Decreto dirigenziale 23 ottobre 2019 n.120 - Centro giustizia minorile - CATANZARO - Approvazione patto di integrità
23 ottobre 2019
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Centro giustizia minorile per la Calabria
CATANZARO
DECRETO DIRIGENZIALE N. 120 DEL 23 OTTOBRE 2019
IL DIRETTORE
ESAMINATI:
- l'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, il quale dispone che " Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";
- la determinazione n. 4/2012 con la quale l'A.V.C.P., si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità, precisando che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)";
DATO ATTO CHE:
- il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione approvato per il periodo 2019-2021 con decreto del ministro della Giustizia in data 30 gennaio 2019, prevede l’adozione di un apposito Patto di integrità disciplinante regole comportamentali finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo ed alla valorizzazione di condotte eticamente adeguate, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012;
- I patti di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto, riconducendosi a documento per effetto del quale la richiesta della Stazione Appaltante ai partecipanti alle gare permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno cerchi di eluderlo;
RITENUTO opportuno, nelle more dell’adozione di unico modello di patto d’integrità del Ministero della Giustizia di:
- dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 ed adottare il modello, allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
- dare l’indirizzo ai Responsabili dei Servizi Minorili amministrati di prevedere nelle procedure di acquisizione di lavori e forniture di beni e servizi, l’inserimento del “Patto di Integrità”;
DETERMINA
- Di recepire ed adottare il suddetto modello allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale e di disporne l’utilizzo obbligatorio, a decorrere dalla data di pubblicazione, in tutte le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi ovvero di concessione, inclusi gli affidamenti diretti, attivate da questo Ufficio e dai Servizi Minorili contabilmente collegati;
- Di disporre che:
- il "Patto di integrità" debba essere obbligatoriamente firmato e presentato dai partecipanti alla selezione/gara assieme alla dovuta documentazione amministrativa al momento della presentazione dell’offerta, nonché, in fase di stipula, richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso;
- negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito venga inserita la clausola di salvaguardia che "il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto";
- di dare mandato ai Responsabili dei Servizi, autorizzati alla stipula dei contratti in nome e per conto del Centro per la Giustizia Minorile, di sottoscrivere preliminarmente il Patto di integrità;
- di dare evidenza pubblica mediante pubblicazione nella sezione trasparenza del Ministero della Giustizia
Manda all’Ufficio di Segreteria per la registrazione, l’acquisizione agli atti dell’ufficio, la pubblicazione e diffusione agli uffici interessati.
Il Direttore
Isabella Mastropasqua
Modello di
PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, CONCESSIONI ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI REGOLAMENTATI DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Art. 1
Ambito di applicazione
- Il Patto di integrità è lo strumento che il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n.50/2016.
- Il Patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra il Centro Giustizia Minorile per la Calabria e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Esso costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
- La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori è subordinata all’accettazione vincolante del Patto di integrità.
- Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
- Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale adottato dal Ministero della Giustizia ed al quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.
Art. 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante
- L’operatore economico:
- dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all’aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
- dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici e dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- si impegna a segnalare all’Amministrazione/Stazione Appaltane del Ministero della Giustizia qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto;
- si impegna a segnalare all’Amministrazione/Stazione Appaltane del Ministero della Giustizia qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione medesima;
- si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.
Art. 3
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
- Il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del personale del Ministero della Giustizia nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel vigente Piano triennale di prevenzione del Ministero della Giustizia;
- si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
- si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza.
- fsi impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza.
- si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- si impegna all’atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i;
- si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
- L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.
Art. 4
Violazione del Patto di integrità
- La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:
- l’esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto del contratto
- perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all’atto dell’iscrizione;
- interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato periodo di tempo.
- La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l’applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contradditorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo quando disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito regolamento.
La stazione appaltante individua le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all’atto dell’iscrizione, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che, con apposito atto, la Stazione Appaltante decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.
La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).
L’Amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante , ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente
articolo.
Art. 5
Efficacia del patto di integrità
Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e l’estinzione delle relative obbligazioni.
Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dal Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e dal Ministero della Giustizia.
Luogo e data
L’operatore economico
L’Amministrazione aggiudicatrice
L’operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell’art 2 e nell’art 4 comma 3 della presente scrittura.
Luogo e data
L’operatore economico