidenziato che le nuove lettere f-bis, f-ter e f-quater dell’art. 27, prevedono che non siano riportate nel certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall’interessato le iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità, ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, ai provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova e alle sentenze che, ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale, dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

§ 3 b)

Con riferimento, in secondo luogo, al certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro, si segnala, unicamente, l’eliminazione della parola <<penale>> nella rubrica e nel comma 1 del nuovo art. 25-bis.

§ 3 c)

Con riferimento, poi, ai certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi, possono registrarsi ulteriori novità di indubbio rilievo.

In generale, il nuovo art. 28 prevede che i predetti soggetti possano ottenere, alle condizioni di legge, in relazione a persone maggiorenni, il certificato del casellario giudiziale (generale o selettivo), il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale europeo, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della Giustizia, disciplinate dal nuovo art. 39, mediante accesso diretto al S.I.C. .

Con particolare riferimento ai certificati del casellario giudiziale, poi, il comma 2 del citato art. 28 prevede che, in linea di principio, alle amministrazioni e ai gestori siano rilasciati certificati selettivi (contenenti le sole iscrizioni pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali da essi perseguite nei singoli procedimenti); per contro, il successivo comma 3 dispone che, nel caso in cui non possa procedersi, nell’ambito di quei procedimenti, alla selezione delle predette iscrizioni pertinenti e rilevanti, venga rilasciato un certificato generale (contenente, appunto, tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto, ad eccezione di quelle, comunque, non menzionabili, indicate infra).

Invero, a norma del comma 7 dello stesso articolo, nel certificato selettivo e nel certificato generale non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:

  1. alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
  2. ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
  3. ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.

Tra le disposizioni di dettaglio contenute nel medesimo art. 28, poi, va segnalato il comma 4, che richiede che i dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi siano trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.  Devono altresì menzionarsi i commi 5 e 6, che prevedono i casi in cui il certificato selettivo e il certificato generale sono rilasciati dall'ufficio locale del casellario, anziché con le modalità di cui al citato art. 39; il comma 9, che dispone che i certificati selettivi e generali riguardanti un cittadino italiano contengano anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo (speculare disposizione è stata introdotta, per il certificato del casellario giudiziale europeo, con il nuovo comma 1-bis dell’art. 28-bis); il comma 10, che prescrive che i certificati in questione, ove ne sia acquisita notizia, contengano il riferimento alla data del decesso della persona a cui si riferiscono.

Ancora, merita di essere sinteticamente esaminato il citato art. 39, relativo, tra l’altro, alla consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi.

Come anticipato, tale consultazione diretta richiede la preliminare stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime; le convenzioni medesime sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.

Le modalità tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell'acquisizione dei certificati previsti sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.

§ 3 d)

Infine, si evidenzia che per la consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria, ai fini dell'acquisizione dei certificati previsti, si osservano le modalità stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, con successive modificazioni (art. 39, comma 6).

 

Eventuali richieste di informazione circa le funzionalità applicative interessate potranno essere rivolte al servizio di help-desk dell’ufficio centrale al numero 06/97996200, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, e il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

La presente Circolare sarà reperibile sui siti internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e dell’ufficio centrale (portal.casellario.giustizia.it).

Roma, 25 Ottobre 2019

Il Direttore Generale
Donatella Donati

 

Nota - le schede aggiornate sono:

Scheda pratica - Certificato casellario giudiziale

Scheda pratica - Il certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

Scheda pratica - Prenotazioni online dei certificati casellario

Scheda pratica – Certificato del casellario giudiziale europeo e Informazione con valore legale sui precedenti penali europei